Limiti dell’ammissibilità della modificazione della domanda proposta con il ricorso monitorio in sede di opposizione
di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCassazione civile, Sez. I., Ordinanza n. 9668 del 13 aprile 2021. Pres. Genovese, Estensore Falabella
Procedimento monitorio – domanda giudiziale del creditore intimante – modifica della domanda in sede di opposizione – ammissibilità – limiti
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l’allungamento dei tempi del processo. (Principio enunciato in relazione ad una fattispecie nella quale il pagamento era stato intimato in sede monitoria nei confronti di un soggetto nella sua qualità di garante del debitore, mentre nel corso del giudizio di opposizione la pretesa era stata poi fondata sul fatto che l’opponente risultava essere anche erede del debitore).
CASO
Con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castovillari, Tizia veniva intimata al pagamento a Credito Cooperativo soc. coop. p.a. di una somma di poco inferiore a 40.000,00 euro in qualità di fideiussore di Caio per un contratto di mutuo da questo sottoscritto, ma mai onorato. Tizia e Caio erano legati da vincolo di coniugio, sciolto successivamente dalla morte di Caio.
Tizia proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, disconoscendo le firme sulla scrittura che documentava il contratto di mutuo e sul documento contenente la prestazione della garanzia fideiussoria. La banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, in quanto Tizia risultava «coniuge superstite del sig. Caio, fideiussore ed obbligata in solido», richiesta che veniva riscontrata positivamente dal Tribunale adito.
Decidendo sul gravame proposto dall’ingiunta avverso detta pronuncia, la Corte d’appello di Catanzaro respingeva l’impugnazione.
Tizia ricorre infine per la Cassazione. Resiste con controricorso Credito Cooperativo.
SOLUZIONE
La Suprema Corte respinge il ricorso della ricorrente che si era vista intimare il pagamento di un contratto di mutuo mai onorato dal marito Caio prima come fideiussore e poi come «coniuge superstite del sig. Caio, fideiussore ed obbligata in solido». Il Supremo Collegio conferma la correttezza della qualifica nei termini di emendatio libelli compiuta dal giudice di merito della suddetta modifica, precisando inoltre che deve ritenersi ammessa la modifica della domanda (sia con riguardo al petitum che alla causa petendi) da parte del creditore opposto, purché la domanda modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l’allungamento dei tempi del processo, entrambe circostanze che non si ravvisano nel caso di specie.
QUESTIONI
Il motivo di ricorso qui d’interesse riguarda violazione o falsa applicazione dell’art. 645 c.p.c. per mutatio libelli. La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non ha rilevato l’inammissibilità della domanda nuova proposta dalla banca convenuta, che ne aveva domandato la condanna quale erede di Caio, e non più come fideiussore. Pertanto, la controparte avrebbe illegittimamente modificato la domanda introducendo una causa petendi del tutto diversa rispetto a quella invocata nel procedimento monitorio, determinando, in tal modo, un inammissibile ampliamento del thema decidendum.
La Suprema Corte considera infondato tale motivo di ricorso.
Nella sentenza impugnata si legge che la banca, nel ricorso monitorio, aveva chiesto di ingiungere il pagamento a Tizia in qualità di «coniuge superstite del sig. Caio, fideiussore ed obbligata in solido» e che il Tribunale aveva intimato il pagamento alla ricorrente nella sua qualità di garante. La doglianza esaminata in appello ha ad oggetto la modificazione della domanda originaria che sarebbe stata posta in atto dalla banca. La suddetta modificazione sarebbe consistita nell’aver fondato la pretesa fatta valere in sede monitoria sul fatto che Tizia risultava essere erede di Caio, sottoscrittore del mutuo non onorato e, come tale, fosse tenuta a rispondere dei debiti del de cuius. Il giudice del gravame concludeva qualificando tale modifica come mera emendatio libelli, dunque consentita.
È noto che l’ingiungente non possa proporre in sede di opposizione domande nuove rispetto a quella di adempimento contrattuale che ha originato il provvedimento monitorio, a meno che non si rendano necessarie per rispondere alle domande ed alle eccezioni proposte dall’opponente, determinanti un ampliamento dell’originario thema decidendum (v. già Cass. 25 ottobre 2018, n. 27124; Cass. 9 aprile 2013, n. 8582).
Nel giudizio ordinario di cognizione, la Suprema Corte precisa che sono da considerare domande “nuove” solo quelle “ulteriori” o “aggiuntive”: diverso è il caso in cui le domande iniziali vengono modificate, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, senza aggiungersi alle domande iniziali, ma sostituendosi ad esse e ponendosi rispetto alle medesime in un rapporto di alternatività (Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310). La regola deve valere anche con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale, come è noto, instaura un ordinario giudizio di cognizione.
Nel giudizio di opposizione, il giudice non deve limitarsi a valutare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, quanto valutare autonomamente tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa sia dall’opponente che la contesta.
Pertanto, anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è applicabile il principio per il quale la modificazione della domanda ammessa può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi che la costruiscono (quindi sia sul petitum che sulla causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. La Corte di Cassazione precisa che la modificazione è ammessa nella misura in cui non comprometta le facoltà difensive di controparte, oppure l’allungamento dei tempi processuali (così Cass. Sez. Un. 15 giugno 2015, n. 12310 cit.; Cass. 30 settembre 2020, n. 20898; Cass. 28 novembre 2019, n. 31078).
Nel caso di specie, il Supremo Collegio rileva che la modificazione della domanda d’ingiunzione non abbia alterato il titolo della pretesa (costituito sempre dal contratto di mutuo di Tizia era stata chiamata a rispondere quale cointestataria del contratto e quale garante) e non ha determinato una compromissione delle potenzialità difensive della controparte (unicamente tenuta a precisare la quota ereditaria di cui doveva rispondere), né, tantomeno, un allungamento dei tempi del processo.
Con riguardo al profilo della difesa, tra l’altro, la ricorrente lamenta in un secondo motivo di ricorso di essere stata ingiustamente richiesta di pagare l’intero e non solo la sua quota in qualità di erede di un debito ereditario. Tuttavia, la Corte precisa che ai sensi dell’art. 754 c.c. gli eredi sono sì tenuti a rispondere del passivo nei limiti della propria quota, ma grava su questi ultimi l’onere di indicare al creditore la propria condizione di coobbligati passivi e i limiti della propria quota secondo lo schema processuale dell’eccezione propria, sicché dalla mancata specificazione della quota ereditaria legittimamente deriva la richiesta di pagamento per l’intero.
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