9 Febbraio 2021

I limiti della c.d. business judgement rule o quando il giudice può valutare le scelte imprenditoriali dell’amministratore di società

di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16 dicembre 2020, n. 28718

Parole chiave: Società – Amministratori – Consiglio di amministrazione – Azione di responsabilità

Massima: “L’obbligo di diligenza professionale posto dall’art. 2392 c.c. impone all’amministratore di gestire il patrimonio sociale ed indirizzare l’attività economica nel modo più idoneo agli interessi della società, al fine della massimizzazione dell’utile aziendale. In linea generale, dunque, una sua responsabilità non è certamente configurabile per il solo fatto che egli abbia disatteso le direttive della proprietà, la quale, probabilmente, nemmeno ha il potere di impartirgliele: infatti, una volta nominato, i doveri dell’amministratore sono quelli indicati dalla legge e dallo statuto, non altri. Non esiste, invero, un vincolo di mandato tra soci, o maggioranza di essi, ed amministratore, atteso che il rapporto intercorrente tra quest’ultimo e la società, come ente, è disciplinato dalle norme speciali sulle società stesse, le quali non prevedono un potere di direttiva giuridicamente vincolante sugli amministratori da parte della società medesima, salva la possibilità di revoca per giusta causa, nei congrui casi, per il venir meno della fiducia in essi riposta.

Disposizioni applicate: art. 2391 c.c., art. 2392 c.c.

Nel caso di specie, una S.p.A., leader nel proprio settore di attività, ha citato in giudizio il proprio presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché Amministratore Delegato, per aver favorito, mediante il compimento di una serie di operazioni, una diversa società, operante nel medesimo settore e facente capo al fratello del convenuto. In particolare, la S.p.A. ha lamentato la violazione da parte dell’amministratore degli obblighi che gli incombevano a norma degli articoli 2391 e 2392 c.c..

Il Tribunale di primo grado, accogliendo la domanda della S.p.A., ha condannato il suo amministratore a risarcire i danni da essa subiti, sennonché successivamente la Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’amministratore, ha rideterminato l’entità del risarcimento posto a carico di quest’ultimo.

Stando così le cose, la S.p.A. è ricorsa in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello e l’amministratore ha proposto ricorso incidentale.

Con l’ordinanza in esame, la prima Sezione Civile della Corte di legittimità è quindi tornata ad occuparsi di responsabilità degli amministratori nei confronti della società ex art. 2392 c.c. e del principio della c.d. business judgement rule.

La Corte di Cassazione, partendo dal presupposto che la responsabilità degli amministratori è di natura contrattuale, ha chiarito innanzitutto che (i) incombe alla società l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre (ii) grava sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti[1].

Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha ribadito che gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili per i normali rischi che l’impresa corre durante tutta la sua vita, restando quindi inteso che l’eventuale risultato negativo dell’attività sociale o di singoli atti ad essa correlati non potrà essere loro addossato[2], con conseguente insindacabilità del merito delle scelte gestionali imprenditoriali operate (c.d. business judgement rule), a meno che le stesse possano ritenersi manifestamente avventate ed imprudenti.

A quest’ultimo riguardo, la Suprema Corte ha infatti indicato che il giudice può sindacare l’omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta gestionale, operata in determinate circostanze e con determinate modalità, e pertanto anche la diligenza mostrata nel preventivo apprezzamento dei margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere[3]. In nessun caso, quindi, il giudice potrà sindacare il merito delle scelte imprenditoriali a meno che, se valutate ex ante, risultino manifestamente avventate ed imprudenti[4].

Proprio su questo punto, gli ermellini hanno ritenuto che il Giudice di secondo grado avesse omesso di valutare il conflitto di interessi in capo all’amministratore della S.p.A. che ha agito nell’unico intento di favorire una società facente capo al fratello, ovvero di compiere la soprammenzionata valutazione ex ante in relazione alle decisioni particolarmente avventate compiute dall’amministratore.

Alla luce di quanto precede, ritenendo che la Corte d’Appello avesse omesso di verificare se l’amministratore avesse agito conformemente agli obblighi di diligenza, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 2391 c.c., o quantomeno di avere ingiustificatamente limitato una tale verifica, così incorrendo in una mancata o errata applicazione dell’art. 2392 c.c, la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover cassare la sentenza di appello con rinvio.

[1] cfr. Cass. n. 2975 del 2020; Cass. n. 17441 del 2016; Cass. n. 14988 del 2013; Cass. n. 22911 del 2010.

[2] cfr. Cass. n. 15470 del 2017.

[3] cfr. Cass. n. 15470 del 2017.

[4] cfr. Cass. n. 17441 del 2016; Cass. n. 2975 del 2020.