I limiti di ammissibilità dell’impugnazione fondata solo su vizi processuali
di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2018, n. 4515 – Pres. Tirelli – Rel. Sambito
[1] Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Vizio processuale – Rimessione del procedimento al primo giudice (Cod. proc. civ., artt. 353, 354)
[1] L’impugnazione con cui l’appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia a lui sfavorevole nel merito è ammissibile nei solo limiti in cui i vizi denunciati, se fondati, imporrebbero una rimessione del procedimento al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c. e non anche nel caso in cui i vizi medesimi non rientrino nelle ipotesi tassativamente elencate dalle norme predette.
CASO
[1] La vicenda processuale, alquanto complessa in concreto, ai fini del presente commento può essere semplificata nei seguenti termini.
Rimasti soccombenti e contumaci in primo grado, Tizio e Caio proponevano appello denunciando la nullità della originaria citazione introduttiva per violazione dei termini a comparire. La Corte di appello di Roma, rilevando che tale vizio non comportava la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. e che con l’appello non erano state dedotte questioni attinenti al merito, dichiarava inammissibile il gravame per difetto interesse e non rispondenza al modello legale di impugnazione. Avverso la sentenza Tizio e Caio proponevano, con cinque motivi, ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte dopo aver esaminato congiuntamente, per la loro connessione, i cinque motivi di ricorso ritenendoli inammissibili e infondati, rigettava il ricorso. In particolare, ribadendo un costante orientamento, la prima Sezione affermava che i soli vizi di rito avanzati dagli appellanti – Tizio e Caio – avverso la pronuncia loro sfavorevole non rientravano nelle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c per cui è prevista la rimessione al giudice di primo grado. In questo caso gli appellanti, come specifica la Corte, avrebbero dovuto necessariamente dolersi dell’ingiustizia della sentenza di primo grado deducendo questioni di merito dato che la sola censura per ragioni di rito comporta, quale logica conseguenza l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse e non rispondenza al modello legale di impugnazione.
QUESTIONI
[1] La pronuncia in commento conferma un costante orientamento della Corte (Cass., 23 novembre 1995, n. 12102, Foro it., 1996, I, 1296, con nota adesiva di Balena, e nota critica di Toffoli; Cass. 13 marzo 1997, n. 2251; Cass., sez. un., 14 dicembre 1998, n. 12541; Cass., 29 settembre 2005, n. 19159; Cass. 29 gennaio 2010, n. 2053; Cass. 15 febbraio 2011, n. 3718; Cass., 23 giugno 2014, n. 14167; Cass., 3 dicembre 2015, n. 24612) in base al quale è ammissibile l’impugnazione con cui l’appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole, anche nel merito, solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice nei casi tassativamente elencati dalle norme degli artt. 353 e 354 c.p.c., (sulla tassatività dei casi di rimessione al primo giudice v. Cass. Sez. un. 19 aprile 2010, n. 9217 in Foro it., 2010, I, 2043, con osservazioni di C.M. Barone e in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2012, p. 664, con nota di M. Ragni) mentre, al di fuori di tali casi, l’appellante, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito.
Ne consegue che qualora si lamenti, con l’atto di impugnazione, una nullità della citazione – come nel caso di specie quella della violazione dei termini a comparire – l’appellante deve necessariamente dolersi anche dell’ingiustizia della sentenza di primo grado, deducendo questioni di merito; in caso contrario, ove la doglianza per ragioni di rito costituisca l’unico motivo di censura avverso la sentenza di primo grado, l’impugnazione va dichiarata inammissibile sia per difetto di interesse che per la sua non rispondenza al modello legale di impugnazione.
Nel caso di violazione dei termini a comparire, secondo l’orientamento ora prevalente, il giudice d’appello che rilevi la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado deve decidere nel merito purché almeno una delle parti glielo abbia chiesto. L’appello proposto dal contumace e fondato esclusivamente sulla nullità della citazione introduttiva conseguente all’assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge, è, infatti, inammissibile ove l’appellante si limiti a dedurre la nullità dell’atto di citazione e degli atti conseguenti, senza avanzare nessun’altra richiesta (Cass., 2 marzo 2003, n. 3424, in Foro it., I, 3080; Cass., 26 novembre 1999 n. 13176, in Giur. it., 2000, p. 1148; Cass. 2 maggio 2000, n. 5471; Cass., 13 marzo 1997, n. 2251, in Foro it., 1997, I, 2511).
In caso contrario, invece, ossia qualora l’appellante ricorra anche per questioni di merito, l’appello è ammissibile e il giudice di appello non soltanto deve, ogni qualvolta sia possibile, disporre la rinnovazione degli atti nulli; ma soprattutto è tenuto ad ammettere il convenuto contumace in prime cure a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse (v. in questo senso Cass., 10 febbraio 2003, n. 1935; Cass., 3 luglio 1999 n. 6879; Cass., 7 luglio 1999, n. 7054; Cass. 23 novembre 1995, n. 12102, in Foro it., 1996, I, 1296; Cass 30 ottobre 1992, n. 11834, in Giur. it., 1993, I, 1, 1468).