17 Novembre 2020

Limiti all’efficacia di giudicato di un decreto ingiuntivo non opposto

di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. III., sentenza 22 giugno 2020, n. 12111. Pres.Vivaldi, Estensore Positano

Cosa giudicata civile – Effetti del giudicato (preclusioni) – Decreto ingiuntivo – Mancata opposizione – Efficacia di giudicato – Limiti – Rapporto di durata – Inefficacia sui periodi successivi non coperti dal decreto non opposto

Il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i princìpi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma – in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio – non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive.

CASO

Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Milano gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 280.915,10 (oltre interessi) ex D. Lgs. n. 231/2002, normativa con cui, attuando la direttiva 2000/35/CE, venivano introdotte nell’ordinamento italiano specifiche disposizioni relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il Ministero, infatti, veniva riconosciuto debitore inadempiente del corrispettivo spettante ad Alfa s.r.l. per il noleggio di apparecchiature per la radiolocalizzazione e il monitoraggio ambientale destinate alle intercettazioni ambientali riferite ad un procedimento penale.

Dopo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale milanese, il Ministero proponeva gravame, affermando la non configurabilità di un’obbligazione contrattuale e la conseguente applicabilità al caso di specie degli artt. 71, 168, 170 e 171 del D.P.R. n. 115/2002 in materia di spese di giustizia, con conseguente esclusione del D. Lgs. n. 231/2002.

La Corte d’appello meneghina riformava la sentenza del giudice di prime cure, inquadrando la fattispecie nell’alveo dell’art. 70 D.P.R. n. 115/2002, ossia nei termini di una spesa straordinaria: da tale qualificazione, deriva che il relativo decreto di pagamento risulta disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171 del D.P.R. n. 115/2002.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione Alfa s.r.l. in liquidazione, affidandosi a sei motivi illustrati con memoria; il Ministero resisteva con controricorso.

 SOLUZIONE

Nel confermare la sentenza della Corte d’Appello con cui veniva accolta l’opposizione a decreto ingiuntivo e qualificato il rapporto in base al quale erano dovute le somme ai sensi dell’art. 70 D.P.R. n. 115/2002, la Suprema Corte afferma che il provvedimento giurisdizionale di merito passato in giudicato non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non è possibile ricavare le motivazioni della decisione e i princìpi di diritto su cui si fonda. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per mancata opposizione a decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di un credito periodico, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma – in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio – non gli è inibito di contestare i crediti per le periodicità successive.

QUESTIONI

La questione principale qui d’interesse riguarda l’asserita violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in tema di effetti della cosa giudicata riconosciuti ai decreti ingiuntivi non opposti e, pertanto, divenuti definitivi.

La ricorrente, dopo avere riportato il testo dei due decreti ingiuntivi emessi il 6 aprile 2011 e il 29 marzo 2012 in suo favore, rilevava che entrambi risultavano fondati sul medesimo rapporto di noleggio di attrezzature e che in ambedue il medesimo rapporto veniva qualificato nei termini di una “transazione commerciale”, con la conseguenza che lo stesso avrebbe dovuto essere definito in termini contrattuali anche nei diversi giudizi attinenti al medesimo rapporto di durata. Inoltre, ricorrendo l’ipotesi di giudizi tra le stesse parti relativi a un unico rapporto giuridico di durata, uno dei quali definito con provvedimento equivalente a sentenza passata in giudicato, la Corte d’appello meneghina avrebbe dovuto fare proprio l’accertamento compiuto in quella sede dal giudice di prime cure.

Il Supremo Collegio richiama un proprio orientamento precedente (v. Cass., Sez. III, n. 30838 del 29 novembre 2018), a tenore del quale il giudicato esterno derivante da un decreto ingiuntivo non opposto, in quanto provvisto di vis imperativa, deve essere assimilato agli “elementi normativi”, talché la sua interpretazione deve essere effettuata non alla stregua degli atti e dei negozi giuridici, ma dell’esegesi delle norme ex artt. 12 ss. disp. prel. c.c., con conseguente sindacabilità degli eventuali errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge.

Da ciò discende che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo, nonché alla valutazione degli atti processuali, mediante indagini e accertamenti, anche di fatto; attività del tutto svincolata e indipendente dall’interpretazione del giudice di merito (v. già Cass., Sez. 1, n. 21200 del 05 ottobre 2009).

Il che, tuttavia, deve essere coordinato con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: invero, l’interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Suprema Corte con cognizione piena, nei limiti tuttavia in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione. Da qui consegue che, qualora l’interpretazione del giudice di merito sia censurata dal ricorrente, il ricorso -come nel caso di specie- deve necessariamente riportare il testo del giudicato che si ritiene erroneamente interpretato, nonché la motivazione e il dispositivo rilevanti per i motivi del ricorso, in quanto il dispositivo non può essere, di per sé stesso, sufficiente alla comprensione del comando giudiziale e, in ultima istanza, al suo scrutinio in sede di legittimità.

La Corte meneghina ha evidenziato in maniera specifica che le fatture poste a sostegno del decreto ingiuntivo oggetto del procedimento all’attenzione della Suprema Corte si riferivano a un unico procedimento penale, differente rispetto a quelli richiamati dalla società appellata, sui quali era sceso il giudicato esterno per mancata opposizione a precedenti decreti ingiuntivi.

La Corte di Cassazione ritiene dunque applicabile al caso di specie il seguente principio generale: «il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i princìpi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma – in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio – non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive».

Nel caso di specie, La Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello, qualificando la più volte citata attività di noleggio nei termini di una spesa straordinaria di giustizia, da liquidare con l’emissione del decreto di pagamento di cui all’art. 70 D.P.R. n. 115 del 2002: la menzionata qualifica dà pertanto luogo a un rapporto giuridico autonomo, con conseguente difetto, nel caso di specie, del presupposto di operatività del giudicato esterno, costituito da precedenti decreti ingiuntivi non opposti.