5 Luglio 2022

L’idoneità della mancata presentazione della parte all’interrogatorio formale a sconfessare le risultanze della quietanza prodotta in giudizio

di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. VI, 15 giugno 2022, n. 19283, Pres. Amendola – Est. Cirillo

[1] Interrogatorio formale – Mancata presentazione della parte – Conseguenze (art. 232 c.p.c.)

Massima: “Potendo il giudice, con libera valutazione, ritenere ammessi i fatti di cui all’interrogatorio formale ove la parte chiamata a renderlo non si sia presentata (art. 232 c.p.c.), la mancata risposta può avere una valenza eguale e contraria rispetto alla confessione stragiudiziale, di regola revocabile solo per errore di fatto o violenza”. 

CASO

[1] La vicenda infine giunta all’attenzione dei giudici di legittimità trae origine da un giudizio in cui l’attore aveva chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento di una somma di denaro a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l’occupazione di alcune aule di un istituto scolastico. Si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda e rilevando come la somma concordata fosse stata integralmente pagata, come da quietanza prodotta in giudizio.

L’adito Giudice di pace rigettava la domanda.

La sentenza veniva fatta oggetto di gravame davanti al Tribunale di Lecce il quale, dopo l’espletamento delle prove orali ammesse in appello, in riforma della decisione impugnata condannava parte convenuta al pagamento delle somme richieste. In particolare, il Tribunale rilevava che agli atti fosse presente la quietanza attestante l’avvenuto pagamento; peraltro, poiché l’appellante aveva rilevato, già dal primo grado del giudizio, l’esistenza di un errore di battitura in tale quietanza, veniva ammessa la prova per interrogatorio formale, ma parte convenuta non si era presentata a renderla: pertanto, richiamando l’art. 2726 c.c. e sostenendo che la quietanza potesse essere superata dall’opposta confessione giudiziale, il Tribunale riteneva che la mancata risposta all’interrogatorio formale equivalesse a confessione idonea a togliere efficacia alla quietanza.

Contro la sentenza del Tribunale di Lecce parte convenuta proponeva ricorso per cassazione, del quale verrà esaminato il secondo motivo, con cui veniva denunciata violazione delle norme in materia di confessione (tra cui, in particolare, l’art. 232 c.p.c.), con conseguente nullità della sentenza: ad avviso della ricorrente, la quietanza era da considerare una dichiarazione unilaterale di riconoscimento dell’avvenuto pagamento e integrava una confessione stragiudiziale, che poteva essere contestata unicamente laddove fosse stata frutto di un errore di fatto o rilasciata a seguito di violenza, o essere vinta dalla confessione del debitore che avesse riconosciuto di non avere eseguito il pagamento; la mancata risposta all’interrogatorio formale, invece, non sarebbe equiparabile a una dichiarazione e, pertanto, non poteva essere equiparata a una confessione (idonea a contrastare le risultanze della confessione stragiudiziale racchiusa nella quietanza).

SOLUZIONE

[1] La Cassazione giudica il motivo di ricorso proposto infondato.

A sostegno della propria decisione, la Suprema Corte richiama anzitutto alcuni precedenti che hanno equiparato la quietanza alla confessione stragiudiziale (il riferimento, in particolare, è a Cass., 21 febbraio 2014, n. 4196; Cass., 14 dicembre 2018, n. 32458; oltre a Cass., sez. un., 22 settembre 2014, n. 19888). Aderendo a tali orientamenti, la Cassazione provvede a qualificare la quietanza prodotta nel caso di specie nei termini di dichiarazione di scienza del creditore, assimilabile alla confessione stragiudiziale dell’avvenuto pagamento che, in quanto tale, può essere superata dall’opposta confessione giudiziale del debitore che ammetta, nell’interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata.

Nel caso in cui, però, la parte chiamata a rendere interrogatorio formale non si presenti – come avvenuto nel caso di specie – resta ferma la possibilità per il giudice, con libera valutazione, ritenere ammessi i fatti oggetto di interrogatorio. Secondo la Cassazione, tale contegno omissivo può assumere una valenza uguale e contraria rispetto alla confessione giudiziale, di regola revocabile solo per errore di fatto o violenza, ex art. 2732 c.c.: da qui, il giudizio di correttezza della decisione assunta dal Tribunale di Lecce.

QUESTIONI

[1] Con la sentenza in epigrafe, la Cassazione tocca una serie di principi in materia di confessione, in particolare inerenti alle conseguenze da riconoscere alla mancata risposta della parte all’interrogatorio formale che sia stata chiamata a rendere, e all’idoneità di tale fattispecie a vincere le risultanze della quietanza dedotta in giudizio.

Il punto di partenza della costruzione del proprio ragionamento viene (correttamente) individuato, dalla Cassazione, nell’efficacia da riconoscere alla quietanza prodotta in giudizio – ossia, il documento le cui risultanze, nel caso di specie, la controparte voleva vincere -, che viene identificata in quella tipica della confessione stragiudiziale: questa, ai sensi dell’art. 2735 c.c., laddove venga fatta alla parte ha la stessa efficacia probatoria della confessione giudiziale.

Ciò stabilito, i giudicanti sono passati a risolvere la questione inerente all’identificazione dello strumento idoneo a sconfessare le risultanze di siffatta quietanza: scontato come ciò possa avvenire nel caso in cui il debitore renda opposta confessione giudiziale, con la quale ammetta di non aver corrisposto la somma quietanzata, il dubbio rilevante nel caso deciso riguarda l’idoneità, al medesimo fine, della mancata comparizione della parte all’interrogatorio formale rivoltole.

Riguardo a tale punto, i ricorrenti avevano sostenuto l’impossibilità di assimilare la mancata risposta all’interrogatorio formale a una dichiarazione e, quindi, a una confessione: ciò da cui sarebbe dovuta discendere l’impossibilità di sconfessare le risultanze della quietanza, revocabile solo per errore di fatto o violenza, in quanto equiparabile a una confessione.

La Cassazione, invece, segue un percorso argomentativo differente: secondo i giudici di legittimità, poiché il giudice, con libera valutazione, può ritenere ammessi i fatti di cui all’interrogatorio formale in caso di mancata presentazione della parte chiamata a renderlo (art. 232 c.p.c.), tale mancata risposta può avere valenza uguale e contraria rispetto alla confessione stragiudiziale.

La decisione della Cassazione non appare del tutto convincente. Affermare che la quietanza, da equipararsi alla confessione stragiudiziale – e, dunque, munita di efficacia pienprobante laddove rilasciata alla parte -, possa essere sconfessata dalla mancata comparizione della parte all’interrogatorio formale avente ad oggetto il medesimo fatto (pagamento) considerato dalla quietanza, significa infatti, in definitiva, degradare l’efficacia probatoria della quietanza a prova liberamente valutabile.

I giudici di legittimità, infatti, hanno affermato che la conseguenza discendente dalla mancata comparizione della parte all’interrogatorio formale sia da identificare nella possibilità, per il giudice, di ritenere ammessi i fatti “con libera valutazione”, così aderendo alla tesi (probabilmente maggioritaria) che interpreta l’art. 232 c.p.c. – che, come noto, prevede al suo primo comma che «Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio» – nel senso di sussumere la fattispecie entro gli schemi della prova liberamente valutabile, idonea a suffragare autonomamente il convincimento del giudice sullo specifico punto di fatto, senza bisogno di supporti probatori ulteriori (in tal senso, M. Taruffo, Interrogatorio, in Dig. priv., Sez. civ., X, Torino, 1993, 63; R. Vaccarella, Interrogatorio delle parti, in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, 382; L.P. Comoglio, Confessione, II) Diritto processuale civile, in Enc. giur. Treccani, VIII, Roma, 7; contra, per l’attribuzione a tale contegno omissivo dell’efficacia di mero argomento di prova, capace di incidere sul convincimento del giudice soltanto in concorso con le altre risultanze di causa, A. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2012, 432).

È proprio l’affermata idoneità di una prova liberamente valutabile a sconfessare le risultanze di una prova legale a non convincere: sul punto, appare allora forse più convincente la ricostruzione elaborata dalla parte ricorrente in sede di ricorso per cassazione, ricostruzione, tuttavia, che, come visto, non ha incontrato il favore della Suprema Corte.

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Legal Design e professione forense