29 Ottobre 2019

Il licenziamento per giusta causa venga intimato a fronte di più condotte inadempienti addebitate

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 2 maggio 2019, n. 11539

Licenziamento disciplinare – quadro direttivo – lettera inviata ai superiori – perplessità sull’incarico affidatogli – polemica irrispettosa – configurabilità – esclusione – illegittimità del recesso

Massima

Nell’ipotesi in cui il licenziamento per giusta causa venga intimato a fronte di più condotte inadempienti addebitate, non necessariamente l’esistenza della giusta causa deve essere ritenuta solo con riferimento al complesso dei fatti contestati, potendo ciascuno di essi essere idoneo a giustificare la massima sanzione espulsiva.

Commento

La vicenda in esame riguardava un lavoratore, con qualifica di quadro direttivo, che veniva licenziato disciplinarmente per: a) aver inviato una polemica ed irrispettosa lettera a cinque superiori prima della formalizzazione dell’incarico poi affidatogli per un progetto da sviluppare all’estero, b) aver frapposto svariate difficoltà di ordine personale e professionale durante l’intero corso della missione e nell’aver presentato in ritardo un testo progettuale del tutto carente, c) la recidiva in cui il dipendente era incorso per la sanzione della sospensione di 8 giorni irrogatagli nel 2011. Secondo i giudici di primo e secondo grado tali addebiti dovevano ritenersi insussistenti, tanto in termini di giusta causa quanto di giustificato motivo soggettivo, così come in termini di giustificato motivo oggettivo. La società soccombente adiva la Corte di Cassazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare “atomisticamente” i fatti contestati al lavoratore così contravvenendo ad un indirizzo pacifico della giurisprudenza di legittimità secondo cui non sarebbe necessario ravvisare la giusta causa solo nel complesso inscindibile dei fatti addebitati, pur dovendo questi essere valutati nella loro concatenazione, ma potendo ravvisare il giudice anche soltanto in alcuni soltanto di tali fatti il carattere di gravità lesiva del vincolo fiduciario. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso della società, ha preliminarmente precisato che nell’ipotesi in cui il licenziamento per giusta causa venga intimato a fronte di più condotte inadempienti addebitate, non necessariamente l’esistenza della giusta causa deve essere ritenuta solo con riferimento al complesso dei fatti contestati, potendo ciascuno di essi essere idoneo a giustificare la massima sanzione espulsiva. E allo stesso tempo il giudice, sebbene debba esaminare le condotte contestate non “atomisticamente” ma con riferimento anche alla concatenazione tra tutte, ha altresì l’obbligo di valutare la valenza disciplinare di ogni singola inadempienza, sia pure nel contesto complessivo della contestazione. A giudizio della Cassazione tale è esattamente l’operazione effettuata dalla Corte di merito, la quale ha esaminato singolarmente i vari comportamenti addebitati al lavoratore, salvo poi valutarli nel contesto consequenziale di cui alla lettera di contestazione.

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