13 Febbraio 2018

Licenziamento per giusta causa e sanzione espulsiva

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 20 ottobre 2017, n. 25147

Licenziamento individuale – Giusta causa – Sottrazione materiale aziendale su pen drive – Mancata divulgazione a terzi – Dati non coperti da password – Legittimità del recesso

MASSIMA

Sussiste il licenziamento per giusta causa nel caso qualora il dipendente copi sulla pen drive brevetti, disegni e altri documenti aziendali importanti sebbene non divulghi a terzi il materiale. Per far scattare la sanzione espulsiva basta la mera sottrazione dei dati non rilevando che questi ultimi siano o meno protetti da password. 

COMMENTO

La questione portata all’attenzione della Suprema Corte riguarda un’ipotesi di licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore che, pur non divulgandone il materiale a terzi, aveva trasferito su una chiavetta usb un numero rilevantissimo di dati appartenenti alla azienda (tra cui disegni, progetti, brevetti e documentazione riservata). La Corte di appello aveva riformato la sentenza del Tribunale della stessa città ritenendo legittimo il licenziamento intimato dalla Società e rigettando, per l’effetto, le domande risarcitorie formulate dal dipendente. Il lavoratore adiva pertanto la Corte di Cassazione per sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimatogli in quanto non sorretto da giusta causa; La Corte di Appello, ad avviso del lavoratore ricorrente, non avrebbe difatti valutato che uno dei fatti oggetto della contestazione di addebito da cui era scaturito il successivo licenziamento – la divulgazione a terzi dei dati archiviati nella pen drive – era risultato insussistente. Inoltre erroneamente il giudice di appello avrebbe valorizzato la mera potenzialità lesiva della condotta ritenendo che la copiatura dei documenti informatici su un supporto portatile li rendesse perciò solo disponibili a terzi, senza che fosse stata acquisita alcuna prova della loro effettiva propalazione. Sottolinea infine che l’insussistenza del fatto contestato avrebbe dovuto comportare l’annullamento del provvedimento di recesso. Del pari non sarebbe stato provato che i file trasferiti sulla pen drive contenessero dati particolarmente protetti, non disponibili coperti da vincolo di riservatezza, atteso che dalla consulenza tecnica disposta era risultato che i dati trasferiti non erano neppure protetti da password. La Suprema Corte, allineandosi alle conclusioni cui era giunta la Corte d’appello, ha anzitutto confermato la legittimità del licenziamento, atteso che la Corte di Appello, attuando una precisa analisi del contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di categoria in esame e svolgendo un accurato esame delle emergenze istruttorie, ha ricostruito i tratti essenziali della condotta addebitata al ricorrente quale è risultata provata nel corso del giudizio, ovvero la sottrazione di dati appartenenti alla società e riferibili all’attività da questa svolta. Fatta questa analisi, ne ha valutato la gravità e la incidenza sul vincolo fiduciario, ed ha concluso nel senso che tale condotta di per sé – ed a prescindere dall’avvenuta divulgazione a terzi delle informazioni raccolte – integrasse la condotta prevista dalla disposizione collettiva richiamata.

Sotto altro profilo, poi, la Cassazione, precisando che resta in ogni caso neutra ai fini della valutazione della condotta la circostanza che i dati sottratti fossero o meno protetti da specifiche password, ha verificato che ai fini del perfezionamento della condotta non fosse essenziale l’avvenuta divulgazione a terzi dei dati di cui il ricorrente si era, pacificamente, appropriato essendo a tal fine sufficiente la mera sottrazione dei dati stessi. Secondo il Supremo Collegio la circostanza che per il dipendente l’accesso ai dati fosse libero non autorizzava quest’ultimo ad appropriarsene creandone copie idonee a far uscire le informazioni al di fuori della sfera di controllo del datore di lavoro. La Cassazione, concludendo, ha evidenziato che appare pertanto condivisibile l’affermazione della Corte di appello che una la condotta del ricorrente violi il dovere di fedeltà sancito dall’art. 2105 cod. civ.. Tale dovere, come anche di recente affermato dalla stessa Corte di Cassazione, si sostanzia nell’obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”