L’estratto conto nei rapporti bancari: breve rassegna di giurisprudenza
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’estratto conto è un “documento che ha il fine esclusivo di fornire l’informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso” (Cass. 1.2.2002, n. 1287; Cass. 24684/2003; Trib. Reggio Emilia 11.11.2015)
“La mancata contestazione dell’estratto conto non è idonea a sanare gli effetti di clausole nulle” (Cass. 29.7.2009, n. 17679; Trib. Mantova 3.5.2014).
“L’approvazione dell’estratto conto non può valere a sanare la mancanza della forma scritta del contratto” (Cass. 18.11.1994, n. 9791; App. L’Aquila 15.6.2015).
“Del tutto inconferente è la comunicazione delle variazioni del tasso con gli estratti del conto corrente, giacché la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l’originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l’art. 1346 c.c. esige a priori, al punto che non può essere individuato successivamente (Cass. n. 6247/1998), tanto più quando non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l’abbia portata alla conoscenza dell’altra, attraverso documenti che hanno il fine esclusivo di fornire la informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso” (Cass. 1287/2002).
“L’approvazione del conto ex art. 1832 c.c. (applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato dall’art. 1857 c.c.) rende incontestabili, qualora non siano impugnate, i fatti documentati dalle annotazioni, ma non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali che giustificano i versamenti cui le annotazioni si riferiscono, né dalla conseguente azione di ripetizione delle somme percepite dalla banca” (Cass. 20221/2015; Cass. n. 11626/2011 e 3574/2011; Cass. n. 6514/2007; Cass. n. 10376/2006; Cass. 10186/2001; Cass. 10129/2001; Trib. Pescara 24.6.2013; Trib. Catania 17.7.2015; App. Ancona 13.1.2017).
“La contestazione degli estratti conto (in tema di conto corrente bancario) deve essere specifica, non potendo riferirsi genericamente all’insieme della movimentazione del conto corrente, ancorché la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall’art. 1832 c.c. renda inoppugnabili gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile e non precluda, pertanto, la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino” (Cass. 23807/2008; Cass. 12372/2006).