5 Aprile 2022

L’esistenza di un patto commissorio va verificata secondo un’indagine sostanzialistica e non meramente formale

di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. II, 8 ottobre 2021, n. 27362 – Pres. Orilia – Rel. Oliva

Parole chiave: Contratti – Collegati, complessi, misti – Divieto di patto commissorio – Configurabilità – Condizioni – Verifica dell’assetto di interessi complessivo e della funzione economica dei negozi – Necessità – Natura reale od obbligatoria ed effetti del contratto – Irrilevanza

[1] Massima: L’intento elusivo del divieto legale del patto commissorio è configurabile allorché sussista, tra le diverse pattuizioni, un nesso di interdipendenza tale da far emergere la loro funzionale preordinazione allo scopo finale di garanzia, piuttosto che a quello di scambio, sicché il giudice non deve limitarsi a verificare il solo tenore letterale delle clausole inserite nel contratto o nei contratti posti in essere dalle parti, ma è tenuto ad accertare la funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta in essere, restando a tale fine irrilevante sia la natura obbligatoria o reale del contratto o dei contratti, sia il momento temporale in cui l’effetto traslativo sia destinato a verificarsi, sia, infine, quali siano gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e perfino l’identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti.

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1334, 1345, 1963, 2744

CASO

Dopo avere stipulato una compravendita con cui, insieme al fratello, aveva ceduto a una società immobiliare la proprietà di un edificio composto da sei unità, il venditore agiva in giudizio perché venisse accertato che il contratto dissimulava, in realtà, una cessione a garanzia di un’ingente esposizione debitoria del venditore e di una società a lui riconducibile, ovvero un patto commissorio, com’era testimoniato dal fatto che il prezzo – inferiore di circa la metà rispetto al valore di mercato del bene – era sostanzialmente corrispondente all’ammontare del debito garantito e non era mai stato versato.

Il Tribunale di Latina accoglieva la domanda, con sentenza che veniva riformata in appello.

I giudici di secondo grado, infatti, rilevavano che, pur potendo le parti ricorrere a diverse fattispecie negoziali per concludere un patto commissorio, gli strumenti normalmente impiegati per dissimularlo sono il contratto preliminare di compravendita, la vendita con patto di riscatto e la vendita con obbligo di retrovendita, che, pur nella loro diversità strutturale, sono accomunati dal diritto del debitore alienante di mantenere ovvero di riacquistare la proprietà del cespite assunto come garanzia in caso di adempimento dell’obbligazione nei confronti del creditore che ne risulti acquirente, mentre non è ravvisabile alcuna violazione del divieto legale quando, a fronte di una compravendita conclusa per soddisfare un debito rimasto insoluto, non sia prevista – né esplicitamente, né implicitamente – la possibilità per il debitore di riacquistare la proprietà del cespite, una volta che l’obbligazione sia stata adempiuta.

Contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma veniva proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che i giudici di merito si fossero limitati a considerare indici di carattere formale, quale il contenuto letterale delle clausole negoziali, di per sé non decisivi al fine di escludere la ricorrenza – nel caso di specie – di un patto commissorio, omettendo di valutare altri elementi, altrettanto se non addirittura più decisivi, quali la condotta tenuta dalle parti prima e dopo la stipulazione del contratto di compravendita e i complessi rapporti di dare e avere esistenti non solo tra le parti di detto contratto, ma anche con gli altri soggetti in vario modo coinvolti.

QUESTIONI

[1] Il patto commissorio è l’accordo con cui le parti convengono che, in caso di inadempimento di un’obbligazione nel termine stabilito, la proprietà della cosa posta a garanzia dell’adempimento passi al creditore.

L’ordinamento contempla due norme che sanciscono espressamente la nullità del patto commissorio, ossia l’art. 1963 c.c. (in materia di anticresi) e l’art. 2744 c.c. (in materia di pegno e ipoteca), che, in questi casi, viene definito accessorio, in quanto afferente a un contratto costitutivo di una garanzia.

Ciononostante, al fine di sanzionare le alienazioni aventi, quale unico scopo, quello di garanzia, con effetti sostanzialmente identici al patto commissorio positivamente previsto, l’applicazione del divieto è stata estesa anche alle fattispecie nelle quali le parti convengono il trasferimento immediato del bene al creditore e la possibilità per il debitore di riacquistarne la proprietà, a seguito dell’adempimento dell’obbligazione alla quale si riferisce il patto. La giurisprudenza, infatti, ha progressivamente abbandonato il criterio fondato sull’interpretazione letterale dell’art. 2744 c.c., facendo riferimento all’indagine funzionale dell’impianto negoziale posto concretamente in essere dalle parti, per contrastare la creazione di strumenti di garanzia diversi da quelli previsti dalla legge e aventi il fine, riprovato dall’ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore.

Secondo l’opinione più accreditata, infatti, la ratio del divieto di patto commissorio risiede nella necessità di tutelare il debitore, quale soggetto più debole del rapporto obbligatorio, visto che il trasferimento in garanzia di un bene avente valore generalmente superiore all’entità del debito è idoneo a provocare in suo danno un depauperamento patrimoniale privo di giustificazione e, dunque, ingiusto (non solo quando, a fronte dell’adempimento dell’obbligazione garantita, il creditore non retroceda il bene, ma pure nel caso in cui l’inadempimento si concretizzi e si cristallizzi, perché il creditore ottiene comunque, ai danni del debitore, più di quanto gli spettasse effettivamente).

Peraltro, qualora al patto commissorio sia associato il cosiddetto patto marciano (in forza del quale, in caso di inadempimento del debitore, il creditore ottiene la proprietà del bene, ma è tenuto a restituire la differenza tra il valore dello stesso – così come stimato al momento dell’inadempimento in base a parametri oggettivi o automatici, ovvero da parte di un terzo indipendente – e il valore del debito residuo), si esclude che possa esserne predicata la nullità (si vedano, in proposito, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2020, n. 844 e Cass. civ., sez. II, 9 maggio 2013, n. 10986).

A tale riguardo, anche lo schema contrattuale del sale and lease back (mediante il quale un soggetto imprenditoriale vende un proprio bene strumentale a una società finanziaria, che, dopo avere versato il prezzo pattuito, concede in leasing il bene al medesimo alienante, che, per poterlo utilizzare, corrisponde un canone, con facoltà, al termine del rapporto, di proseguire la locazione a canone ridotto o di riacquistare la proprietà del bene, esercitando il diritto d’opzione a un prezzo di regola nettamente inferiore rispetto al valore effettivo del bene stesso), spesso additato come strumento volto a celare un patto commissorio, si considera lecito quando sia previsto, al suo interno, un meccanismo atto ad assicurare il riequilibrio delle prestazioni assunte dalle parti, per esempio convenendosi che, al termine del rapporto ed effettuata la stima del bene con tempi certi e con modalità definite, che assicurino una valutazione imparziale ancorata a parametri oggettivi e autonomi, il creditore debba, per acquisire la proprietà del bene, pagare l’importo eccedente l’entità del suo credito (si vedano, sul punto, Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2015, n. 1625, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2018, n. 13305 e, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 2021, n. 4664).

Secondo la giurisprudenza, in definitiva, non è possibile identificare, in astratto, una categoria di negozi assoggettati alla sanzione della nullità comminata dalla legge al patto commissorio, dal momento che qualsiasi negozio può integrare la relativa violazione, nel momento in cui venga impiegato per conseguire il risultato (vietato) di fare ottenere al creditore la proprietà del bene dell’altra parte, quando questa non adempia un’obbligazione che abbia causa indipendente dalla cessione della proprietà del bene e quando, dunque, la causa di garanzia assorba e sostituisca quella solutoria che contraddistingue, per esempio, la datio in solutum o la cessione dei beni ai creditori (così anche Cass. civ., sez. II, 21 dicembre 2021, n. 41124).

Pertanto, indipendentemente dalla natura (obbligatoria o reale) del contratto che le parti pongono in essere, ovvero del momento temporale in cui l’effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché a prescindere dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione o – addirittura – dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, si configura la violazione del divieto di patto commissorio quando, tra le diverse pattuizioni, sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza, che le renda funzionalmente preordinate, in modo elusivo, allo scopo finale di garanzia vietato dalla legge.

In quest’ottica, l’esistenza e la configurabilità di un patto commissorio va verificata non soltanto in riferimento al tenore letterale delle clausole inserite nei contratti posti in essere, ma in considerazione della funzione pratica che la fattispecie negoziale mira a conseguire, in ossequio al criterio sostanzialistico, che impone una disamina che non sia limitata alla mera verifica di quanto emerge per tabulas (posto che, spesso e volentieri, è proprio l’intento elusivo sotteso all’operazione a indurre le parti a evitare di formalizzare quelle clausole che possano disvelare esplicitamente la finalità illecita perseguita). Per esempio, con specifico riguardo al contratto di sale and lease back dissimulante un patto commissorio, la giurisprudenza ha individuato alcune circostanze sintomatiche della natura fraudolenta dell’operazione, ossia l’esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice e utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest’ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente (tra le più recenti, si veda Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2021, n. 38693).

L’affermazione dell’esistenza o meno di un accordo finalizzato a eludere il divieto di patto commissorio, dunque, non può prescindere da una complessiva disamina della condotta delle parti, sia in occasione della conclusione del contratto mediante il quale si assume realizzato l’intento vietato, sia successivamente a essa, rilevando – in definitiva – non tanto la forma negoziale impiegata, bensì l’assetto di interessi effettivamente realizzato, che dev’essere tale da fare ritenere che il trasferimento di un bene sia volto ad assolvere non già una funzione di scambio, bensì uno scopo di garanzia.

Per tali ragioni, la Corte di cassazione ha censurato la valutazione operata dai giudici di merito, che si erano limitati a una disamina formale degli accordi conclusi dalle parti, trascurando di considerare se fossero ravvisabili quegli indici di sproporzione tra le prestazioni delle parti (palesati anche dal fatto che, poco prima della compravendita, i venditori avevano conferito ai figli una procura a vendere il cespite a un prezzo pressoché doppio rispetto al corrispettivo poi pattuito) che, secondo la giurisprudenza, rappresentano un indice rivelatore della configurabilità del patto illecito di garanzia, cassando con rinvio la sentenza impugnata.