8 Ottobre 2019

L’esimente di cui all’art. 598 cod. pen. non opera per le espressioni offensive contenute negli scritti stragiudiziali

di Franco Stefanelli, Avvocato Scarica in PDF

Cass., Sez. III, Ord., ud. 26 giugno 2019, 5 settembre 2019, n. 22184, Pres. Travaglino – Rel. Scoditti

[1] Espressioni offensive – Scritti difensivi – Scritti stragiudiziali – Risarcimento del danno – Esimente (cod. proc. civ., art. 89; cod. pen., artt. 51, 595, 598)

[1] La scriminante di cui all’art. 598 cod. pen., secondo cui non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’Autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo, non trova applicazione agli scritti, che non siano relativi ad una controversia giudiziaria o ad un ricorso amministrativo.

CASO

[1] La Società Alfa convenne in giudizio, innanzi al Tribunale, l’amministratore condominiale Beta e l’avv. Gamma, chiedendo la condanna al risarcimento del danno. I convenuti, costituitisi in giudizio, proposero domanda riconvenzionale di risarcimento del danno; il Beta in particolare chiamò in causa l’assicurazione Delta, sulla base di polizza assicurativa stipulata quale amministratore di condominio. Il Tribunale adito rigettò entrambe le domande. Avverso detta sentenza proposero appello principale l’originaria parte attrice ed incidentale, condizionato all’accoglimento dell’appello principale, la società assicuratrice. La Corte d’Appello accolse l’impugnazione, condannando l’avv. Gamma al pagamento della somma di Euro 20.000,00 ed il Beta al pagamento della somma di Euro 4.000,00, oltre interessi dalla sentenza.

Osservò la corte territoriale che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non operava l’esimente di cui all’art. 598 cod. pen., in quanto le lettere inviate dall’avv. Gamma non si inserivano in alcuna controversia giudiziale né erano espressione di scritti difensivi, ma costituivano iniziative epistolari del tutto extragiudiziali (né giustificava l’applicazione dell’esimente il riferimento in alcune lettere a vicende giudiziali già intercorse) e che, fra le lettere allegate, per talune lettere emergeva il carattere diffamatorio, ed in particolare: la diffida del 14 maggio 2008 alla concedente Epsilon era accompagnata dal riferimento alle «notizie apparse da mesi sulla stampa in relazione ad una importante inchiesta giudiziaria in corso a carico della società Alfa», laddove, invece, a parte l’esistenza dell’animus nocendi (non si comprendeva quale fosse la rilevanza di indagini penali che avessero attinto l’utilizzatrice dell’immobile in una diffida avente ad oggetto violazione di regole condominiali), gli articoli giornalistici in questione non menzionavano indagini penali a carico di Alfa (né tantomeno quest’ultima era sottoposta ad indagini), sicché indubbio era l’intento diffamatorio, tanto più che la missiva era indirizzata a soggetti, quali il Sindaco ed il Presidente della Regione, che nulla avevano a che fare con le questioni condominiali oggetto di doglianza (chiaramente di comodo era l’uso dell’espressione «in considerazione della particolare attività esercitata nei vostri locali»); la lettera datata 16 giugno 2008, sempre inviata al Sindaco ed al Presidente della Regione, ribadiva (contro il vero) che gli articoli giornalistici indicati nella lettera del 14 maggio 2008 avrebbero dimostrato che effettivamente Alfa era «sottoposta ad importante inchiesta in corso»; la lettera di data 31 luglio 2008, sempre inviata al Sindaco ed al Presidente della Regione, nonché alla ASL competente ed all’Azienda Ospedaliera, conteneva l’aggiunta che la conduttrice Alfa «adducendo giustificazioni pretestuose, quest’anno non ha versato neppure un centesimo di spese condominiali», aggiunta che, quand’anche vera, integrava diffamazione lesiva della privacy perché non costituente atto difensivo nell’ambito di controversia e volta esclusivamente a mettere in cattiva luce la società dipingendola come una soggetto, oltre che avente a carico indagini penali, inadempiente alle obbligazioni pecuniarie.

Aggiunse che anche il Beta doveva ritenersi civilmente responsabile, pur per un quantum differenziato stante il suo ruolo secondario, per le seguenti ragioni: l’avv. Gamma si qualificava scrivente in nome e per conto di condominio amministrato dal Beta, il quale indubbiamente ne condivideva le iniziative o comunque le accettava senza distinguersi (come dimostrava fra l’altro la congiunta difesa in giudizio); nella comparsa di costituzione in primo grado del convenuto Beta non era mai stata negata la riconducibilità anche a quest’ultimo delle iniziative epistolari del Gamma. Osservò inoltre la Corte, tre le altre cose, che l’appellante non aveva provato che il danno subito si fosse tradotto in caduta del volume d’affari, ma doveva considerarsi il detrimento morale, nella sfera non patrimoniale della reputazione, derivante dalla «campagna denigratoria» per una società come l’appellante «in affari con enti pubblici del capoluogo […] per l’allocazione di strutture sanitarie», sicché ricorreva una ipotesi di danno in re ipsa.

Avverso la sentenza di secondo grado, proponevano ricorso per cassazione Beta e l’avv. Gamma sulla base di quattro motivi e resistevano con distinti controricorsi Alfa e la società di assicurazioni Delta. In particolare, con il primo motivo dei ricorrenti si denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 97 e 111 Cost., artt. 6, 9 e 10 CEDU, artt. 51, 595 e 598 c.p., l. n. 241 del 1990, art. 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, osservandosi che dovevano essere applicate le scriminanti del diritto di libera espressione del pensiero e quella del diritto di esercizio della difesa, riguardando le missive fatti veri quali il contenzioso in essere, i comportamenti tenuti nell’ambito di rapporti condominiali, l’esistenza di procedimenti penali e la morosità ed essendo indirizzate ad autorità, che non potevano non essere interessate a tali circostanze.

SOLUZIONE

[1] La S.C. ha sancito l’inammissibilità del motivo; i ricorrenti, infatti, assumevano l’esistenza delle scriminanti del diritto di libera espressione del pensiero e quella del diritto di esercizio della difesa in assenza però dell’accertamento da parte del giudice di merito del corrispondente presupposto di fatto (e senza che fosse stata proposta rituale denuncia di omesso esame di fatto decisivo e controverso). Quanto alla libera manifestazione del pensiero non era risultata accertata l’esistenza di una manifestazione di opinione, ma solo di missive concernenti una diffida stragiudiziale o la denuncia di circostanze di fatto. Quanto alla scriminante di cui all’art. 598 c.p. il giudice di merito aveva accertato che gli scritti in questione non erano relativi ad una controversia giudiziaria o ad un ricorso amministrativo. La censura infine contrapponeva al giudizio di fatto del giudice di merito in termini di falsità del riferimento in articoli giornalistici alla sottoposizione ad indagini penali di Alfa (o comunque di irrilevanza della verità del fatto quanto alla vicenda degli oneri condominiali) una diversa valutazione delle circostanze fattuali, che è profilo non sindacabile in sede di legittimità.

QUESTIONI

[1] La pronuncia ha fatto stretta applicazione del disposto normativo, di cui all’art. 598 comma 1 cod. pen., che subordina l’applicazione della esimente ivi prevista alla congiunta sussistenza delle condizioni, per cui:

1) si tratti di scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’Autorità amministrativa,

2) le offese concernano l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

A tale riguardo, pur con le eccezioni di cui si dirà infra, si può affermare che l’interpretazione non si discosta dagli approdi giurisprudenziali già consolidati: già Cass. Pen., 26 novembre 1986 (in Riv. Pen., 1987, pag. 989) aveva riconosciuto che l’esimente di cui all’art. 598 cod. pen. non può essere mai applicata allorché gli scritti contenenti espressioni offensive siano inviati non solo a coloro che ne debbono essere i destinatari nell’ambito del processo, ma anche ad altre persone, che nel processo non possono e non debbono avere alcuna parte; in tale ipotesi infatti, mentre non può ritenersi sussistente la condizione richiesta dalla stessa lettera della legge che, parlando di scritti presentati dinanzi all’Autorità Giudiziaria, intende evidentemente riferirsi a scritti destinati ad essere utilizzati unicamente all’interno del processo, d’altro lato viene a mancare, in relazione all’ulteriore diffusione dello scritto, il fondamento stesso dell’esimente e cioè la necessità degli interessati di difendersi e tutelare le proprie ragioni.

La Suprema Corte ha ribadito, anche di recente, che l’art. 598 cod. pen. concerne le offese contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi all’autorità giudiziaria od amministrativa, non punibili nella misura in cui le espressioni offensive riguardino, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale nel sostenere la tesi prospettata o comunque nell’ottica dell’accoglimento della domanda proposta, quand’anche esse non siano necessarie e riguardino passaggi non decisivi dell’argomentazione, escludendosi la necessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l’interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza dell’argomentazione (Cass. Pen., Sez. V, Sent., 23 gennaio 2019, 26 febbraio 2019, n. 8421).

Il nesso tra offese ed oggetto della causa è stato ripetutamente rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità: icasticamente Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 3 giugno 2016, 29 luglio 2016, n. 33262 ha affermato che «l’applicabilità della scriminante di cui all’art. 598 c.p., comma 1 presuppone che le espressioni offensive concernano, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia, rilevino ai fini delle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata e siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi all’autorità giudiziaria», con la precisazione che tale nesso può consistere in qualsiasi collegamento logico, anche indipendentemente dalla necessità o dall’utilità delle difese ai fini dell’esercizio del relativo diritto: conseguentemente sono sempre punibili le espressioni ingiuriose o diffamatorie che non si trovino in rapporto con l’oggetto della causa, cioè, che siano estranee o esorbitanti rispetto ad esso (Cass. Pen., 12 febbraio 1987, in Riv. Pen., 1987, pag. 1123). La necessità del vincolo predetto è talmente avvertita e rilevante che vengono fatte rientrare nel campo di operatività della norma anche le offese dirette ai giudici delle precedenti fasi del giudizio o ai loro ausiliari (ovvero anche dirette a persone diverse dalle controparti e dai loro patrocinatori; Cass. Civ., Sez. III, 17 maggio 1991, n. 5575), a condizione che esse concernano l’oggetto della causa, dal momento che la ratio legis è quella di consentire la massima libertà nella esplicazione del diritto di difesa (Cass. Pen., Sez. V, Sent., 23 marzo 2011, 7 giugno 2011, n. 22743). In tal senso, godono dell’esimente in commento le offese contenute in un’istanza di ricusazione, proposta nell’ambito del procedimento principale, trattandosi di atto funzionale all’esercizio del diritto di difesa, anche se non direttamente connesso al merito della causa (Cass. Pen., Sez. V, 26 novembre 2002, n. 5384). L’esimente di cui all’art. 598 cod. pen., tuttavia «non è applicabile, qualora le espressioni offensive siano confermate in scritti inviati a soggetti che non siano i legittimi contraddittori del procedimento, in quanto l’operatività dell’esimente – funzionale al libero esercizio del diritto di difesa – deve restare circoscritta all’ambito del giudizio, ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano profferite, a condizione che siano pertinenti all’oggetto della causa o del ricorso amministrativo (cfr. Sez. 5^, n. 7633 del 18/11/2011, Rv. 252161) con la conseguenza che essa non è applicabile qualora le espressioni offensive siano divulgate in altra sede (Sez. 5^, n. 20058 del 06/11/2014)» (Cass. Pen., Sez. V, Sent., 22 maggio 2015, 11 novembre 2015, n. 45173).

Ulteriore limite individuato all’ambito applicativo dell’art. 598 comma 1 cod. pen. è l’integrazione del reato di calunnia (Cass. Pen., Sez. V, Sent., 30 gigno 2011, n. 31115; Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 4 maggio 2010, 26 agosto 2010, n. 32325).

In tema di limiti oggettivi all’applicazione dell’art. 598 cod. pen., che costituirebbe applicazione estensiva del più generale principio posto dall’art. 51 cod. pen., si è affermata la non punibilità del delitto di diffamazione commesso a mezzo di offese contenute in un atto di citazione, benché esso sia destinato ad essere notificato prima della costituzione delle parti e, quindi, prima della instaurazione del procedimento: tutti gli atti funzionali all’esercizio del diritto di difesa, anche se precedenti l’apertura del procedimento, devono esser ricondotti al principio della immunità giudiziale (Cass. Pen., Sez. V, 3 dicembre 2001, n. 7000). In tal senso, più di recente si è riconosciuto che «l’art. 598 c.p. costituisce comunque un’applicazione estensiva del più generale principio posto dall’art. 51 c.p., in quanto riconducibile all’art. 24 Cost. (Cass., sez. 2^, 6 giugno 1966, Fransoni, m. 103016), e si fond[a] sul rapporto di strumentalità tra le frasi offensive e le tesi prospettate nell’ambito di una controversia giudiziaria. Sicché la sola condizione di applicabilità della norma è che “le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l’accoglimento della domanda proposta” (Cass., sez. 5^, 23 settembre 1998, Lamendola, m. 214354, Cass., sez. 5^, 4 aprile 2000, Tumbiolo, m. 217523). Contrariamente a quanto avviene per l’esercizio del diritto di cronaca, ad esempio, non si richiede che le offese abbiano una base di veridicità, perché i fatti portati in giudizio sono per definizione controversi; e ciascuna parte ha per l’appunto il diritto di esporli al giudice secondo la sua prospettiva di interesse, salva la responsabilità civile, anche per le spese, e la responsabilità penale per calunnia. Né si richiede esplicitamente una particolare continenza espressiva, posto che un limite in proposito deriva appunto dalla necessità di una rilevanza delle offese in funzione difensiva. Ne consegue che i limiti di applicabilità dell’art. 598 c.p., comma 1 sono tutti nella funzionalità delle eventuali offese all’esercizio del diritto di agire in giudizio riconosciuto a chiunque dall’art. 24 Cost.. Ed è quindi ragionevole concludere che solo il giudice della causa in cui le frasi offensive furono scritte o pronunciate possa valutare, a conclusione del giudizio, se la giustificazione di quelle offese debba escludere anche la risarcibilità del danno non patrimoniale eventualmente patito da colui cui furono rivolte.

In questa prospettiva deve essere infatti risolta l’apparente contraddizione tra l’art. 89 c.p.c., che prevede il risarcimento del danno solo quando le frasi offensive non riguardino l’oggetto della causa, e l’art. 598 c.p., comma 2, che ammette il risarcimento anche quando le offese riguardino l’oggetto della causa.

Infatti il riferimento alle offese che non riguardano l’oggetto della causa contenuto nell’art. 89 c.p.c., va inteso come riferibile alle offese “non necessarie alla difesa”, sebbene a essa non estranee.

Mentre il riferimento alle “offese che concernono l’oggetto della causa” contenuto nell’art. 598 c.p. va inteso come riferibile a quelle offese che, pur non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa. Sicché il nesso pur non necessario con l’oggetto della causa esclude comunque la punibilità del fatto; non esclude però il risarcimento dei danni quando tale nesso non sia indispensabile alla difesa» (Cass. Pen., Sez. V, 8 febbraio 2006, 22 febbraio 2006, n. 6701).

In merito al rapporto tra le due norme (artt. 51 e 598 cod. pen.), la Corte di Cassazione è intervenuta più volte: «Invero, sulla natura giuridica della c.d. immunità giudiziale non si registra una unanimità di posizioni: parte della dottrina ritiene trattarsi di una vera e propria causa di giustificazione con ambito applicativo più vasto rispetto a quella prevista in via generale dall’art. 51 c.p.; altri la riconducono tra i casi di immunità; secondo alcuni sarebbe una causa di esclusione della sola antigiuridicità penale; mentre un diverso indirizzo la considera una causa di non punibilità, in quanto viene esclusa solo l’applicazione della pena, ma non l’antigiuridicità del fatto.

Secondo una non recente pronuncia sebbene l’art. 598 c.p. costituisca applicazione estensiva del principio generale di cui al citato art. 51 c.p., esso prende in considerazione, ai fini di una maggiore tutela della libertà di difesa, fatti diffamatori che altrimenti costituirebbero reato, allargando l’ambito della causa di non punibilità generale, che è più ristretta (Cass., Sez. 2^, 6 giugno 1966, n. 995, Fransoni); in un’altra decisione si afferma che la causa di liceità penale eccezionale, in cui si concreta la causa di non punibilità di cui all’art. 598 c.p., farebbe venire meno l’esistenza del reato, imponendo l’adozione della formula “perché il fatto non costituisce reato”.

Sembra tuttavia prevalere, in tempi più recenti, la tesi di ricondurre l’immunità giudiziaria alle cause di non punibilità in senso stretto. Si tratta di un orientamento che deve essere condiviso, tenendo conto che la disposizione in questione prevede che il giudice possa ordinare la soppressione o la cancellazione delle scritture offensive e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, disciplina che sembrerebbe diretta ad escludere la sola applicazione della pena, ma non anche la antigiuridicità penale del fatto.

Nell’ambito di questa ricostruzione agli artt. 51 e 598 c.p. vanno assegnati spazi applicativi distinti, in quanto la natura scriminante del primo esclude qualsiasi conseguenza pregiudizievole per l’agente, mentre la causa di non punibilità in cui si concreta l’art. 598 c.p. prevede la permanenza di conseguenze da reato diverse dalla pena. Ne consegue che le offese cui si riferisce l’art. 598 c.p. nel momento in cui integrano gli estremi dell’illecito penalmente rilevante, cui non segue alcuna pena, ma quelle altre conseguenze esaminate, sono da considerare sicuramente fuori dalla sfera di attuazione dell’esercizio di una facoltà legittima collegata all’esercizio del diritto di difesa. La ragione dell’immunità giudiziaria sta proprio nell’escludere la punibilità di quelle espressioni pronunciate nel corso di una vicenda giudiziaria che, pur riguardando l’oggetto della “causa”, siano esorbitanti rispetto alle necessità difensive, restino cioè estranee all’ambito dell’esercizio della difesa.

Diversamente, nel caso in cui le espressioni adoperate risultino strettamente conferenti all’esercizio del diritto di difesa allora troverà applicazione la causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. Volendo utilizzare una formula sintetica e semplificatoria, può dirsi che l’art. 51 c.p. ha ad oggetto la diretta esplicazione del diritto di difesa, mentre l’art. 598 c.p. riguarda le modalità e i limiti di esplicazione del medesimo diritto.

In questo senso è corretta l’affermazione secondo cui l’ambito di azione dell’art. 598 c.p. è più vasto, ricomprendendo manifestazioni che altrimenti rimarrebbero fuori dall’esercizio del diritto di difesa ex art. 51 c.p.» (Cass. Pen., Sez. VI, 30 settembre 2005 3 novembre 2005, n. 39934). Più di recente, si è affermato: «Non è dunque corretto affermare che l’art. 598 c.p., altro non è che una “specificazione” del più generale diritto di critica, garantito dall’art. 51 c.p., e dall’art. 21 Cost..

Non fosse altro che, mentre la libertas convicii non ha limiti (l’eventuale sanzione non penale interviene ex post), il diritto di critica ha i noti limiti individuati dalla giurisprudenza (rilevanza sociale, continenza e verità della notizia sulla quale si innesta la attività valutativa e, appunto, critica).

Il fatto è che l’offesa va tenuta distinta dall’accusa; e, mentre, per l’offesa formulata in una delle occasioni di cui al ricordato art. 598 cp, l’offensore “non risponde”, essendo operativa la causa di non punibilità, per l’accusa, l’accusatore non può che assumere la responsabilità di quel che dice. Ovviamente, anche accusare – specie se lo si fa per far valere un proprio diritto – è lecito, ma occorre che l’accusa abbia fondamento o, almeno, che l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente (anche se erroneamente) convinto di ciò» (Cass. Pen., Sez. V, Sent., 15 aprile 2011, 15 luglio 2011, n. 28081).

Ritornando più aderenti al caso in commento, Cass. Pen., Sez. V, 28 novembre 2005, n. 46864 ha ritenuto sussistente l’esimente di cui all’art. 598 cod. pen. nel caso di espressioni offensive  contenute in una diffida stragiudiziale prodromica all’instaurazione di un giudizio di natura arbitrale, ricomprendendo tale attività nell’esercizio del diritto di difesa.

Diversamente, la missiva inviata da un avvocato ad un collega e, per conoscenza, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e alla Procura della Repubblica, con cui vengano mosse nei confronti del secondo accuse di illeciti disciplinari e di tentata estorsione, integra i reati di ingiuria e di diffamazione, non potendosi ritenere operante le esimenti di cui agli artt. 51 e 598 cod. pen. (Cass. Pen., Sez. V, Sent., 29 aprile 2010, 23 giugno 2010, n. 24003), mentre è stata riconosciuta la sussistenza dell’esimente, allorché le espressioni offensive siano contenute in una missiva, con cui si preannuncino iniziative di segnalazione disciplinare nei confronti di un collega relative ad una controversia in corso (Cass. Pen., Sez. V, Sent., 13 marzo 2015, 6 luglio 2015, n. 28688).

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