L’esdebitazione come effetto dell’esecuzione del concordato fallimentare omologato
di Silvia Zenati, Avvocato e Dottore Commercialista Scarica in PDFTribunale di Verona, 6 marzo 2020, dep. 10 marzo 2020
Massima L’esecuzione del concordato fallimentare omologato determina, quale effetto legale ex art. 135 l.f., l’esdebitazione del soggetto fallito, che pertanto non deve ricorrere alla procedura ex art.142 l.f.
Disposizioni applicate art. 135 l.f. – art.142 l.f. – art-143 l.f.
Il Tribunale di Verona si è pronunciato sul ricorso per esdebitazione proposto, ai sensi dell’art.142 l.f., da un soggetto fallito, per il quale un terzo aveva avanzato proposta di concordato fallimentare, poi omologato e, quindi, integralmente eseguito.
Nell’esaminare la domanda di esdebitazione, rispetto alla quale sia il curatore, sia il comitato dei creditori, riscontrata la sussistenza dei necessari presupposti di legge, avevano espresso parere favorevole, l’Organo Giudicante ha incentrato la propria decisione dando rilievo dirimente al fatto che il ricorso faceva seguito alla compiuta esecuzione del concordato fallimentare omologato.
Come noto, ex art.143 l.f., il Tribunale può pronunciare l’esdebitazione del fallito o con il decreto di chiusura del fallimento, o su ricorso dello stesso fallito presentato entro un anno dalla chiusura del fallimento medesimo.
Nel caso di specie, la chiusura del fallimento non era stata ancora formalmente disposta nelle forme prescritte dall’art. 130 l.f. secondo cui “quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende il conto della gestione ai sensi dell’art.116, ed il Tribunale dichiara chiuso il fallimento” (come noto, ai sensi dell’art.118 l.f., comma 1, l’omologa del concordato fallimentare rappresenta una modalità di chiusura del fallimento).
Tuttavia, poiché ai sensi dell’art.135 l.f., il concordato fallimentare debitamente omologato è obbligatorio per tutti i creditori concorsuali, ivi compresi quelli non concorrenti (che non si sono, cioè, insinuati al passivo della procedura) rispetto ai quali, tuttavia, la liberazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado, gli effetti che ne derivano sono, in buona sostanza, i medesimi previsti dall’art. 144 l.f.
Dal confronto tra l’art.135 l.f. e l’art.142 l.f., risulta, perciò, il medesimo risultato ottenibile sin dall’omologa del concordato fallimentare, ovvero lo stralcio dei debiti concorsuali anche non concorrenti.
D’altro canto, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 24214, del 18/11/2011, ricostruendo la genesi dell’istituto dell’esdebitazione, ha ricordato che “il meccanismo esdebitatorio, pur essendo certamente eccezionale, non è del tutto nuovo nel nostro ordinamento trovando espressa applicazione nelle procedure concorsuali dei concordati preventivo (L. Fall. art.184) e fallimentare (L. Fall. Art.135) ed avendo nei fatti concreta attuazione nel fallimento, nel caso di imprenditore collettivo”.
Ovviamente, nel caso di concordato fallimentare, l’esdebitazione potrà operare solo una volta accertata, ai sensi dell’art.136 l.f. la completa esecuzione del concordato.
Correttamente, quindi, il Tribunale di Verona ha statuito che “in caso di esecuzione del concordato fallimentare, l’esdebitazione è prevista, quale effetto legale automatico dall’art.135 l.f.”, il che rende superfluo il ricorso al procedimento di esdebitazione ex art.142 e seguenti l.f..
Su analogo ragionamento si fonda, altresì, la sentenza n. 311, del 9/12/2019, della C.t.p. di La Spezia che ha accolto il ricorso di una società dichiarata fallita avverso l’atto di intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate per debiti tributari anteriori all’apertura del concorso, proprio in forza dell’effetto esdebitatorio prodottosi a seguito dell’omologa del concordato fallimentare, anche rispetto ai debiti concorsuali tributari non integralmente soddisfatti.