11 Luglio 2017

L’errore nell’adozione della forma dell’appello avverso l’ordinanza conclusiva del processo sommario di cognizione e tempestività del gravame

di Roberta Metafora Scarica in PDF

Cass. civ., 9 maggio 2017, n. 11331; Pres. D’Ascola; Est. Giusti

Impugnazioni civili – Appello – Procedimento sommario di cognizione – Proposizione con ricorso anziché con citazione – Tempestività dell’impugnazione – Condizioni (Cod. proc. civ., artt. 156, 702 quater).

[1] Avverso l’ordinanza emessa a definizione del procedimento sommario di cognizione l’appello va proposto con atto di citazione anziché con ricorso e, nel caso di erronea introduzione del giudizio di impugnazione, la tempestività del gravame va verificata con riferimento non solo alla data di deposito dell’atto introduttivo, ma anche a quello di notifica dello stesso alla controparte, che deve avvenire nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 702 quater c.p.c. a pena di inammissibilità.

 CASO

[1] Pronunciata ordinanza ex art. 702 ter di parziale accoglimento della domanda di liquidazione dei compensi professionali, l’attore, in quanto soccombente ripartito, proponeva appello avverso la decisione, depositando ricorso; la Corte di appello, sulla base della premessa che l’appello avverso l’ordinanza resa all’esito dei procedimenti sommari di cognizione ex artt. 702 bis e seguenti va proposto nelle forme previste dalla disciplina ordinaria dell’appello, dichiarava l’inammissibilità del gravame per tardività. Osservava in particolare che, sebbene il ricorso fosse stato depositato in termini, la notifica del ricorso e del pedissequo decreto era avvenuta molto dopo la scadenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 702 quater per la proposizione dell’appello.

Avverso quest’ultima decisione veniva interposto ricorso per cassazione.

 SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte conferma la decisione impugnata, osservando che la Corte di appello si era correttamente attenuta al principio di diritto secondo cui, poiché l’appello nei procedimenti retti dal rito sommario di cognizione va proposto con citazione, in caso di errore nella scelta della forma dell’atto introduttivo, va applicato quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la tempestività del gravame va verificata non con riferimento alla data di deposito dell’atto introduttivo, ma a quello di notifica dello stesso alla controparte, che deve avvenire nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 702 quater c.p.c. a pena di inammissibilità. Nessuna censura, nemmeno di presunta illegittimità costituzionale, può poi rivolgersi contro la scelta del legislatore di prevedere quale termine per l’appello solo quello breve di 30 giorni, essendo detta previsione coerente con la natura celere del procedimento sommario di cognizione ed essendo pienamente garantito il diritto di difesa, decorrendo il termine per impugnare dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e dunque dalla piena conoscenza di esso.

QUESTIONI

[1] La decisione costituisce l’applicazione del più generale principio di conversione degli atti processuali nulli, secondo cui qualora l’impugnante (e più in generale l’attore) abbia utilizzato il ricorso in luogo dell’atto di citazione, la  sanatoria del vizio procedurale avviene alla condizione che il ricorso venga notificato nel termine indicato nel decreto, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con l’atto di citazione (si veda per tutti a solo scopo esemplificativo Cass., 30 maggio 2013, n. 13639, che espressamente afferma che il principio opera anche in relazione agli atti introduttivi del giudizio di secondo grado, a condizione che l’atto nullo possegga i requisiti di sostanza e forma del diverso atto processuale che avrebbe dovuto essere utilizzato).

Con specifico riguardo al rito sommario di cognizione, si v. Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2017, n. 877; App. Milano, 4 ottobre 2016, secondo cui, premesso che in detto procedimento la forma dell’appello è quella della citazione, il gravame proposto con una forma diversa dalla citazione può ritenersi tempestivo se l’atto di impugnazione sia stato non solo depositato, ma anche notificato alla controparte nel termine per impugnare. Negli stessi termini, Cass., Sez. VI, 11 settembre 2015, n. 18022; Cass., Sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 26326; Cass., Sez. VI, 26 giugno 2014, n. 14502.