6 Novembre 2018

Lavoratrici autonome: indennità di maternità

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 12 settembre 2018, n. 22177

Lavoratrici madri autonome – permessi per assistere il figlio nel primo anno di vita – diritto del padre di usufruirne – sussistenza – indennità di maternità percepita dalla moglie – cumulo dei due benefici – ammissibilità

MASSIMA

Il padre può usufruire dei benefici per assistere il figlio nel primo anno di vita nonostante la moglie professionista percepisca l’indennità di maternità. Proprio la diversità di trattamento tra le lavoratrici madri autonome e le lavoratrici madri dipendenti giustifica la previsione di una incondizionata possibilità per il padre di fruire dei permessi nell’interesse primario del bambino.

COMMENTO

La Corte di Appello aveva confermato la decisione del giudice di primo grado, rigettando l’appello dell’INPS e riconoscendo al padre il diritto di usufruire dei riposi giornalieri fino al compimento del primo anno di vita della figlia, mentre la moglie, lavoratrice autonoma, usufruiva del trattamento di maternità. Il Collegio sosteneva che, in base all’interpretazione logico-sistematica e letterale delle norme, fosse errata la pretesa dell’Inps di voler a tutti i costi equiparare la lavoratrice madre autonoma alla lavoratrice madre dipendente, per la quale la legge prevede l’alternatività nel godimento dei riposi giornalieri. A sostegno di tale tesi è proprio la differenza tra le due lavoratrici, la quale giustifica la previsione di una incondizionata possibilità per il padre di fruire dei suddetti permessi nell’interesse del bambino e delle sue necessità. Di qui il ricorso per Cassazione da parte dell’Inps, il quale, al contrario, ha sostenuto che, pur esistendo le differenze tra le due categorie di lavoratrici, queste non hanno inciso sui riposi giornalieri e sulle indennità di maternità volti a proteggere lo stesso evento. La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, ha chiarito che il padre può usufruire dei permessi anche nel periodo in cui la moglie gode dell’indennità di maternità. Tale modalità di godimento dei diritti trova ragione nella diversa condizione lavorativa della lavoratrice autonoma per la quale non è previsto alcun periodo di astensione obbligatoria post partum. La stessa legge prevede la possibilità per la mamma lavoratrice autonoma di rientrare al lavoro dopo il parto e, allo stesso tempo, il diritto del padre di fruire dei riposi giornalieri nel medesimo periodo. Pertanto, secondo i giudici di legittimità, tale conclusione risulta funzionale e rispondente allo scopo primario che è posto alla base di tali riposi giornalieri che hanno quale scopo quello di garantire l’assistenza e la protezione della prole.