7 Luglio 2020

Legittimo impugnare il riconoscimento di un bimbo da parte dell’uomo che sapeva di non essere il padre biologico

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Corte Cost. sentenza n. 127 del 25 giugno 2020

Riconoscimento del figlio naturale – Impugnazione per difetto di veridicità

Art. 263 c.c. – Art. 9 legge 40/2004

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

La norma non può predeterminare un divieto, come nel caso della legge n. 40/2004 – che impedisce l’impugnazione del riconoscimento ai chi ha prestato il consenso alle tecniche di fecondazione assistita – poiché diverse sono le fattispecie.

Chi ha effettuato un riconoscimento, pur nella consapevolezza della sua falsità, è legittimato a impugnarlo perché il giudice non deve applicare la rigida alternativa vero o falso.

Occorre valutare il legame del soggetto riconosciuto con l’altro genitore, la possibilità di instaurare tale legame con il genitore biologico e la tutela dell’acquisizione dell’identità del riconosciuto.

CASO

Nel corso di un giudizio d’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, la Corte d’appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c., nella parte in cui non nega la legittimazione a impugnare il riconoscimento, da parte di chi ha compiuto l’atto pur sapendo di non essere il genitore biologico.

L’appello era stato proposto dalla Curatela di una minore, contro la sentenza con cui il Tribunale ordinario di Torino aveva accolto la domanda di un uomo che aveva originariamente riconosciuto una bambina, annullandone il riconoscimento.

Secondo il giudice rimettente, la norma di cui all’art. 263 c.c., sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento tra chi ha consapevolmente compiuto un riconoscimento non vero e chi ha prestato il consenso alla fecondazione assistita eterologa.

L’art. 9 comma 1 della legge 40/2004, non permette di impugnare il riconoscimento del bimbo nato mediante procreazione medicalmente assistita, avendo prestato il consenso al concepimento con tali tecniche.

La disposizione censurata si porrebbe in contrasto anche con l’art. 2 della Costituzione, per la violazione dei principi di responsabilità individuale, di solidarietà sociale e di tutela dell’identità personale del figlio, che sarebbe privato dello status acquisito.

La norma sarebbe, infine, irragionevole nel consentire a chi ha instaurato un rapporto di filiazione nella consapevolezza della sua falsità, di vanificare il riconoscimento, sacrificando gli interessi del bambino riconosciuto, sulla base di un ripensamento e di una riconsiderazione dei propri personali interessi.

SOLUZIONE 

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c., sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. e alla denunciata disparità di trattamento con l’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004.

Non possono essere paragonate la volontà di generare con materiale biologico altrui e la volontà di riconoscere un figlio altrui.

Nel caso della fecondazione artificiale, la volontà porta alla nascita di una persona che altrimenti non sarebbe nata, mentre nella filiazione naturale, la volontà del dichiarante riguarda una persona già nata.

Diversa è, inoltre la condizione giuridica del soggetto riconosciuto.

Per il figlio nato attraverso la procreazione medicalmente assistita eterologa, un eventuale accertamento negativo della paternità non potrebbe mai portare a un successivo accertamento di un’altra paternità biologica, stante l’anonimato del donatore di gameti e l’esclusione di qualsiasi relazione giuridica parentale con quest’ultimo (art. 9 comma 3 Legge n. 40/2004).

Al contrario, nel caso di falso riconoscimento, esiste un genitore “biologico”, la cui responsabilità può venire in gioco.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c. non è fondata nemmeno in riferimento alla violazione dell’art. 2 Cost., e alla sua intrinseca irragionevolezza.

La riforma della filiazione del 2012, ha garantito senza limiti di tempo l’interesse primario e inviolabile del figlio a ottenere l’accertamento veritiero della genitorialità biologica.

Mentre, sono stati introdotti rigorosi termini per la proposizione dell’azione da parte degli altri legittimati, assicurando così tutela al diritto alla stabilità dello status acquisito.

In particolare nel caso in cui a impugnare il riconoscimento sia il suo stesso autore, si è imposto il termine di un anno dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita.

Ciò dimostra la volontà di tutelare gli interessi del figlio, evitando il protrarsi di un’incertezza potenzialmente lesiva della solidità degli affetti e dei rapporti familiari.

Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente è necessario bilanciare la verità del concepimento con l’interesse concreto del figlio alla conservazione dello status acquisito (Cass. Civ. n. 4791/2020, Cass. Civ. n. 8617/2017 e Cass. Civ. n. 4020/2017).

Pertanto, nel caso dell’impugnazione del riconoscimento consapevolmente falso da parte del suo autore, il bilanciamento tra il concreto interesse del riconosciuto e la verità del rapporto di filiazione, non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata dalla norma.

La regola di giudizio che il giudice deve applicare in questi casi, non è semplicemente vero o falso.

Tra le variabili rientra il legame del soggetto riconosciuto con l’altro genitore, la possibilità di instaurare tale legame con il genitore biologico, la durata del rapporto di filiazione e del consolidamento dell’identità ottenuta per effetto del falso riconoscimento, infine, l’idoneità dell’autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore.

QUESTIONI

Alla luce anche dell’interpretazione dell’art. 263 c.c. data dalla Corte Costituzionale nella pronuncia del 18 luglio 2017 n. 272, la recente sentenza della Cassazione n. 4791/2020 ha ribadito che è necessario bilanciare la verità della procreazione con l’interesse concreto del bambino alla conservazione dello stato di figlio.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione aveva confermato la sentenza di merito che, a fronte di una verità biologica non provata in giudizio e meramente allegata in forma dubitativa dall’attore, aveva ritenuto preminente l’interesse manifestato dal figlio quindicenne al mantenimento della propria identità, e alla conservazione del rapporto con quell’uomo, unica figura paterna conosciuta, che comunque si era occupato della sua crescita e della sua educazione.

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