Legittimità del licenziamento disciplinare in caso di contrazione del termine a difesa del lavoratore
di Evangelista Basile Scarica in PDFCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, 22 agosto 2016, n.17245
Estinzione del rapporto – licenziamento – licenziamento disciplinare – violazione del termine a difesa – fase endoprocedimentale – mancata prova del nocumento al diritto di difesa – legittimità – sussiste
MASSIMA
Deve ritenersi legittimo il licenziamento disciplinare inflitto al dipendente pubblico nonostante che sia intercorso un lasso di tempo inferiore a venti giorni tra la convocazione per essere sentito in sede istruttoria procedimentale e l’audizione, dovendosi ritenere che detta contrazione determina la nullità della sanzione nella misura in cui venga rappresentato dall’interessato un pregiudizio sulla raccolta della documentazione e delle informazioni necessarie per far valere le sue ragioni innanzi al datore di lavoro, configurandosi la decadenza dall’esercizio del potere disciplinare soltanto quando la contrazione del termine abbia determinato un nocumento al lavoratore e alle prerogative di difesa di quest’ultimo.
COMMENTO
Nel caso in commento i giudici di legittimità, confermando quanto già statuito dalla Corte d’Appello di Palermo, hanno rigettato il ricorso proposto da un lavoratore del pubblico settore che aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimato dall’amministrazione prospettandone la nullità per violazione del termine a difesa previsto dall’art. 55 bis, comma 2, del D.Lgs n. 151 del 2001, essendo intercorso un lasso di tempo inferiore a venti giorni, previsti dalla norma, tra la convocazione per essere sentito in sede di istruttoria procedimentale e l’audizione. In proposito, il Supremo Collegio ha affermato che la disposizione normativa in esame statuisce espressamente termini iniziali e finali del procedimento disciplinare nonché termini pre-procedimentali o endoprocedimentali costituiti, rispettivamente, dalla trasmissione degli atti all’ufficio disciplinare da parte del responsabile della struttura e dalla convocazione del dipendente con un preavviso di almeno dieci giorni – venti in caso di provvedimenti più gravi, come nel caso di specie. Dal dettato normativo discende tuttavia una chiara distinzione tra le due fattispecie di termini; i termini iniziali e finali dell’iter disciplinare, posti a garanzia dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare e aventi natura perentoria rappresentano il limite per l’esercizio del potere disciplinare alla cui violazione è automaticamente ricollegata la sanzione della decadenza che preclude al datore di lavoro la possibilità di adottare il provvedimento disciplinare. Il termine che caratterizza la fase endoprocedimentale risponde invece – afferma la Corte – a una ratio diversa, essendo posto a garanzia del diritto di difesa del dipendente; la contrazione del termine a difesa del lavoratore determinerà la nullità della sanzione nella misura in cui venga dedotto e dimostrato, dal lavoratore, un effettivo pregiudizio nella raccolta della documentazione causato dalla contrazione stessa. In altre parole, la decadenza dal potere disciplinare opererà solo quando la contrazione del termine abbia determinato un nocumento all’interessato stesso precludendogli la possibilità di procurarsi quegli strumenti di difesa necessari a far valere le proprie difese in fase di controdeduzioni. Nel caso in esame, la sentenza impugnata – affermano i giudici di legittimità – ha correttamente valutato la ratio della disposizione, dando atto che il lavoratore non ha lamentato alcun pregiudizio della contrazione del termine presentandosi alla convocazione e articolando compiutamente le proprie difese. La Cassazione coglie infine l’occasione per richiamare diverse precedenti pronunce in materia di procedimento disciplinare elaborate nell’ambito del settore privato; la Corte infatti rimarca la tendenziale armonizzazione della disciplina del rapporto di lavoro del settore pubblico privatizzato con quello privato, in cui il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine di cui all’art 7, comma 5, L. 300/1970, decorrente dal momento della ricezione della contestazione disciplinare, quando il lavoratore ha esercitato pienamente, e senza sollevare eccezioni, il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie controdeduzioni.