21 Marzo 2017

Legge Pinto ed istanza di accelerazione nel procedimento penale: chiarimenti della Cassazione

di Valeria Giugliano Scarica in PDF

Cass. civ., sez. VI, sent. 21 dicembre 2016, n. 26629, Pres. Petitti, Est. Criscuolo

Giusto processo – Durata ragionevole del processo penale – Equa riparazione –Istanza di accelerazione – Applicabilità ai procedimenti pendenti (L. n. 89/2001, art. 2, comma 2 quinquies lett. e), come introdotto dal D.L. 83/2012, art. 55)

[1] In tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento penale, la disposizione di cui all’art. 2, comma 2 –quinquies, lettera e), della legge n. 89 del 2001 – a tenore della quale non è riconosciuto alcun indennizzo «quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’articolo 2 –bis» – non è applicabile in relazione alle domande di equa riparazione relative a procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della stessa, avessero già superato la durata ragionevole di cui all’art. 2 –bis della medesima legge.

CASO

[1] La Suprema Corte analizza le censure mosse al decreto del 22 ottobre 2015 della Corte d’Appello de L’Aquila, la quale aveva confermato il rigetto del ricorso per equa riparazione. Il ricorrente domandava il ristoro dei danni per l’irragionevole durata del procedimento penale nel quale era stato assolto con sentenza definitiva, durato dal 6.8.2001 al 18.7.2014. Prima con decreto del consigliere delegato, poi la composizione collegiale della Corte d’Appello de L’Aquila avevano ritenuto che non si potesse procedere alla liquidazione dell’indennizzo poiché il ricorrente non aveva avanzato istanza di accelerazione nel procedimento penale presupposto, come previsto dalla novella del 2012 della Legge Pinto, art. 2 comma 2 quinquies (previsione ulteriormente modificata con l. 208/2015, modifica non applicabile ratione temporis alla fattispecie).

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione cassa il decreto impugnato chiarendo che la novella del 2012, che ha introdotto, quale condizione per la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione, l’onere per l’imputato di depositare «istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di cui all’art. 2 bis», non è applicabile al caso in esame. Infatti, il procedimento presupposto, pendente al momento dell’entrata in vigore, aveva già superato la durata ragionevole. Anzitutto, la Corte osserva che nessuna disposizione transitoria prevede espressamente la sua applicabilità nei procedimenti pendenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione abbiano superato la ragionevole durata. La soluzione contraria, a giudizio della Suprema Corte, non può inoltre essere accolta considerando che:

– il termine per la presentazione dell’istanza decorrerebbe, per i giudizi come quello in esame, dalla entrata in vigore della norma, e non dal superamento della ragionevole durata, operando così un mutamento dei presupposti applicativi della norma;

– la stessa finalità acceleratoria sottesa alla norma conserva la sua ragion d’essere soltanto ove il termine di ragionevole durata non sia ancora maturato ovvero sia decorso da appena trenta giorni: altrimenti, il pregiudizio si è già verificato e l’istanza non svolge alcuna funzione di prevenzione del danno;

– infine, verrebbe imputata alla parte un’inerzia per una condotta che prima della novella non era esigibile, e che quindi non è connotata da alcuna colpevolezza del ricorrente tale da giustificare la sanzione della impossibilità di proporre ricorso per equa riparazione.

QUESTIONI

[1] Procede il lavoro della Suprema Corte volto a chiarire i presupposti applicativi del sistema di limiti all’ottenimento del ristoro per la irragionevole durata dei processi. La pronuncia in commento è preceduta da Cass. 17 novembre 2016, n. 23448, Giust. civ. Mass. 2017 e accompagnata dalla sentenza gemella che ha deciso identica questione, Cass. 21 dicembre 2016, n. 26627, ibid.

La Corte sottolinea inoltre la differenza della disciplina dell’istanza di accelerazione del processo penale da quella dell’istanza di prelievo nel processo amministrativo, la prima introdotta nel 2012, la seconda istituto esistente sin dal 1907, su cui v. recentemente Cass. 27 gennaio 2017, n. 2172, ibid. e già Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 25 febbraio 2016, Olivieri ed altri c. Italia.