Legge di Bilancio 2018 e nuovo “sport bonus”
di Guido Martinelli Scarica in PDFLa legge 27 dicembre 2017 n. 205 (in G.U. n. 302 del 29.12.2017), meglio nota come legge di Bilancio 2018, vede numerosi commi del suo unico articolo dedicati al mondo dello sport.
Se la scena, fino ad oggi, è stata occupata dalla disciplina della nuova società sportiva lucrativa e dall’aumento del tetto della quota esente da ritenuta dei compensi per le non lucrative a diecimila euro, altre, non meno importanti, sono le novità contenute nel provvedimento in esame in favore dello sport italiano.
L’articolo 1, comma 352, L. 205/2017 prevede una profonda rivisitazione dei criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla cessione dei diritti televisivi del campionato di calcio di cui al D.Lgs. 9/2008 in materia di “disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportive e relativa ripartizione delle risorse”. In particolare viene ridisegnato il concetto di mutualità nella distribuzione dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti audiovisivi sportivi del campionato professionistico di Serie “A” di calcio.
Viene, inoltre, introdotto, al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti gestiti da società di serie B, di Lega pro e di Lega nazionale dilettanti, un credito di imposta nella misura del 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli stadi, sino ad un massimo di euro 25.000,00.
Dopo aver, poi, nei commi successivi, introdotto la disciplina della sportiva lucrativa e la nuova disciplina sui compensi per le attività sportive, il comma 361 novella gli ultimi tre commi dell’articolo 90 L. 289/2002 prevedendo gli incisi per i quali, in caso di assegnazioni di impianti sportivi pubblici o di palestre scolastiche, queste dovranno essere concesse “in via preferenziale” alle società e le associazioni sportive “non lucrative” rispetto alle neocostituende sportive con scopo di lucro.
Il comma successiva istituzionalizza la creazione del fondo “sport e periferie” dotato di dieci milioni di euro annui.
Entro 120 giorni dal primo di gennaio 2018, dovrà essere emanato un decreto che individui i criteri e le modalità di gestione delle risorse.
Il comma 363 introduce quello che è già stato definito “sport bonus” in analogia con precedente norma prevista per l’arte. Viene infatti riconosciuto alle imprese un credito di imposta, nei limiti del tre per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni in denaro, fino a 40.000 euro, effettuate nel corso del 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se gestiti da concessionari privati, sia di carattere sportivo, si ritiene, che non.
Detto credito, utilizzabile nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
I gestori di impianti destinatari dei contributi dovranno comunicare tempestivamente all’ufficio sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione e ne dovranno dare comunicazione anche sul proprio sito internet.
Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di ricevimento del contributo e fino all’ultimazione dei lavori nell’impianto, i soggetti gestori dovranno relazionare lo stato di avanzamento dei lavori “anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate”.
Il comma 368 introduce (o meglio reintroduce), solo a beneficio degli steward degli stadi di calcio di serie “A”, la possibilità di prestazioni occasionali fino a 5.000 euro.
Il comma 369 crea, sempre presso l’ufficio sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ulteriore fondo denominato “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, dotato di dodici milioni di euro per il 2018, poi con importi a scalare per gli anni successivi per stabilizzarsi, a partire dal 2021, in dieci milioni e mezzo di euro.
Il fondo dovrà essere destinato a finanziare progetto per l’avviamento dei disabili allo sport, la realizzazione di eventi calcistici o di altri sport di rilevanza internazionale, sostenere la maternità delle atlete non professioniste, garantire il diritto alla pratica sportiva e a sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili nazionali e internazionali.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno verrà emanato un decreto per l’utilizzo del fondo.
Per garantire il pieno diritto di avviamento allo sport anche dei minori di Paesi terzi non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno nel nostro Paese, laddove siano iscritti da almeno un anno in una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano questi potranno “essere tesserati presso società e associazioni affiliate” riconosciute dal Coni “senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani”.
Il comma 370 prevede la possibilità di erogare ulteriori contributi alle società di calcio professionistiche da destinare alle attività giovanili e ai preparatori atletici.
Vengono, poi, stabiliti fondi per l’agenzia mondiale antidoping (comma 371) e l’attività paraolimpica (comma 372); rivisti i parametri pensionistici per gli sportivi professionisti (comma 374); prevista la nomina di un commissario per le Universiadi di Napoli del 2019 (commi 375 e seguenti).
Viene infine istituito presso il Coni (comma 373) il Registro Nazionale degli agenti sportivi al quale dovranno iscriversi coloro i quali: “in forza di un incarico redatto in forma scritta” provvedono a mettere “in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una Federazione sportiva professionistica”. Vengono poi stabiliti i criteri di accesso al registro e le modalità di gestione.
Agli sportivi professionisti e alle società affiliate ad una Federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al registro, pena la nullità dei contratti.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“