4 Febbraio 2020

Il legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto l’usufrutto universale

di Corrado De Rosa, Notaio Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. II, Sentenza, 19 novembre 2019, n. 30082 Presidente – CAMPANILE, Relatore GIANNACCARI

Legittimari – Legato – Legato in sostituzione di legittima – Testamento

(C.c., artt. 551, 536 ss.)

Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti l’inequivoca volontà del “de cuius” di tacitare il legittimario con l’attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi “in conto” di legittima.

(In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte territoriale, che aveva individuato nella scheda testamentaria due simultanee istituzioni: un legato in sostituzione di legittima in favore della moglie avente ad oggetto l’usufrutto legale di tutta la sua proprietà, in contrapposizione all’istituzione di eredi dei figli)

Caso

Ca.Gi., marito di M.R.M. e padre di V., R., A. e G., con testamento pubblico del 18.4.1996, aveva lasciato l’usufrutto generale alla moglie, la quota indisponibile ai quattro figli e la disponibile alla figlia A..

In particolare il testatore aveva lasciato alla moglie l’usufrutto legale di tutta la sua proprietà (“in sostituzione della quota riservatale dalla legge sui miei beni”), in contrapposizione all’istituzione di eredi dei figli (” nomino eredi i miei quattro figli”).

Due dei figli, attributari della sola legittima, fallivano, e la curatela fallimentare agiva in riduzione avverso la madre e gli altri due fratelli/eredi.

Nell’interpretare la scheda testamentaria, la corte territoriale riteneva che il de cuius avesse istituito la moglie M.R. legataria dell’usufrutto generale in sostituzione della quota di legittima, sicchè, non rivestendo la medesima la qualità di erede, gli attori avrebbero dovuto, a pena di inammissibilità, accettare l’eredità con beneficio di inventario.

La curatela eccepiva che l’attribuzione alla M.R. non dovesse avere natura di legato sostitutivo di legittima, in quanto, anzitutto, l’usufrutto aveva un valore pari a circa la metà dell’intero patrimonio, e in secondo luogo l’attribuzione di un usufrutto non potrebbe essere effettuata a titolo di legato, ma solo a titolo di eredità, anche a mente dell’art. 1010 c.c.

Soluzione

La Corte, richiamata l’applicabilità al testamento dell’art. 1362 c.c., anzitutto ricorda che nell’interpretazione delle ultime volontà si deve indagare quale sia stata l’effettiva volontà del testatore – comunque sia stata espressa, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale mortis causa, salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento (sul punto Cass. 14/10/2013, n. 23278).

Questa duplice indagine dev’essere svolta dal giudice di merito, nel caso concreto, su due temi principali: 1) se il lascito sia a titolo di erede o a titolo di legato ex art. 588 c.c.; 2) se, trattandosi di legato, esso sia un legato sostitutivo di legittima.

Sottolinea la Corte che l’inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l’attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, costituisce legato in sostituzione di legittima mentre, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi “in conto” di legittima (si richiama sul punto la recente sentenza di Cassazione 31/05/2018, n. 13868).

La Cassazione confuta una delle argomentazioni della curatela ricorrente, affermando, con riguardo all’attribuzione dell’usufrutto universale, che l’art. 1010 c.c. non offre argomenti decisivi a sostegno della tesi

che afferma la natura ereditaria della vocazione nell’usufrutto universale, riguardando solo i rapporti interni tra usufruttuario e nudo proprietario, e che parimenti, per stabilire se un lascito sia a titolo universale o a titolo particolare, non è rilevante il valore del bene attribuito.

In conclusione la Corte di Cassazione conferma la pronuncia d’Appello, qualificando la moglie del de cuius come legataria dell’usufrutto universale e non come erede, e affermando che i figli, per poter agire in riduzione, avrebbero dovuto preventivamente accettare l’eredità con beneficio di inventario.

Questioni

Nel legato in sostituzione di legittima, si realizza una vocazione a titolo particolare sottoposta alla condizione potestativa risolutiva della rinuncia, da parte del beneficiario/legittimario della sua quota di legittima (per tutti MENGONI, Successione per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, Milano, 2000, pp. 113 ss.)

Il legittimario si trova quindi davanti ad una scelta: se trattenere il legato e così rinunciare a richiedere la legittima, ovvero se rinunciare al legato (che si acquista automaticamente) e agire in riduzione per ottenere la quota riservatagli per legge.

Il legittimario che decide di ritenere il legato non acquista la qualità di erede ed è, pertanto, escluso dalla comunione ereditaria.

La funzione del legato sostitutivo è, quindi, quella di esaurire le ragioni ereditarie del legittimario esclusivamente con i beni od i crediti oggetto del legato, e conseguentemente, di precludere l’esercizio dell’azione di riduzione per la rivendicazione della quota di legittima (sulle varie finalità concrete del legato in esame CAPOZZI, Successioni e donazioni, a cura di FERRUCCI e FERRENTINO, I, Milano, 2015, p. 487)

Ciò che deve inequivocabilmente emergere dal contesto delle disposizioni testamentarie è la volontà del de cuius di tacitare i diritti del legittimario solo con l’attribuzione a titolo particolare di determinati beni o crediti (come affermato dalla Corte nella sentenza in commento, e anche nella precedente sentenza del 31 maggio 2018, n. 13868). Qualora tale volontà non risulti chiaramente, il legato è da intendersi in conto di legittima e non in sostituzione di legittima.

Per chiarire la distinzione è quindi importante cogliere le differenze tra i due istituti.

L’espressione «legato in conto di legittima» si trova nella rubrica dell’art. 552 c.c., mentre l’espressione «legati imputati alla legittima», spesso considerata sovrapponibile alla prima, si trova nel testo dell’art. 564, comma 2, c.c., nel quale è richiamata anche la figura del «legato con dispensa da imputazione».

La dottrina (BARBA, Il legato in conto di legittima, in Il fenomeno successorio alla luce di interpretazioni consolidate ed evolutive,  Parte II – Atti del convegno tenutosi a Bari l’ 8 giugno 2018 in biblioteca.fondazionenotariato.it/) precisa che l’art. 552 c.c. non reca la disciplina del legato in conto di legittima, ma soltanto la disciplina di uno specifico profilo.

In generale, in tema di legato in conto di legittima, se il legato onora un legittimario (e legittimario accetta il legato) si tratta di stabilire quale sia il rapporto tra legato e quota di legittima.

Se il legato è senza dispensa da imputazione (e cioè in assenza di una espressa volontà manifestata in tal senso  – V. BARBA, La dispensa da collazione, in Dir. succ. fam., 2016, 1 ss) il legittimario – se pretermesso o leso – ha diritto di pretendere, in sede di riduzione, non l’intera sua quota di legittima, bensì la quota di legittima al netto del beneficio conseguito dal legato ricevuto. Deve, in altre parole, effettuare l’imputazione ex se del valore del legato stesso (art. 564 comma 2 c.c.).

Se il legato in conto è disposto con espressa dispensa da imputazione ex se, allora il legatario avrà diritto di conseguire il legato e, in aggiunta, di pretendere a mezzo dell’azione di riduzione l’intera quota a lui riservata per legge. In tal caso il legato in conto va è imputato alla porzione disponibile (sul punto IUDICA, Il legato in conto di legittima nel sistema dei legati in favore del legittimario, in Familia, 2003, 296 ss.)

Il legato in sostituzione di legittima, invece, deve essere imputato alla riserva indisponibile del legittimario “tacitato” fino a concorrenza del valore della sua legittima; nel caso in cui il valore del legato ecceda quello della riserva indisponibile, per la differenza peserà anche sulla quota disponibile di eredità.

Sul punto un aspetto centrale del dibattito moderno concerne se il legittimario tacitato, pur perdendo la qualità di erede, continui a far numero per il calcolo della riserva, oppure si venga a trovare nella situazione dell’erede rinunziante (che, secondo la Cassazione, non rileva ai fini del calcolo della riserva). A tale proposito, alla luce delle c.d. sentenze gemelle delle Sezioni Unite (nn. 13429 e 13524 del 2006), si reputa più corretta la seconda tesi: il legatario perde la qualità di erede, e la sua quota di legittima, per la parte non consumata dal peso del lascito, si deve accrescere alla porzione disponibile. In altre parole, nel caso in cui il valore del legato sia inferiore alla porzione di legittima, la giurisprudenza (Cassazione, sentenza 15 maggio 2013 n. 11737) afferma che la differenza giovi al beneficiario della disponibile.

Chiarite le differenze tra i due istituti, si può chiaramente condividere la conclusione della sentenza in commento, che sul tema prevede che la natura “tacitativa” del lascito deve emergere chiaramente dallo stesso, e non può essere presunta. Nel caso in cui il legato onori un legittimario, e manchi una espressa volontà di sostituire la quota di riserva con il lascito a titolo particolare, il legato dovrà essere qualificato come legato in conto (PORELLO, Sui legati ai legittimari, in Dir. famiglia, fasc.2, 2010, pag. 879 ss).

Venendo all’ultimo tema centrale trattato dalla sentenza in commento, si deve ripercorrere il dibattito sulla natura giuridica del lascito dell’usufrutto universale

Si deve ricordare anzitutto che, prima della Riforma del 1975, l’usufrutto uxorio era considerato in dottrina e in giurisprudenza un lascito a titolo di legato (Cass., 15 febbraio 1979 n. 986; più di recente Cass. 26 gennaio 2010 n. 1557).

Le ragioni della tesi tradizionale sono sinteticamente le seguenti (ex multis BONILINI, Il lascito di usufrutto universale, in Famiglia, Persone e successioni, 2010, 245):

  • l’art 1010 c.c., dedicato alla responsabilità dell’usufruttuario per le passività dell’eredità, esclude che l’usufruttuario di eredità risponda dei debiti ereditari, se non nei limiti del pagamento delle annualità e degli interessi prodotti dai debiti medesimi. Ciò significherebbe che non sarebbe erede, in quanto l’erede risponde dei debiti per intero
  • l’art. 1002, 4° comma, c.c. impone all’usufruttuario l’obbligo di fare l’inventario dei beni e prestare idonea garanzia: non gli è consentito di conseguire il possesso dei beni finché non adempie a tali obblighi. Ciò si scontrerebbe con il fatto che l’erede subentra nel possesso dei beni ereditari, a norma dell’art. 1146 c.c.; pertanto la norma depone a favore del fatto che l’usufruttuario sia legatario (ex art. 649 c.c. deve infatti chiedere il possesso dei beni all’erede).
  • la natura temporanea del diritto di usufrutto, che termina con la morte del beneficiario, si scontrerebbe con la natura perpetua della qualità di erede dell’erede (secondo il brocardo semel heres, semper heres);
  • un ulteriore indice a favore della natura di legato dell’usufrutto di eredità si rinviene anche nell’istituto della cautela sociniana: nell’art. 550 c.c., si qualifica espressamente il beneficiario di un lascito di usufrutto (anche universale) come legatario.

La giurisprudenza, a partire da un importante caso dei primi anni Duemila, si è discostata alcune volte da tali orientamenti, affermando che l’attribuzione di un usufrutto universale debba essere considerata come istituzione ereditaria (Cass. 12 settembre 2002 n. 13310; Cass. 24 febbraio 2009 n. 4435) – tesi sostenuta da parte autorevole della dottrina tradizionale, seppur minoritaria (A. CICU, Successioni per causa di morte, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1961, 29).

Così la giurisprudenza ha risposto agli argomenti sopra elencati:

  • l’art. 1010 c.c. sarebbe da interpretarsi al contrario come inequivoco segnale a favore della natura ereditaria del suddetto lascito: il legatario sarebbe mai responsabile delle passività dell’eredità, nemmeno in via limitata, mentre l’art 1010 c.c. prevede che l’usufruttuario, seppure non pro quota, risponda dei debiti;
  • l’art. 1002 c.c. non sarebbe applicabile al caso di specie, riguardando solo le ipotesi di costituzione o trasmissione dell’usufrutto per atto tra vivi
  • la natura temporanea del diritto nulla ha a che vedere con la univocità ed irrevocabilità della qualifica di erede: la tesi contraria confonde la perpetuità della qualità di erede e la perpetuità dei diritti acquistati
  • l’art. 550 sarebbe dedicato ad un’ipotesi specifica ed è inoltre testualmente limitato al lascito di usufrutto, senza possibilità di estensione all’ipotesi di usufrutto universale.

Optare per l’una o per l’altra ricostruzione ha effetti pratici notevoli. Anzitutto circa la modalità di acquisto del lascito (senza necessità di accettazione, se legato, e previa accettazione, se eredità, con le ovvie ripercussioni in tema di trascrizione nei pubblici registri, se il lascito ha ad oggetto immobili); ulteriore aspetto rilevante è la partecipazione alla comunione ereditaria dell’usufruttuario, e quindi alla divisione; cambia altresì l’effetto in tema di rappresentazione: le norme escludono l’operatività della rappresentazione per l’ipotesi del legato di usufrutto, ma non per il caso di attribuzione dell’usufrutto a titolo di eredità (TORELLI, L’usufrutto universale tra eredità e legato, 2018, in https://www.ilblogdeldiritto.it/).

La pronuncia in commento si colloca nel solco di diversi precedenti (tra tutti Cass. 31 maggio 2018 n. 13868) che negano la possibilità di risolvere in astratto il tema della natura giuridica del lascito, e rimettono alla valutazione del testamento e del caso concreto la scelta, considerando valide entrambe le possibilità.

Tale orientamento è certamente da condividersi, in quanto, pur essendo più probabile una qualificazione del lascito a titolo di legato, le specifiche del caso concreto potrebbero portare a ragion veduta a favorire una ricostruzione diversa, che faccia emergere la natura ereditaria dell’attribuzione.

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