L’efficacia delle sentenze «a contenuto processuale»
di Davide Turroni Scarica in PDF1.Premessa –Le pronunce «a contenuto processuale», che cioè decidono una questione pregiudiziale di rito (giurisdizione, competenza, estinzione) hanno senz’altro efficacia vincolante all’interno del processo nel quale sono emesse: una volta esauriti i rimedi ordinari, queste decisioni passano in giudicato formale e non possono essere più ridiscusse. Più difficile dire se abbiano anche «efficacia esterna», cioè se siano in grado di vincolare il giudice di un diverso processo.
Il problema ha evidente rilevanza pratica. Se definisce il giudizio, la decisione a contenuto processuale di regola non consuma l’azione, quindi le parti possono promuovere un nuovo giudizio uguale al precedente (quanto agli elementi di identificazione della causa); e può darsi che, anche qui, si riproponga la questione pregiudiziale di rito già decisa nel primo. Se, invece, la pronuncia non definisce il giudizio (di solito perché dichiara la pregiudiziale di rito non fondata) allora l’eventualità di un nuovo processo sulla eadem re può aversi se dopo il primo si estingue – o si chiude «in rito» per altre cause accertate successivamente.
Il Focus della settimana si propone di dare le coordinate essenziali per orientarsi su questo terreno, che, vedremo, è piuttosto impervio.
2.Tendenziale esclusione dell’efficacia «esterna» – La tendenza a negare efficacia esterna alle decisioni sul rito è generalmente condivisa: v. per tutte Cass., 13 gennaio 2015, n. 341, in CED Cassazione, 2015; Cass., 11 maggio 2012, n. 7303, ivi, 2012; Cass., 24 novembre 2004, n. 22212, ivi, 2004; Trib. Torino, 25 ottobre 2016, inedita (in senso parzialmente contrario v. Cass., 4 luglio 2014, n. 15383, in CED Cassazione, 2014, che, in linea con un indirizzo minoritario e ormai piuttosto isolato, riconosce alla sentenza di rigetto in rito valore vincolante se la domanda è riproposta davanti allo stesso giudice).
La tesi tradizionale fa leva sulla natura della cosa giudicata sostanziale; in particolare sull’idea che il vincolo sancito dall’art. 2909 c.c. serve esclusivamente ad assicurare il «bene della vita» individuato dal diritto sostanziale (così Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, Napoli, 1923 (rist. 1965), 906 ss.; Garbagnati, Estinzione del processo ed impugnazione delle sentenze non definitive di merito, in Riv. dir. proc., 1971, 584 ss.).
Secondo un’altra linea argomentativa, l’ostacolo all’efficacia «esterna» di queste pronunce non dipende dall’estraneità dell’accertamento al giudicato sostanziale, ma dal suo oggetto: riguardando la validità del singolo processo, si tratterebbe di un oggetto irripetibile, che impedisce all’accertamento di proiettarsi in nuovi processi: in tal senso cfr. Chizzini, La revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, Padova, 1994, 34 ss.; Ferri, Sentenze a contenuto processuale, cit., 432 s., testo e nota 57; A. Romano, In tema di rapporti tra questioni meramente processuali e oggetto del giudizio, in Foro amm., 1957, I, 1, 340.
3.La soluzione va ricercata (soprattutto) alla luce del diritto positivo – Le impostazioni di cui si è dato conto si mantengono su un livello di ragionamento piuttosto astratto, che deve poi misurarsi con il dato positivo. Il quale non dà una soluzione uniforme, ma procede per norme di dettaglio, racchiuse principalmente negli artt. 310, cpv., 44, 393 c.p.c. Le disposizioni citate attribuiscono efficacia vincolante in nuovi processi alle pronunce «che regolano la competenza» (art. 310, cpv., c.p.c.); e in generale quelle della Cassazione che accolgono il ricorso, in caso di estinzione del giudizio di rinvio e senza distinzione tra pronunce su questioni di merito o di rito (art. 393 c.p.c.).
Per quanto frammentaria, la risposta del legislatore esprime una scelta organica, che consiste nell’attribuire efficacia «esterna» alle sole pronunce della Corte di cassazione sulle pregiudiziali di rito; e a negarla invece alle pronunce dei giudici di merito. Sulla specifica dimostrazione dell’assunto, rinvio per chi vuole a Turroni, La sentenza civile sul processo, Torino, 2006, 196 ss., spec. 221 ss.
Il tema richiede comunque cautela. Fermo quanto diremo nel par. 4, la possibile efficacia «esterna» delle sentenze sul rito dipende anche dal loro specifico oggetto. In certi casi, bisogna riconoscerlo, il vincolo della pronuncia non può operare nemmeno in via ipotetica al di fuori del singolo processo: così nel caso di estinzione per inattività, la questione si salda con elementi cronologici (date e termini) che non possono coincidere con quelli di un altro processo pur relativo alla stessa causa.
4.In particolare sull’efficacia esterna delle pronunce sulla giurisdizione – Specifica attenzione meritano le pronunce sulla giurisdizione. L’art. 59, l. 18 giugno 2009, n. 69, detta una regola coerente col criterio appena illustrato, salvo quanto dirò subito.
Nel riferirsi alle pronunce della Cassazione, l’art. 59 citato menziona soltanto quelle rese dalle sezioni unite, che dichiara vincolanti «per ogni giudice e per le parti anche in altro processo»; mentre tace sulle pronunce rese a sezioni semplici. Ma si tratta di un probabile difetto di coordinamento, che non impedisce di estendere lo stesso regime alle pronunce delle sezioni semplici: v. Balena, La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in Giusto proc. civ., 2009, 758; G.F. Ricci, La riforma del processo civile, Torino, 2009, 7.
L’art. 59, comma 1, l. 69/2009 neppure menziona le pronunce sul riparto di giurisdizione tra giudice nazionale e straniero; ma in tal caso l’omissione è voluta. La pronuncia sulla giurisdizione del giudice nazionale in linea di principio non vincola il giudice straniero, mancando un sistema di raccordo sovranazionale, che consenta la translatio iudicii o che – per quanto ora interessa – assoggetti uno Stato al riparto deciso dal giudice di un altro Stato (v. sul punto Gioia, La decisione sulla questione di giurisdizione, Torino, 2009, 206 e ss.).
Segnalo tuttavia che, con riguardo alla competenza giurisdizionale nello spazio dell’Unione Europea, la Corte di giustizia UE, 15 novembre 2012, C-456/11, Gothaer e altri, in Dir. Comm. Int., 2013, 1077 e segg., con nota di Henke, ha riconosciuto piena efficacia «esterna» alla declaratoria d’incompetenza giurisdizionale pronunciata dal giudice di merito; con l’importante precisazione che il vincolo avrebbe coperto anche la «parte positiva» della pronuncia, consistita nel riconoscere piena validità alla clausola contrattuale che eleggeva il foro convenzionale esclusivo in un Paese non membro dell’Unione (Islanda).
5.Sentenza definitiva e non definitiva a contenuto processuale – Quanto al «tipo normativo» della sentenza a contenuto processuale, la legge pone, almeno di regola, sullo stesso piano le decisioni che respingono «in rito» la domanda e quelle che, all’opposto, non ostano alla decisione sul merito perché accertano il requisito «attinente al processo» sul quale era sorta la questione. Tanto chiarisce l’art. 279, cpv., c.p.c., quando assegna in entrambi i casi forma e regime di sentenza alla decisione sulla «pregiudiziale attinente al processo», cioè sia quando definisce il giudizio (perché la questione è fondata); sia quando non lo definisce (perché la questione è infondata e il processo può andare avanti).
Le due modalità di decisione sul rito conviene tenerle ben distinte, perché la sentenza «mista» sul rito e sul merito presenta tratti differenziali piuttosto marcati.
Una prima peculiarità consiste nel fatto che, col passaggio in giudicato della decisione sul merito, in linea di massima non ha più senso interrogarsi sull’efficacia esterna del capo di decisione sul rito; perché il problema è superato dal giudicato sul merito e dalla sua attitudine a precludere future controversie sullo stesso diritto (v. già Allorio, Critica della teoria del giudicato implicito, cit., 245 ss.).
Al tratto peculiare ora descritto la giurisprudenza dell’ultimo decennio ne aggiunge un altro, quando afferma che la sentenza di merito contiene sempre una decisione implicita sul rito, anche in riferimento alle questioni non sollevate; e quando precisa che questa decisione implicita passa in giudicato se non è formalmente impugnata. L’indirizzo è stato inaugurato da Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883, seguita, con alcuni «aggiustamenti», da Cass., Sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26019 e Cass., Sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523. Sul punto v. Ruffini, Mutamenti di giurisprudenza nell’interpretazione delle norme processuali e “giusto processo”, in Riv. dir. proc., 2011, 1390 ss.
6.Efficacia esterna e identità della domanda – L’efficacia esterna del giudicato sulla pregiudiziale di rito è di solito riferita al caso in cui è promosso un nuovo giudizio sulla stessa domanda e affiora l’identica questione di rito già decisa. Non è detto, tuttavia, che questo vincolo esiga la perfetta identità tra le domande.
Ad esempio è plausibile che la pronuncia confermativa della giurisdizione (resa dalla Cassazione) sia vincolante nella nuova causa, relativa allo stesso rapporto contrattuale, che abbia come specifico oggetto una diversa porzione dello stesso credito o la controprestazione.