L’efficacia del decreto ingiuntivo non opposto dalla società di persone in danno dei soci illimitatamente responsabili
di Gian Marco Sacchetto Scarica in PDFCass. Civ., Sez. III, Ord., 13 giugno 2019, n.15877 – Pres. Vivaldi, Est. Rossetti
Procedimento per ingiunzione – Opposizione a decreto ingiuntivo – Decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una società di persone – Efficacia anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili – Onere di proporre opposizione al decreto ingiuntivo anche da parte dei soci
Il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una società di persone ed a favore di creditore sociale estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ricorrendo una situazione non diversa da quella che, ai sensi dell’art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo nei confronti di soggetti diversi dal soggetto contro cui è stato formato e risolvendosi, altresì, l’imperfetta personalità giuridica della società di persone in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà.
Ciascun socio, pertanto, ha l’onere di proporre opposizione contro il suddetto titolo, con la conseguenza che, in difetto, l’intervenuta definitività del provvedimento monitorio anche nei suoi confronti gli preclude di far valere in sede di opposizione all’esecuzione le eccezioni di merito che avrebbe dovuto proporre in sede di opposizione.
Riferimenti normativi: art. 615 c.p.c.; art. 633 e ss. c.p.c.; art. 645 e ss. c.p.c; art. 477 c.p.c.
CASO
Alfa s.r.l. interveniva nella procedura di espropriazione forzata immobiliare iniziata da altro creditore nei confronti di Tizio. A fondamento di tale intervento Alfa s.r.l. allegava un credito vantato nei confronti di Gamma s.a.s., della quale Tizio era socio accomandatario. Quest’ultimo proponeva opposizione all’esecuzione eccependo in particolare che all’epoca in cui era sorto il credito azionato dalla società Alfa S.r.l. egli non era più socio accomandatario di Gamma s.a.s.
L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Viterbo. La Corte d’appello di Roma, adita da Alfa S.r.l., accoglieva il gravame e rigettava l’opposizione all’esecuzione promossa da Tizio.
Avverso tale sentenza Tizio proponeva ricorso per cassazione, censurando in particolare la parte in cui la Corte d’appello aveva ritenuto che Tizio, per far valere la propria carenza di responsabilità per i debiti sociali di Beta S.r.l., avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo chiesto da Alfa S.r.l. e pronunciato nei confronti di Gamma s.a.s.
SOLUZIONE
La Suprema Corte, nel ribadire che il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società di persone estende i suoi effetti anche contro i suoi soci illimitatamente responsabili, rigetta il ricorso, affermando il principio per cui, se il socio illimitatamente responsabile (nel caso di specie, Tizio) avesse voluto evitare i suddetti effetti, avrebbe dovuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti della (sola) società di persone, non potendo poi, in sede di opposizione all’esecuzione, far valere eccezioni di merito che avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio di opposizione (anche, ricorrendone i presupposti, tardiva) al decreto ingiuntivo.
QUESTIONI
Nella pronuncia in commento la Corte di Cassazione affronta il tema dell’opponibilità o meno anche al socio illimitatamente responsabile del titolo esecutivo pronunciato contro la società di persone, ribadendo il principio consolidato per cui il titolo esecutivo conseguito dal creditore di una società di persone nei confronti della medesima vale anche nei confronti dei suoi soci illimitatamente responsabili (cfr., ex multis, Cass. Civ. 30441/2017; Cass. Civ. n. 18923/2013; Cass. Civ. n. 23749/2011; Cass. Civ. n. 14165/2009; Cass. Civ. n. 23669/2006; Cass. Civ. n. 19946/2004; Cass. Civ. n. 613/2003; Cass. Civ., n. 5884/1999; Cass. Civ., n. 7353/1997).
La questione agitata dal ricorrente concerneva i limiti dell’estensione soggettiva del titolo esecutivo divenuto definitivo (nel caso di specie, con il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo).
Si trattava, quindi, di verificare l’esistenza o meno di norme di diritto positivo in grado di estendere l’efficacia di un titolo esecutivo, divenuto irrevocabile, a soggetti che non erano indicati come parti nel suddetto titolo (nella specie, la parte ingiunta era soltanto la società di persone e non anche i soci), con particolare riferimento al lato passivo di tale estensione.
Infatti, quanto al lato attivo, tale problema è risolto dall’art. 475 c.p.c., comma 2, secondo il quale «la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita». Ciascuno di questi soggetti, quindi, può giovarsi dell’estensione degli effetti del giudicato favorevole contenuto nel decreto ingiuntivo fatto valere come titolo esecutivo e può chiedere la spedizione del titolo in forma esecutiva in suo favore.
Volgendo invece lo sguardo al lato passivo, la questione è più complessa.
La S.C., richiamando la più estesa motivazione già espressa nella precedente pronuncia n. 6734/2011, fa leva sull’art. 477 c.p.c. (rubricato «efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi»), che conferma implicitamente la possibilità di porre in esecuzione il titolo nei confronti di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato. Nella fattispecie delineata dalla norma in questione, infatti, debitore esecutato diviene a tutti gli effetti l’erede.
Si deve, però, subito notare che l’art. 477 c.p.c. prevede e disciplina l’efficacia del titolo esecutivo contro gli “eredi”, con chiaro riferimento alla successione universale mortis causa, sicché non sarebbe, in realtà, evidente e immediata l’estensione della norma in parola alla successione a titolo particolare inter vivos vel mortis causa.
È questa peraltro la tesi sostenuta da chi, in dottrina, attribuisce carattere eccezionale all’art. 477 c.p.c. (si veda E. GRASSO, voce Titolo esecutivo, Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, p. 698 e ss.) e ciò sia per la netta contrapposizione tra la suddetta norma e l’art. 475 c.c. (che si riferisce espressamente ai “successori”), sia per l’ontologica differenza tra la successione universale e la successione a titolo particolare, che renderebbe impossibile un’interpretazione analogica ed estensiva dell’art. 477.c.p.c.
Di contro, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che la portata dell’art. 477 c.p.c. non possa limitarsi a quella risultante dalla lettera della norma.
L’estensione soggettiva del titolo esecutivo è stata invero affermata sia nei confronti del successore a titolo particolare dell’obbligato indicato nel titolo (cfr. Cass. Civ. n. 3643/13), sia nei confronti dell’ente collettivo contemplato nel titolo (per la società di persone, cfr., le già citate Cass. Civ. 30441/2017; Cass. Civ. n. 18923/2013; Cass. Civ. n. 23749/2011; Cass. Civ. n. 14165/2009; Cass. Civ. n. 23669/2006; Cass. Civ. n. 19946/2004; Cass. Civ. n. 613/2003; Cass. Civ., n. 5884/1999; Cass. Civ., n. 7353/1997).
La pronuncia in commento è, dunque, l’ennesima conferma dell’orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente.
L’interpretazione estensiva dell’art. 477 c.p.c. non è comunque l’unico argomento a favore dell’efficacia riflessa del titolo esecutivo anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Ad avviso della Corte, tale efficacia (anche esecutiva) discende dall’esistenza stessa dell’obbligazione sociale, che grava anche sul socio illimitatamente responsabile in forza dell’imperfetta soggettività giuridica delle società di persone.
In un’ottica non dissimile da quanto affermato dalla S.C., vi è chi in dottrina ha altrettanto autorevolmente sostenuto che la posizione del socio, essendo dipendente in maniera “permanente” da quella della società (nel senso che ogni obbligo sociale fa sorgere in capo al socio un obbligo corrispondente), fa sì che anche la tutela esecutiva si trasmetta alla situazione dipendente e dunque ai soci illimitatamente responsabili (v. F.P. LUISO, L’esecuzione «ultra partes», Milano 1984).
Detto altrimenti, il socio illimitatamente responsabile che subisce gli effetti sostanziali dell’atto posto in essere dalla società di persone non potrebbe che subirne anche i connessi effetti processuali. Non vi sarebbe invero ragione per discostarsi dalle norme sostanziali che dispongono che, sia pure a certe condizioni, il socio “risponde” delle obbligazioni assunte dalla società (v. artt. 2267 e 2268 c.c., per la società semplice; artt. 2291 e 2304 c.c., per la società in nome collettivo; artt. 2313 e 2320 c.c., per la società in accomandita semplice), a nulla rilevando che il debito sociale sia scaturito da un provvedimento giudiziale all’esito di un processo in cui solo la società abbia assunto la qualifica di parte.
Ed è proprio dalla considerazione della natura della responsabilità dei soci illimitatamente responsabili che la S.C. fa discendere la legittimazione (e, si badi, l’onere) di ciascun socio ad opporsi al decreto ingiuntivo emesso contro la società di cui il primo era parte.
In difetto, il decreto ingiuntivo acquista autorità di giudicato e preclude in via definitiva la possibilità per il socio di far valere in sede di opposizione all’esecuzione le eccezioni relative a fatti anteriori a quel titolo.
Ed invero tali eccezioni (es. prescrizione, cfr. Cass. Civ. n. 6734/2011) sarebbero deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo, vale a dire, nel caso di specie, l’opposizione al decreto ingiuntivo (anche tardiva, ove ne ricorrano i presupposti).
Non pare comunque inutile ricordare che, se il decreto ingiuntivo è stato notificato non solo alla società, ma anche ai soci (nell’esercizio di una facoltà comunque consentita in sede di azione di cognizione, nonostante il carattere sussidiario della responsabilità del socio: v. Cass.), il socio illimitatamente responsabile non potrebbe neppure giovarsi dell’eventuale accoglimento dell’opposizione avanzata dalla società o da altri soci, stante la scindibilità delle obbligazioni solidali. Non basta, infatti, che uno dei soci illimitatamente responsabili abbia proposto opposizione per “tutelare” la posizione degli altri membri, atteso che “la mancata opposizione al decreto ingiuntivo comporta che, nei confronti del socio non opponente, si formi non solo un titolo esecutivo autonomamente azionabile, ma anche un giudicato sostanziale che può risultare in contrasto col giudicato eventualmente venutosi a formare nei confronti della società, ove questa abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo” (ex plurimis Cass. Civ. 15376/2016).