25 Luglio 2017

Le varie forme di giustizia sportiva

di Guido Martinelli Scarica in PDF

L’analisi dei regolamenti delle varie Federazioni sportive nazionali consente di distinguere, tra le varie ipotesi di controversie la cui risoluzione è demandata agli organi di giustizia sportiva, quattro tipi di procedimenti: un procedimento tecnico, un procedimento disciplinare, un procedimento economico ed un procedimento amministrativo .

Procedimento tecnico 

Il procedimento tecnico si riferisce a quel particolare tipo di controversie che controvertono sull’organizzazione delle gare e la regolarità delle stesse.

Il nucleo centrale del momento sportivo è la gara. E per questo motivo le norme che regolano le competizioni sono spesso raccolte in un codice separato, chiamato appunto “Regolamento tecnico”, il quale contiene le regole sostanziali relative alle gare, e talvolta quelle processuali, relative al procedimento di giustizia, che ha per materia le gare stesse.

Caratteristica dei procedimenti tecnici federali sono i tempi ristrettissimi di svolgimento dovendo garantire comunque la regolarità del torneo in corso di svolgimento.

Il procedimento tecnico, per costante giurisprudenza , non può essere devoluto alla cognizione del giudice statale. Le statuizioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, in relazione alle gare sportive, non determinano la lesione di situazioni giuridicamente rilevanti e, pertanto, non sarebbe possibile ammettere un intervento del giudice statale.

Procedimento disciplinare 

Il procedimento disciplinare trova la propria ragione d’essere nel fatto che le Federazioni sportive sono figure associative, sicchè è necessaria, per così dire, una gestione della appartenenza degli associati all’associazione, nel senso di reprimere i comportamenti dei primi che siano contrari ai valori di base ed agli scopi per i quali la seconda si è costituita e vive. Più precisamente il procedimento disciplinare ha la funzione di colpire con sanzioni coloro che contravvengono alle regole che vigono nell’associazione, fino al limite estremo dell’esclusione dell’associato.

Le sanzioni disciplinari possono essere di ordine pecuniario o personale e possono giungere fino alla misura estrema dell’esclusione dell’associato dall’organizzazione sportiva di appartenenza . Le eventuali sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva che incidano sugli status di soggetti dell’organizzazione si ritengono impugnabili dinanzi al giudice. Posto che la giurisprudenza ritiene trattarsi di uno status pubblicistico, la violazione del relativo interesse legittimo sarà di competenza del giudice amministrativo.

Utili indicazioni sull’argomento si traggono dall’ormai datata, ma sempre attuale, ordinanza 15 ottobre 1999, n. 938, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, secondo cui “gli interessi sostanziali connessi all’iscrizione e alla legittima permanenza delle società sportive in un campionato ed in una lega assurgono alla consistenza di interessi tutelati dalla giurisdizione statale e più precisamente (atteso il non contestabile potere di supremazia speciale attribuito dall’ordinamento alle federazioni) di interessi legittimi, come tali rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo”.

Non sembra potersi dubitare che, allorchè il regime delle esclusioni o dei dinieghi di iscrizione si estrinseca attraverso atti autoritativi in grado di recidere o alterare stabilmente il rapporto sottostante, instaurato a tutela dell’interesse primario all’esercizio dell’attività sportiva nell’ambito degli assetti ordinamentali, allora ci si trova di fronte a veri e propri provvedimenti amministrativi lesivi della sfera giuridica degli interessati e, perciò, sottoposti al sindacato del giudice amministrativo .

Il procedimento disciplinare viene dunque esperito in tutti quei casi in cui è necessario reprimere i comportamenti degli associati che siano contrari ai principi cui deve essere informato lo svolgimento dell’attività sportiva e, pertanto, in tutti quei casi in cui vi è una presunta violazione di disposizione statutarie o regolamentari.

Procedimento economico

La giustizia sui rapporti economici, al contrario di quella disciplinare, non si riscontra in tutte le Federazioni sportive e, anche quando vi sia, occorre distinguere le ipotesi in cui essa si realizza mediante un procedimento interno ad hoc , dalle ipotesi in cui mette capo ad una soluzione arbitrale. Nel primo caso competenti a decidere le controversie in parola sono gli organi interni precostituiti, in genere quegli stessi che sono competenti in materia disciplinare e tecnica; nel secondo, invece, tutte le controversie fra affiliati sono decise sempre e solo da collegi arbitrali, che si costituiscono volta per volta, in presenza della singola lite e si sciolgono una volta fornita la decisione di questa.

Procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo è l’ultima, e probabilmente meno rilevante, forma di giustizia sportiva riscontrabile nell’organizzazione facente capo al CONI.

Il procedimento in questione si riferisce alla possibilità prevista dagli statuti di alcune federazioni di impugnare atti di governo delle stesse. Si tratta, in pratica, di rimedi interni contro decisioni federali, funzionalmente assimilabili ai ricorsi gerarchici esperibili all’interno delle pubbliche amministrazioni, che possono condurre all’annullamento delle stesse.