Le tormentate vicende del patto di quota lite e le condizioni per la sua validità
di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. II., 5 ottobre 2022, n. 28914 – Pres. D’Ascola – Rel. Scarpa
Parole chiave: Avvocato – Patto di quota lite – Validità – Condizioni
[1] Massima: Il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell’art. 2233 c.c. (operata dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248) e prima dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 4, l. 31 dicembre 2012, n. 247, che non violi il divieto di cessione di crediti litigiosi di cui all’art. 1261 c.c., è valido se, valutato sotto il profilo causale della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dai contraenti, nonché sotto il profilo dell’equità, alla stregua della regola integrativa di cui all’art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, la stima tra compenso e risultato effettuato dalle parti all’epoca della conclusione dell’accordo non risulta sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, rispondendo lo scopo di prevenire eventuali abusi a danno del cliente e di impedire la stipula di accordi iniqui alla tutela di interessi generali.
Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1261, 2233; l. 247/2012, art. 13
CASO
Due avvocati agivano nei confronti di tre clienti – che avevano assistito in un giudizio promosso per ottenere il risarcimento dei danni da morte di un congiunto – per il pagamento dei compensi professionali loro spettanti in forza di un patto di quota lite (contenuto in una scrittura privata conclusa nel 2009) che prevedeva il riconoscimento, in favore di ciascun legale, di un importo pari al 15% della somma che sarebbe stata concretamente incassata dai clienti.
I due decreti ingiuntivi emessi in accoglimento dei ricorsi degli avvocati venivano fatti oggetto di opposizione, che era respinta dal Tribunale di Gela all’esito della riunione dei giudizi, essendosi esclusa la nullità del patto di quota lite, pur dovendosene ravvisare l’iniquità per manifesta sproporzione dei compensi risultanti dalla sua applicazione anche rispetto ai valori massimi previsti dal d.m. 55/2014.
I tre clienti, rimasti soccombenti, impugnavano con ricorso per cassazione l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Gela.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio il provvedimento gravato, affermando che, prima dell’entrata in vigore della l. 247/2012 (che ha reintrodotto il divieto abrogato dal d.l. 223/2006), il patto di quota lite concluso tra cliente e avvocato poteva essere validamente concluso, a condizione che, da un lato, non fosse violato il divieto di cessione di crediti litigiosi previsto dall’art. 1261 c.c. e che, dall’altro lato, il compenso così pattuito non fosse sproporzionato per eccesso rispetto a quanto sarebbe risultato dall’applicazione dei parametri tariffari.
QUESTIONI
[1] Nella fattispecie portata all’attenzione dei giudici di legittimità, due avvocati, nell’assumere l’incarico di assistenza di tre clienti in un’azione giudiziale da promuovere al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti per la morte di un congiunto, avevano previsto, con apposita scrittura privata sottoscritta nel 2009, che il compenso di ciascuno di essi sarebbe stato pari al 15% della somma concretamente incassata dai clienti.
I compensi, dunque, erano stati determinati per il solo caso di esito positivo della lite, prevedendosi il pagamento, in sostituzione degli onorari, di una somma di denaro calcolata in percentuale sull’importo incassato dai clienti, rappresentante – di fatto – una parte del credito risarcitorio litigioso.
Si era in presenza, dunque, di un patto di quota lite, da cui va tenuta distinta la convenzione – della cui legittimità non si è mai dubitato – definita “palmario”, che, cioè, preveda il pagamento al difensore, sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche determinata in percentuale rispetto all’importo riconosciuto in giudizio alla parte) aggiuntiva e non sostitutiva rispetto all’onorario, a titolo di premio (ossia di palmario, appunto) o di compenso straordinario, in considerazione dell’importanza e della difficoltà della prestazione professionale.
La vicenda scrutinata dalla sentenza che si annota si colloca nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore, da un lato, del d.l. 223/2006 (che, riformulando l’art. 2233 c.c., aveva disposto l’abrogazione delle disposizioni normative che, con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali, prevedevano il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti) e, dall’altro lato, dell’art. 13 l. 247/2012 (che, al comma 3, sancisce la libertà della pattuizione dei compensi tra cliente e avvocato, mentre, al comma 4, vieta i patti che prevedano l’attribuzione all’avvocato di una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa a titolo di compenso).
Fino al 2006, quindi, la pattuizione di compensi parametrati all’esito della lite, ovvero al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, era tassativamente vietata e tale divieto, venuto meno a seguito delle disposizioni contenute nel d.l. 223/2006, ha ripreso vigore a partire dal 2012.
La ratio sottostante al divieto del patto di quota lite è stata variamente individuata nell’esigenza di assicurare il decoro della professione forense, che può essere messo a repentaglio da pattuizioni che escludano la spettanza del compenso in caso di soccombenza; nel ruolo dell’avvocato come soggetto che collabora all’attuazione della legge e all’amministrazione della giustizia, che postula un necessario distacco tra il legale e il suo cliente, suscettibile di essere compromesso dalla commistione di interessi derivante da una compartecipazione ai risultati economici della controversia; nella tutela del cliente, ritenuto parte debole del rapporto, rispetto a comportamenti abusivi dell’avvocato che conducano al pagamento di compensi sproporzionati rispetto all’attività svolta.
Peraltro, secondo un’interpretazione rimasta comunque minoritaria, anche nel lasso di tempo compreso tra il 2006 e il 2012 il patto di quota lite doveva reputarsi invalido, stante la vigenza del divieto di cessione di crediti litigiosi sancito dall’art. 1261 c.c.: in quest’ottica, la modifica del comma 3 dell’art. 2233 c.c. operata dal d.l. 223/2006 riguardava, in realtà, il requisito formale essenziale dei patti che stabiliscono i compensi professionali, restando invece immutati i criteri sostanziali dettati nei primi due commi e il conseguente divieto di pattuire un compenso la cui misura violi il criterio di adeguatezza e di proporzionalità rispetto all’opera prestata.
A tale proposito e nello stesso arco temporale, è intervenuta anche la modifica dell’art. 45 del codice deontologico forense (apportata nel 2007), in base alla quale all’avvocato è consentito pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto di cui all’art. 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con tale modifica si è inteso prevenire il rischio di abusi commessi a danno del cliente e precludere la conclusione di accordi iniqui, ma non si è esclusa l’ammissibilità del patto di quota lite, giacché l’aleatorietà che lo connota non impedisce di valutarne l’equità, ossia la ragionevolezza o meno della stima effettuata dalle parti all’epoca della conclusione dell’accordo e la sua proporzionalità o meno rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti (con particolare riguardo al valore e alla complessità della lite, nonché alla natura del servizio professionale).
Secondo questa impostazione, pertanto, è la proporzionalità (ovvero l’equità) della stima sottesa alla conclusione del patto di quota lite a fungere da discrimine tra la sua validità o la sua invalidità, quale elemento intorno cui ruota il complessivo equilibrio contrattuale e che fonda la sinallagmaticità idonea a esclude il possibile contrasto della causa dell’accordo con gli interessi generali che la norma deontologica mira a salvaguardare.
Sempre in questa prospettiva, il controllo di ragionevolezza del patto di quota lite, teso a scongiurarne l’iniquità, non è da intendersi limitato alla verifica del rispetto dei doveri di comportamento dell’avvocato nella fase antecedente alla o coincidente con la conclusione dell’accordo, ma deve attingere precipuamente l’equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti e, in particolare, la giustificabilità dei reciproci spostamenti patrimoniali. D’altro canto, il sindacato sull’adeguatezza e sulla proporzionalità della misura del compenso rispetto all’opera prestata trova fondamento nell’art. 2233, comma 2, c.c. e, attenendo all’equilibrio sinallagmatico del regolamento negoziale, può condurre alla declaratoria di nullità del patto, ai sensi dell’art. 1418, comma 2, c.c.
Da questo punto di vista, infatti, se è vero che la violazione di norme deontologiche – che assume sempre rilievo di carattere disciplinare – non dà luogo, di per sé, all’illiceità della prestazione o ad altre cause di nullità del contratto di mandato tra professionista e cliente, è altrettanto vero che, quando essa rivesta una particolare gravità (perché la norma disattesa, quale deve considerarsi quella che impone la congruità del compenso professionale, non riveste una portata limitata al rapporto tra professionista e ordine di appartenenza, ma è volta a tutelare interessi di carattere generale), può nondimeno incidere sulla validità dell’accordo.
Alla luce di tale ricostruzione, i giudici di legittimità hanno affermato di non condividere l’orientamento secondo cui il patto di quota lite stipulato prima dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 4, l. 247/2012 poteva validamente prevedere compensi maggiori rispetto ai massimi tariffari, sul presupposto di una possibile sua riconduzione a equità; ciò in ragione dell’obiettiva difficoltà di potere concretamente realizzare una simile operazione, che implica l’individuazione di un generale strumento giudiziale che si presti alla modifica delle condizioni di un regolamento contrattuale per sua natura aleatorio e il cui squilibrio sarebbe frutto non di sopravvenienze, ma di un’originaria abusiva sproporzione – verificabile già al momento della stipula – tra il compenso dell’avvocato e l’attività professionale svolta o da svolgere.
Di qui la conclusione per cui, pur dovendosi reputare ammissibile la conclusione del patto di quota lite tra cliente e avvocato nel periodo in cui le parti lo avevano stipulato (ossia nel 2009), lo stesso doveva comunque considerarsi invalido, perché contrastante con i requisiti sostanziali di proporzione e di ragionevolezza nella pattuizione del compenso (e negli stessi termini si è espressa la successiva Cass. civ., sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 30287), con conseguente cassazione della pronuncia gravata che, disattendendo tali canoni ermeneutici, non aveva rilevato la riscontrata iniquità.
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