Le spese universitarie rientrano nel mantenimento ordinario perché non eccezionali o imprevedibili
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. I, 12/11/2021, n. 34100
Mantenimento figli – spese straordinarie – corresponsione diretta al figlio maggiorenne
(art. 337 ter c.c. art. 337 septies c.c.)
Le tasse universitarie, rette di collegio e libri di studio, corrispondono a bisogni ordinari per uno studente universitario e non hanno il carattere di eccezionalità o imprevedibilità, essendo quantificabili in anticipo. Tali spese devono intendersi incluse nell’ammontare dell’assegno di mantenimento ordinario posto a carico di uno dei due genitori e non nelle spese straordinarie.
CASO
Nel giudizio divorzile, in sede di appello della sentenza di primo grado, la Corte territoriale revocava l’assegno divorzile all’ex coniuge, e statuiva che le somme dovute per il mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente, fossero versate direttamente a quest’ultimo, il quale si era dichiarato favorevole.
Secondo i giudici, oltre ad essere prevista dalla legge in via ordinaria, tale soluzione avrebbe consentito al ragazzo di “sottrarsi alle dinamiche conflittuali e di triangolazione” che caratterizzavano i rapporti tra i due genitori.
L’ex moglie ricorre in Cassazione, sia sul punto dell’assegno divorzile, sia sulla corresponsione diretta al figlio con lei convivente e infine sulla questione della ripartizione delle spese per il mantenimento ordinario e straordinario.
I motivi di ricorso sono stati ritenuti fondati e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari.
SOLUZIONE
La Corte ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale corrente, in particolare intervenendo sulla dibattuta questione delle spese per il mantenimento del figlio.
Per quanto attiene al negato riconoscimento dell’assegno divorzile, per mancanza dei mezzi di prova dedotti dalla richiedente diretti a dimostrare la mancanza di autosufficienza, la Corte di appello ha erroneamente omesso di considerare la rilevanza delle spese relative all’abitazione, limitandosi a dare rilevo solo e unicamente al reddito di lavoro dell’ex coniuge. In un’ottica comparativa, tutte le circostanze di fatto devono essere valutate.
La Cassazione è poi passata ad esaminare gli altri motivi di ricorso riguardanti il mantenimento del figlio maggiorenne.
La Corte di merito non poteva ampliare e integrare d’ufficio l’oggetto del giudizio, disponendo il pagamento diretto del mantenimento in assenza di domanda giudiziale dell’avente diritto.
La Cassazione riafferma la corretta interpretazione dell’art. 337 septies c.c., in cui si riconosce al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell’assegno di mantenimento, che gli permette la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo.
Il versamento diretto al figlio presuppone la domanda giudiziale da parte dell’avente diritto e non è una facoltà dell’obbligato ma la conseguenza di una decisione giudiziaria (Cass. Civ. n. 25300/2013 e Cass. Civ. n. 9700/2021).
La sentenza ha affrontato anche il tema delle spese straordinarie extra assegno.
Per uno studente universitario, le tasse universitarie, le rette e libri di studio corrispondono a bisogni ordinari e attuali che non hanno carattere di eccezionalità o imprevedibilità, essendo anche quantificabili in anticipo.
La sentenza in esame ha riaffermato che in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie occorre distinguere tra:
- esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e certi nel loro costante e prevedibile ripetersi;
- spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare che non hanno legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di mantenimento mensile.
La Corte ha considerato evidente l’errore dei giudici di merito nell’escludere semplicemente le spese per l’istruzione universitaria dalle spese ordinarie, in assenza del carattere di imprevedibilità e occasionalità che caratterizza, invece, le spese straordinarie.
QUESTIONI
Il suddetto principio, recentemente espresso nell’ordinanza n. 379 del 13 gennaio 2021, comporta che il credito per spese mediche e di istruzione è azionabile in forza dell’originario titolo di condanna adottato in sede di separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.
La variabilità di questi esborsi tocca soltanto la misura e l’entità e non rientra nella nozione di straordinarietà.
Pertanto, ai fini della ripetibilità, è possibile la formazione di un precetto su un titolo integrato da cui risultino, per elencazione e con una semplice operazione aritmetica, le spese sostenute.
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