Le spese di assicurazione contestuali all’erogazione del credito rientrano nel TEG
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLe Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia prevedono che nel calcolo del tasso usurario deve tenersi conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito: in particolare, sono incluse “le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito“. La disposizione è stata abitualmente interpretata nel senso dell’esclusione dal paniere delle voci rilevanti per il calcolo usurario delle spese (ad es. di assicurazione) ‘facoltative’.
Con la recente decisione del 4 aprile 2017, n. 8806, la Corte di Cassazione ha stabilito, in argomento, il seguente principio di diritto: “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione“.
Alla base di questa (innovativa) decisione della Suprema Corte è posta una interpretazione delle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia ‘orientata’ ai predominanti contenuti dell’art. 644 c.p.: “secondo quanto in effetti dispone la norma del comma 5 dell’art. 644, «per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito». Del resto, non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l’esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse. Pure da stimare sicuro è che detto carattere «onnicomprensivo» per la rilevanza delle voci economiche – nel limite esclusivo del loro collegamento all’operazione di credito – vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario“.
Deve essere evidenziata la notevole circostanza che, secondo i giudici di legittimità, “la centralità sistematica della norma dell’art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia. Se è manifesta l’esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall’art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia“.