Le specializzazioni dell’avvocato: facciamo il punto
di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDFUn tema che occupa da tempo il mondo dell’avvocatura, visto anche il percorso accidentato della normativa di riferimento, è quello delle specializzazioni; si tratta di un aspetto abbastanza importante per la professione forense sia dal punto di vista sostanziale che da quello delle comunicazioni informative nei confronti della clientela.
È noto infatti come l’art. 9 della legge n. 247 del 2012 abbia riconosciuto agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia; è altresì noto come detto decreto sia stato una prima volta annullato dalla giustizia amministrativa e sia poi stato sostituito da un nuovo testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 12 dicembre 2020 (d.m. Giustizia n. 163 del 1° ottobre 2020).
Da questa prima breve disamina normativa risulta chiaro un dato: l’avvocato non può liberamente fregiarsi del titolo di specialista, né può spendere tale requisito presso i suoi clienti, se non dopo aver ottemperato ai requisiti previsti dal suddetto decreto ministeriale; in difetto di ciò egli, sulla base dei propri studi e delle proprie esperienze, può certamente affermare di essere esperto in un determinato settore ma di tale circostanza non può dare un rilievo ufficiale (ad esempio sulla carta intestata) né, lo si ribadisce, può fregiarsi dell’espresso attributo di “avvocato specialista”.
Quali sono dunque le aree in cui, secondo il dm 163/2020, è possibile conseguire la specializzazione? E quali sono le procedure da seguire?
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