Le sorti della garanzia personale in caso di alienazione della cosa locata: “accessorium sequitur principale”, semper ?
di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile, sezione terza, sent. 16/12/2020, n. 2711. Presidente C. Graziosi – Estensore M. Gorgoni
Massima: “Dal combinato disposto degli artt. 1599 e 1602 cod. civ. emerge che colui che acquista una res locata, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 1599 cod.civ., subentra ex lege all’originario locatore anche nella obbligazione di garanzia di cui quest’ultimo era beneficiario, ai sensi dell’art.1602 cod.civ., se tale obbligazione, derivando dal contratto di locazione, in quanto ne aveva costituito una clausola da esso inscindibile, non sia venuta meno per specifiche intese tra le parti originarie. Diversamente, l’operatività della surrogazione legale, di cui all’art. 1602 cod.civ., trova un limite nell’autonomia del contratto di fideiussione rispetto al contratto di locazione. Deve escludersi, infatti, che l’attribuzione della garanzia “derivi” da quest’ultimo, ai fini ed agli effetti di cui all’art. 1602 cod.civ., nonostante l’accessorietà che la contraddistingue, non solo dal punto di vista genetico, ma anche da quello funzionale“.
1.La Cassazione e l’enunciazione del principio di diritto: nonomofilachia.
Una recente pronuncia della suprema corte riporta l’attenzione del giurista su un tema ancora dibattuto, attraverso una pronuncia d’ufficio ex art. 363, comma 3^ cpc, comportante quindi l’enunciazione di un “principio di diritto”.
Il caso trae origine da una vicenda nella quale, in data 10 giugno 2004 la Alfa s.p.a. aveva sottoscritto con la Beta s.r.l. un contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto immobile, sito in Conegliano per il canone pari ad euro 1.100,00 mensili oltre IVA. Contestualmente, i signori Tizio e Caio (soci e consiglieri di Beta) si costituivano fideiussori degli obblighi assunti dalla Beta s.r.l. nei confronti di Alfa s.p.a.
L’immobile locato in data 3 agosto 2004 veniva trasferito a Gamma s.r.l. ed il 30 settembre 2004 l’alienazione veniva comunicata alla conduttrice Beta s.r.l.
La società Gamma in ragione del mancato pagamento dei canoni, depositava ricorso per ingiunzione presso il Tribunale di Treviso che, in data 24 aprile 2014, emetteva decreto ingiuntivo nei confronti di Beta s.r.l. in qualità di debitore principale e di Tizio e Caio, quali fideiussori.
Il 24 giugno 2014 Tizio si opponeva al decreto ingiuntivo eccependo la mancanza di legittimazione attiva del ricorrente, per aver acquistato l’immobile oggetto di locazione, senza essere subentrata nel contratto di fideiussione e, nel merito, sosteneva vi fossero gravi motivi per legittimare l’intervenuto recesso. Successivamente anche Caio impugnava il decreto eccependo la mancanza di legittimazione attiva della ricorrente e, in merito, la nullità della fideiussione.
Il Tribunale di Treviso ritenendo che l’obbligazione fideiussoria fosse di natura accessoria rispetto all’obbligazione del debitore principale ed essendo quella in specie contenuta nel contratto di locazione, comportava che:
a) i fideiussori avevano garantito gli obblighi della Beta s.r.l. in conseguenza del contratto di locazione;
b) l’intervenuta alienazione dell’immobile locato non implicava la decadenza della garanzia fideiussoria.
I fideiussori impugnavano separatamente la sentenza del Tribunale avanti la Corte d’Appello di Venezia che, riuniti i procedimenti, accoglieva l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, ritenendo che la Alfa s.p.a. si fosse limitata ad alienare l’immobile locato senza cedere i diritti derivanti dal contratto di fideiussione e che il fenomeno successorio in caso di alienazione dell’immobile, regolato dall’art. 1602 c.c., si riferisce esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e non al contratto fideiussorio.
La società Gamma ricorreva per Cassazione opponendo la propria legittimazione attiva e lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1367, 1372, 1375, 1936, 1602 c.c. ai sensi degli artt. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., solo Tizio resisteva con controricorso.
La Sezione Terza della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2711 pronunciata in data 16/12/2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto a causa della violazione del principio di autosufficienza previsto all’art. 366 n. 6 c.p.c., e ha contestualmente condannato parte ricorrente al pagamento delle spese a favore di controparte, così come al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Tuttavia, data la rilevanza della questione inerente l’accessorietà e l’autonomia dell’obbligazione fideiussoria rispetto al principale contratto di locazione, la Suprema Corte ha ritenuto ugualmente pronunciare d’ufficio il principio di diritto ai sensi dell’art. 363, comma 3 cpc, affermando che: in caso di acquisto della cosa locata, l’acquirente non subentra all’originario locatore anche nel rapporto obbligatorio di garanzia fideiussoria, a meno che tale obbligazione non abbia costituito elemento fondamentale del contratto di locazione.
2. Alienazione del bene locato e la successione del contratto.
Secondo il costante e pacifico orientamento di legittimità, la vendita dell’immobile locato determina, ai sensi degli artt. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione nel rapporto di locazione del terzo acquirente, il quale subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore-locatore senza necessità di consenso del conduttore, posto che quest’ultimo conserva inalterata la propria posizione nel rapporto contrattuale, versando in una posizione di indifferenza giuridica rispetto al soggetto a cui deve versare il canone di locazione[1].
Il conduttore, di regola, è tenuto a pagare i canoni al nuovo locatore dalla data in cui riceve la comunicazione della vendita dell’immobile, in qualsiasi forma idonea essa avvenga.
Il subingresso dell’acquirente nelle vesti di locatore – con riferimento ai diritti, alle ragioni ed alle situazioni giuridiche inerenti la res locata – avviene dal momento dell’acquisto del bene, così come stabilito dall’art. 1602 c.c. in applicazione del principio di derivazione romanistica dell’emptoris eadem causa circa petendum quae fuit auctoris. Il rapporto di locazione, pertanto, viene a scindersi in due momenti distinti con parte locatrice identificata dapprima nel venditore della res, poi nell’acquirente.
Posto che l’acquirente subentra in tutti i diritti e gli obblighi correlati alla prosecuzione del rapporto di locazione, occorre interrogarsi – come nella fattispecie in esame – sulla sorte della garanzia personale che insiste sulla res alienata nei confronti del nuovo locatore acquirente.
Vi è da chiarire, come altro tipico esempio di elemento accessorio al contratto di locazione è senza dubbio l’obbligo di restituzione del deposito cauzionale, caratterizzato dal diritto di sequela, che si trasferisce unitamente all’immobile.[2]
Relativamente all’obbligazione sempre accessoria della garanzia personale fideiussoria, la Corte si è posta tale interrogativo fermo restando che il debito principale non sia scaduto e che la fideiussione si protragga per la stessa durata della locazione, salvo diversa volontà negoziale o causa idonea a giustificare un recesso anticipato[3].
Nel caso di specie, non essendo reputato applicabile il limite generale alla surrogazione rappresentato dall’intrasmissibilità della situazione giuridica soggettiva e dell’intuitu personae, è presupposto che le garanzie, comprese quelle personali, sono accessori del credito principale e tendenzialmente ne seguono le sorti, in ossequio al brocardo accessorium sequitur principale, la corte ha stabilito le regole principali concernenti il principio di accessorietà – in specie gli articoli 1939, 1941, 1942, 1945 c.c. – si è poi soffermata sull’art. 1263 comma 1 c.c., per cui le garanzie personali e reali sono trasferite dal cedente al cessionario per effetto della cessione, realizzandosi il trasferimento anche se non menzionato nell’atto di cessione in forza della medesima causa che giustifica la trasmissione del credito. L’art. 1204 comma 1 c.c., dalla sua, con riferimento al pagamento con surrogazione, stabilisce che il subingresso del solvens dei diritti del creditore ha effetto anche verso i terzi che abbiano prestato garanzia per il debitore.
L’accessorietà propria del contratto di fideiussione, comunque, trova attenuazione in tre norme (che nel caso di specie non si applicano) – gli articoli 1955, 1956 e 1957 c.c.[4] – permeate ad un criterio di equità, posto che il fideiussore risponde di un debito proprio ma collegato a vicende altrui, sulle quali non può incidere e, pertanto, allorquando il rapporto subisca interferenze pregiudizievoli per il fideiussore che dipendano dal creditore garantito, è corretto che sia quest’ultimo a subirne le conseguenze e non il garante.
Gli Ermellini hanno proceduto con la disamina del perimetro applicativo dell’art. 1602 c.c. per stabilire qualora, in ragione della vendita del bene locato, il nuovo proprietario acquisti per effetto della surrogazione operante ex lege, sia il credito nei confronti del debitore principale sia quello verso il fideiussore.
Ebbene, sostiene la Corte che il generale principio di accessorietà sia particolarmente “forte” proprio in tema di fideiussione: diverse sono le norme del Codice civile che sanciscono, ad esempio, l’invalidità della fideiussione in presenza dell’invalidità dell’obbligazione principale (art. 1939 c.c.) e, in particolare, il trasferimento automatico delle garanzie personali e reali dal cedente al cessionario per effetto della cessione (art. 1263 c.c.).
Tutti questi dati normativi, oltre all’applicazione dei più generali principi del nostro ordinamento, sembrerebbero far propendere per una evidente successione della fideiussione assieme al contratto di locazione in tutti i casi di vendita della cosa locata.
Nonostante, dunque, la generale applicabilità del principio di accessorietà in tema di fideiussione, confermata da diverse norme codicistiche, la Corte ritiene che il dato normativo fondamentale da cui prendere le mosse resti l’art. 1602 c.c., del quale occorre stabilire una volta per tutte il perimetro applicativo, ritenuto come nella fattispecie in esame non hanno operato le richiamate cause di estinzione speciale della fideiussione (art. 1955 e segg.ti), né sono intervenute le cause di scioglimento derivanti dal diritto comune dei contratti.
Tuttavia, a parere della Corte di Cassazione, non vi è una risposta univoca all’interrogativo concernente la dipendenza della garanzia fideiussoria dal contratto di locazione[5], mentre assumono estrema rilevanza le specificità del caso concreto in punto di “obbligo, di credito garantito, di posizione del terzo garante che non sia debitore, alle connesse relazioni a più lati”.
Prescindendo dalla genesi della garanzia personale, che può essere assunta spontaneamente dal garante o in adempimento di un obbligo gravante sul debitore, la Terza Sezione ha rilevato come la fideiussione intercorra esclusivamente tra fideiussore e creditore, restandone escluso il debitore, salva comunque la possibilità di diverse intese tra le parti[6].
L’obbligo di garanzia personale è riconducibile alla fideiussione solamente qualora il garante assuma un ruolo vicario del debitore principale nell’adempimento dell’obbligazione individuata e, se non identica, perlomeno analoga a quella del debito garantito.
Se, invece, l’obbligazione del garante consiste nel garantire che il creditore, stipulando il contratto principale, non abbia a patir danni, non è ravvisabile l’istituto fideiussorio bensì una funzione assicurativa che si innesta su quella di garanzia[7]. In tal caso, il contratto di garanzia difetta di quell’accessorietà tipica dell’istituto fideiussorio e, pertanto, non è trasferibile a terzi. La successione nel rapporto di locazione, conseguentemente, in assenza di un accordo tra le parti non implicherebbe il subentro dell’acquirente nel contratto di garanzia.
La Corte offre dunque all’interprete alcuni importanti criteri per distinguere le diverse tipologie di garanzia creditoria prestata e dai quali prendere le mosse quando si voglia stabilire l’an della trasmissibilità ex lege di una fideiussione:
In primo luogo occorre distinguere tra fideiussione tipica e fideiussione atipica:
a) se la garanzia personale riguarda unicamente l’obbligazione di pagamento del canone di locazione, quale prestazione specificamene individuata, essa è assimilabile ad una fideiussione tipica;
b) al contrario, quando il creditore stipula con un terzo un contratto che obbliga quest’ultimo a tenerlo indenne dalle conseguenze del mancato adempimento delle prestazioni gravanti sul debitore principale, nel contratto non sono riconoscibili i tratti della fideiussione tipica, essendo l’obbligazione del garante non quella di garantire l’adempimento di una obbligazione specificamente determinata, ma quella di garantire che il creditore, stipulando il contratto principale, non avrà a patire danni, sicché una funzione assicurativa si innesta su una funzione di garanzia.
In tale ultimo caso la conseguenza da trarre dalla natura atipica della fideiussione sarebbe l’intrasferibilità del contratto di garanzia a terzi insieme con il contratto di locazione, poiché difetterebbe il requisito dell’accessorietà. Dunque, la successione in un rapporto di locazione a latere locatoris non comporterebbe anche la successione nel contratto di garanzia di cui era parte il precedente locatore e la cui stipula era prevista nel contratto di locazione a favore di quest’ultimo.
La Corte ha evidenziato poi come un conto è che il garante assuma su di sé la stessa obbligazione del debitore principale verso il creditore, un altro che si accolli unilateralmente il rischio dell’obbligazione principale o addirittura che estrometta il debitore principale. In tale ipotesi il locatore otterrebbe una prestazione vantaggiosa non in virtù di un affiancamento tra contratto nuovo e quello già esistente di locazione, bensì grazie ad una modificazione passiva del rapporto obbligatorio per cui il debitore principale sarebbe sostituito e non affiancato da un garante[8].
In definitiva, veniva chiarito come solo un contratto di fideiussione c.d. tipica può seguire le sorti del contratto principale. Tale condizione, tuttavia, è necessaria ma non ancora sufficiente per stabilire la piena trasmissibilità della fideiussione unitamente al contratto principale di locazione.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligazione fideiussoria può presentarsi sia come parte integrante del contratto di locazione, essendovi inserita in veste di clausola contrattuale, sia in forma di autonomo contratto funzionalmente collegato a quello locativo.
Tale distinzione assume estrema rilevanza ai fini della formulazione del principio di diritto qui in commento poiché, qualora ci si trovi di fronte ad una clausola fideiussoria inserita in un contratto di locazione, trova certamente applicazione l’art. 1602 c.c. e dunque l’acquirente della res, subentrato ex lege nel contratto di locazione, non può essere considerato un terzo ma diviene automaticamente parte della fideiussione.
Di contro, diversamente deve ritenersi nell’ipotesi in cui l’obbligazione fideiussoria rappresenti l’oggetto di un contratto a sé, autonomo[9] e collegato a quello di locazione[10].
La Suprema Corte ha infatti rilevato che in tali ipotesi, essendo l’accessorietà caratterizzante la garanzia personale accompagnata dall’autonomia del contratto di fideiussione, e assumendo la posizione per cui il tale contratto mantiene una propria specifica causa e non assuma una causa per relationem, deve derivarsi che i due contratti, di locazione e di fideiussione, sono connessi e non fusi tra loro, e di conseguenza che il rapporto tra creditore e fideiussore e quello tra creditore e debitore siano reciprocamente estranei, benché accessori.
Nella pronuncia in esame è stato poi evidenziato come l’operatore del diritto, guardando all’accessorietà che caratterizza la garanzia, non possa trascurare l’autonomia del contratto di fideiussione rispetto all’obbligazione garantita.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito a più riprese che nel rapporto fideiussorio non sono coinvolte le parti del contratto di locazione ma il locatore ed il terzo fideiussore[11]: così, “la domanda proposta dal fideiussore del fallito nei confronti del soggetto garantito e la riconvenzionale eventualmente proposta dal garantito nei confronti del garante non hanno ad oggetto crediti concorsuali, poiché riguardano rapporti intercorrenti tra soggetti terzi rispetto al fallito[12]” e “la relazione di accessorietà dell’obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale non esclude la reciproca autonomia delle due obbligazioni e si traduce sul piano processuale nell’inconfigurabilità del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore principale e fideiussore”[13].
L’accessorietà che lega il contratto di garanzia a quello principale determina un’intersezione dei due negozi e non una loro fusione, giacché le due obbligazioni, seppur collegate, mantengono una propria individualità. L’individualità è sia soggettiva, poiché come già ricordato il fideiussore è soggetto estraneo al rapporto su cui insiste la garanzia, sia oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa e uniforme, mentre l’obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione per cui continuano a vigere le regole normali[14].
3.Le garanzie personali sono accessorie del credito: l’elemento di discremen.
La pluralità di orientamenti inerenti la corretta accezione dell’accessorietà risente delle discordanti tesi sulla causa del contratto di fideiussione.
Infatti, qualora si assuma a premessa del ragionamento che la fideiussione ha una sua causa specifica e non determinata per relationem dal negozio principale, l’accessorietà deve essere intesa alla stregua di una connessione giuridica tra il contratto di garanzia e quello principale, che origina una combinazione tra i negozi e non una fusione tra di essi, e in cui il rapporto tra creditore e fideiussore e rapporto tra creditore e debitore rimangono estranei benché accessori.
Se il negozio fideiussorio ha una propria causa, non generica o da specificare con riferimento ad una fonte estrinseca che valga a conferire all’interesse delle parti del negozio la necessaria compiutezza, tale causa è tipica e vale a distinguere la fideiussione da altri istituti a causa esterna. Tanto vale fermo restando l’innegabile riferimento del negozio di garanzia ad un’altra obbligazione alla cui attuazione è comunque funzionalmente orientato.
Il discrimine appare dunque rappresentato dall’adesione o meno all’orientamento per cui il negozio fideiussorio ha una causa a sé stante rispetto al contratto di locazione cui si accompagna, una causa già pregna di un proprio significato rappresentato dall’interesse delle parti alla costituzione della garanzia personale.
La causa del contratto di fideiussione presuppone certamente il riferimento ad un’obbligazione esterna. Gli Ermellini, al riguardo, hanno però rilevato come non tutte le ipotesi in cui un negozio rinvia ad un altro comportano la totale immissione del secondo nel primo. Così, l’art. 1936 c.c. opera un rinvio al debito principale non indicando l’assenza di autonomia causale nell’attribuzione di garanzia, bensì una relativizzazione della garanzia stessa in ottica di favor fideiussoris.
La Terza Sezione non tralascia di specificare come la questione di rilievo non sia tanto l’accessorietà intesa come collegamento tra situazioni giuridiche soggettive, in specie tra l’obbligazione principale e quella del garante (un concetto di per sé pacifico), ma piuttosto il collegamento tra contratto di locazione e fideiussione in termini di operazione economica che le parti intendono realizzare. In altre parole, il creditore potrebbe essere indotto a stipulare il contratto proprio perché confida nella garanzia personale rilasciata dal terzo fideiussore.
Viene così puntualizzato che tanto il collegamento occasionale appartiene alla teoria del documento giuridico più che alla teoria della connessione tra i negozi, quanto il collegamento necessario (definito anche legale o tipico) non riguarda la connessione tra i negozi bensì, piuttosto, la tecnica di costruzione della fattispecie, risolvendosi del resto in un problema di interpretazione della norma alla fonte.
Il collegamento tra contratto di locazione cui origina il debito principale e contratto di fideiussione non esprime quindi un nesso economico o di scopo tra le parti, né una finalità comune e ulteriore rispetto a quella che i contraenti perseguirebbero laddove i contratti fossero separati, così come non implica l’applicazione del principio simul stabunt simul cadent.
Comunque, per quanto l’unitarietà del documento negoziale non consente di trarre conclusioni in ordine ricorrenza del collegamento ovvero ai suoi effetti, risolvendosi di norma solamente in un dato occasionale espressivo di una pluralità di distinte dichiarazioni negoziali, in forza dell’autonomia che caratterizza il contratto di fideiussione rispetto al contratto di locazione cui si riferisce, la Corte di Cassazione, nel caso di specie sulla base dell’interpretazione del dato letterale e dei fatti di causa, ha escluso che per l’obbligazione di garanzia possa operare la surrogazione prevista all’art. 1602 c.c., salvo che sia espressamente convenuto con il fideiussore oppure, come già accertato, che l’obbligazione fideiussoria sia parte integrante del contratto di locazione perché inserita in una sua clausola. Se così non è, la sostituzione del creditore originario con il nuovo proprietario avvenuta ai sensi dell’art. 1599 c.c. determina una novazione dal lato attivo nel rapporto fideiussorio.
Gli Ermellini hanno dunque ribadito che il contratto di fideiussione, seppur funzionalmente accessorio e collegato a quello di locazione, mantiene una propria autonomia morfologica e strutturale[15], per cui rimane una netta distinzione tra i due rapporti. La natura e funzione del contratto di fideiussione richiede un nesso “di base oggettiva” tra i contratti, mentre nessun rilievo giuridico assume la circostanza che sia la volontà delle parti a porre in essere concretamente la fattispecie negoziale.
Il fideiussore deve quindi eseguire la propria prestazione in forza di un titolo accessorio ma autonomo rispetto a quello che governa le sorti del debitore principale e, adempiendo, soddisfa un obbligo proprio e non altrui.
In definitiva, quindi, dall’analisi in combinato disposto degli artt. 1599 e 1602 c.c. a parere della Terza Sezione emerge come colui che acquista una res locata subentri ex lege all’originario locatore anche nell’obbligazione di garanzia di cui quest’ultimo era beneficiario solamente se tale obbligazione costituisca una clausola del contratto di locazione e non sia venuta meno per espresso accordo delle parti originarie.
Ed è proprio questo “il rimprovero” che gli ermellini muovono alla Corte d’appello, in quanto non ha tenuto correttamente in considerazione che attraverso l’interpretazione ex articolo 1367 c.c. del contratto di locazione, la fideiussione rappresentava diretta conseguenza di esso e da esso derivava. “sorta esclusivamente per dare esecuzione al rapporto principale, tanto più che l’hanno rilasciata i soci dell’obbligata principale”.
Da ultimo, non dev’essere tralasciata la disamina operata sull’istituto fideiussorio, in particolare sulla relazione di accessorietà ed autonomia che lo lega al contratto collegato. Autorevole dottrina, d’altronde, concorda con la pronuncia in esame nel ritenere che l’obbligazione fideiussoria non coincida necessariamente con l’obbligazione garantita giacché, nonostante la validità della garanzia sia condizionata dalla validità dell’obbligazione garantita, il fideiussore rimane un soggetto terzo alle vicende del rapporto garantito e l’obbligazione fideiussoria non coincide necessariamente con l’obbligazione garantita[16]. Così, rimane nella piena disponibilità del fideiussore e del creditore limitare l’onere e i benefici della garanzia stessa.
[1] Cass., sentenza 13 luglio 2018, n. 18536.
[2] Cass. civ. 11.10.2013 n.23164
[3] Cass., sentenza 26 novembre 2014, n. 25179.
[4] In particolare, l’articolo 1955 c.c. dispone una sanzione a carico del creditore che abbia reso inattuabile il diritto di surrogazione del fideiussore; l’articolo 1956 c.c. libera il fideiussore per un’obbligazione futura, ove il creditore sia venuto meno al suo obbligo di comportarsi in buona fede; l’articolo 1957 c.c. tutela il fideiussore contro l’incertezza derivante dal ritardo nell’esercizio del diritto del creditore che ha l’onere di agire tempestivamente per non perdere la garanzia fideiussoria.
[5] Il contratto di locazione è l’unico da cui il terzo acquirente acquista diritti e obblighi da rispettare ai sensi dell’art. 1602 c.c., come previsto dalla Cass., sentenza 16 marzo 1955, n. 776.
[6] Ex pluribus la Corte richiama la Cass., sentenza 5 luglio 2004, n. 12279.
[7] A titolo di esempio, limitando l’esame al contratto di locazione, qualora non venga garantita solo l’obbligazione di pagamento del canone ma anche l’adempimento di altre obbligazioni assunte con il contratto, come quella di eseguire lavori di adeguamento della res locata, di risarcire eventuali danni derivanti dall’esecuzione del contratto, danni subiti per omessa manutenzione, o ancora danni derivanti dal ritardo nel rilascio dell’immobile.
[8] Cass., sentenza 20 febbraio 1982 n. 1081; Cass., 26 novembre 2009, n. 24891.
[9] Nessun dubbio deve residuare in ordine all’autonomia del contratto di fideiussione, tanto che giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che la relazione di accessorietà dell’obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale non esclude la reciproca autonomia delle due obbligazioni, traducendosi sul piano processuale nell’inconfigurabilità del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore principale e fideiussore (Cass., 17 luglio 2002, n. 10400)- Così, in materia di eccezioni che il fideiussore può opporre al creditore, non si trovano solamente quelle che attengono all’obbligazione principale, ma anche al rapporto di garanzia: il fideiussore citato in giudizio dal creditore unitamente al debitore principale per l’adempimento può così opporgli non solo le eccezioni opponibili dal debitore principale, ma anche quelle fondate sii rapporti personali con il creditore, potendo ad esempio far valere in compensazione un proprio credito nei suoi confronti (Cass., sentenza 23 novembre 2001, n. 14861). Inoltre, va notato come nel rapporto fideiussorio non siano coinvolte le parti del contratto di locazione bensì il locatore ed il terzo fideiussore (ex multis, Cass., 22 maggio 2020, n. 9456).
[10] Si tratta, in specie, di un collegamento genetico (Cass., sentenza 07 marzo 2017, n. 5612). Sull’autonomia del contratto di fideiussione rispetto al contratto di locazione, si veda la Cass., sentenza 22 maggio 2020, n. 9456 e la Cass., 19 dicembre 2017, n. 30409.
[11] Cass., sentenza 22 maggio 2020, n. 9456; Cass., sentenza 8 novembre 2019, n. 28827; Cass., sentenza 13 febbraio 2009, n. 3525.
[12] Cass., sentenza 9 luglio 2005, n. 14468.
[13] Ex pluribus Cass., sentenza 17 luglio 2002, n. 10400.
[14] Apripista in tal senso è stata la Cass., sentenza SS. UU. 5 febbraio 2008, n. 2655, poi seguita da copiosa giurisprudenza conforme.
[15] In tal senso la Cass., sentenza 08 novembre 2019, n. 28827.
[16] FRATINI, Le garanzie reali, pag. 218.
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