16 Luglio 2024

Le Sezioni Unite si pronunciano sulla quantificazione degli interessi legali in caso di mancata specificazione da parte del giudice della cognizione

di Emanuela Ruffo, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. Un., 07/05/2024, n. 12449, Pres. D’Ascola, Est. Scoditti

Interessi legali – mancata specificazione del giudice nel titolo esecutivo

[1] Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Disposizioni applicate

art. 1284 c.c.

CASO

Una società ha proposto avanti il Tribunale di Milano opposizione al precetto, notificato sulla base di sentenza emessa dal medesimo Tribunale, denunciando l’erroneo calcolo degli interessi dal momento in cui era stata proposta domanda giudiziale, nonostante il titolo esecutivo giudiziale non recasse la condanna al pagamento degli stessi con la decorrenza indicata e il credito riconosciuto dal titolo giudiziale escludesse l’applicazione dell’art. 1284, comma 4 c.c., trattandosi di credito risarcitorio ai sensi dell’art. 2049 c.c.

Il Tribunale adito ha disposto rinvio pregiudiziale degli atti ai sensi dell’art. 363bis c.p.c. per la risoluzione della seguente questione di diritto: “se in tema di esecuzione forzata – anche solo minacciata – fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di “interessi legali” o “di legge” ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all’art. 1284 primo comma c.c. o – a partire dalla data di proposizione della domanda – possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto articolo”.

SOLUZIONE

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione enunciano il seguente principio di diritto: “Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

QUESTIONI

La sentenza in commento affronta il tema della quantificazione degli interessi legali in caso di mancata specificazione nel titolo esecutivo e, di conseguenza, del criterio interpretativo del giudice dell’esecuzione.

La quantificazione degli interessi legali è disciplinata dall’art. 1284 c.c. che recita come segue: “1. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. 2. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. 3. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. 4. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 5. La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale”.

Le Sezioni Unite sono chiamate ad esprimere un principio di diritto sulla questione in esame, posto che sussistono due diversi orientamenti giurisprudenziali sul punto.

Un primo orientamento sostiene che, in presenza di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di «interessi legali» o «di legge», si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all’art. 1284, comma 1, in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale, atteso che l’applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dalla disposizione citata, presuppone l’avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, ed ove dal titolo non emerga un siffatto accertamento non è consentita l’integrazione in sede esecutiva, ma è esperibile soltanto il rimedio dell’impugnazione (cfr. Cass. 27 settembre 2017, n. 22457, Cass. 23 aprile 2020, n. 8128; Cass. 25 luglio 2022, n. 23125; Cass. 14 luglio 2023, n. 20273; Cass. 4 agosto 2023, n. 23846).

Vi è tuttavia un altro indirizzo, secondo cui la formula dei commi 4 e 5 dell’art. 1284 è chiara nel predeterminare la misura degli interessi legali, nel caso in cui il credito venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio anche arbitrale, senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza (cfr. Cass. 20 gennaio 2021, n. 943; Cass. 23 settembre 2020, n. 19906; Cass. 12 novembre 2019, n. 9212; Cass. 25 marzo 2019, n. 8289; Cass. 7 novembre 2018, n. 28409).

La Corte muove la propria argomentazione dal presupposto per cui il giudice dell’esecuzione non ha poteri di cognizione rispetto al titolo esecutivo giudiziale, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un’attività di interpretazione (latu sensu, perché svolta in sede esecutiva) e non di integrazione. Tale primo assunto impedirebbe pertanto al giudice dell’esecuzione di “modificare” quanto indicato nel titolo esecutivo.

Ciò premesso, le Sezioni Unite hanno osservato che l’art. 1284 comma 4 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l’effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l’altra è integrata da ulteriori presupposti, che devono tuttavia essere accertati nel merito.

La relativa autonomia della fattispecie produttiva degli interessi di cui al quarto comma dell’art. 1284 c.c. fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei relativi presupposti applicativi dell’art. 1284, comma 4.

Con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La controversia, sul punto, per il generale obbligo del giudice di provvedere sulla domanda, deve essere risolta con uno specifico accertamento giurisdizionale.

Sulla base di queste premesse, la Suprema Corte giunge ad affermare che se il titolo esecutivo nulla accerta in merito, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio. Il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell’interpretazione della portata del titolo, deve così contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati.

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