Le Sezioni Unite e l’inammissibilità del ricorso straordinario avverso i provvedimenti di rigetto del concordato preventivo
di Pasqualina Farina Scarica in PDFCass. Sez. Un., 28 dicembre 2016, n. 27073; Pres. Rordorf, est. De Chiara.
Decreto di inammissibilità (o di revoca) del concordato preventivo – ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. – inammissibilità (l. fall., artt. 162, 173, 179, 180; Cost., art. 111, 7° comma)
[1] Il decreto con cui il tribunale, senza emettere sentenza di fallimento del debitore, dichiara inammissibile la proposta di concordato, ex art. 162, comma 2, l. fall. (anche a seguito della mancata approvazione ai sensi dell’art. 179, comma 1), ovvero revoca l’ammissione alla procedura concordataria, giusta l’art. 173 l.fall., non è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost., non avendo carattere decisorio.
CASO
La società debitrice ha proposto ricorso straordinario in Cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Verona, senza pronunciare il fallimento, ha dichiarato inammissibile, ex artt. 162, comma 2, e 179, comma 1, l. fall., la proposta di concordato preventivo per mancata approvazione da parte dei creditori.
La trattazione e la decisione del ricorso è stata affidata alle Sezioni Unite non solo per risolvere la questione dell’ammissibilità del rimedio ex art. 111, comma 7, Cost., in questa particolare fattispecie, ma anche per effettuare «una valutazione comparativa delle diverse ipotesi di cui agli articoli 162, 173, 179, 180 della legge fallim. in relazione alle diverse fattispecie concrete che, in assenza di dichiarazione di fallimento, potrebbero dar luogo al ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.», come rilevato dall’ordinanza (interlocutoria) del 23 febbraio 2016, n. 3472, pronunciata dalla Prima Sezione della Corte.
SOLUZIONE
Le Sezioni Unite hanno affermato che il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell’art. 162, comma secondo, l. fall. (anche per mancata approvazione della proposta, ex art. 179, comma primo, l. fall.) ovvero revoca l’ammissione alla procedura, ai sensi dell’art. 173, senza emettere la sentenza di fallimento, non è impugnabile ex art. 111, comma settimo, Cost., in quanto privo di carattere decisorio.
A ben guardare, la decisione disattende gli altri precedenti arresti sull’ammissibilità del ricorso, inclusi quelli più rigorosi che limitavano l’esperibilità del rimedio straordinario ai soli casi di carenza dei requisiti soggettivo e/o oggettivo e di diniego di giurisdizione (ipotesi, peraltro, difficilmente compatibili con il decreto di improcedibilità).
QUESTIONI
La decisione va condivisa. Il Collegio raggiunge questa soluzione comune a tutti i provvedimenti negativi resi dal tribunale fallimentare nella procedura di concordato preventivo, sia pure avvalendosi di percorsi logico argomentativi diversi in base alle tipologie di decreto prese in esame.
La premessa comune risiede nel fatto che il ricorso straordinario presuppone la c.d. decisorietà, intesa come particolare attitudine del provvedimento impugnato ad incidere sui diritti soggettivi, nonché la c.d. definitività, intesa come efficacia di giudicato in quanto il provvedimento non è più modificabile. Corollario di tale assunto è che il decreto di inammissibilità della proposta, seppur non soggetto a reclamo ex art. 162, comma secondo, l. fall., non può dirsi decisorio: chiude, infatti, un procedimento privo di carattere contenzioso. Ed infatti non v’è attuazione di sorta del principio del contraddittorio; si aggiunga che in difetto di una controversia risulta inidoneo ad incidere sui diritti soggettivi di parti contrapposte e, conseguentemente, al giudicato. La migliore riprova della correttezza del ragionamento seguìto dalla Corte è fornita dalla circostanza che, pur a voler ammettere un ipotetico ricorso straordinario, il contraddittore destinatario della notifica viene solitamente individuato dal ricorrente nel p.m. e nei creditori che hanno votato contro la proposta, senza considerare che la legittimazione passiva del p.m. sussiste nei limiti di cui all’art. 72 c.p.c., e che la formulazione dell’art. 162, comma secondo, l. fall., conduce ad individuare come contraddittore unicamente il debitore.
Parimenti viene escluso il rimedio di cui all’art. 111 Cost. della revoca dell’ammissione ex art. 173 l. fall. Sul punto i Giudici hanno opportunamente precisato che il procedimento – antecedente alla revoca – ha carattere contenzioso e quindi decisorio solo qualora siano state presentate istanze di fallimento. Di qui la logica conclusione che la revoca ex art. 173 ha natura decisoria solo se contestuale alla sentenza di fallimento; salvo precisare che, in quest’ultimo caso, l’impugnazione è quella prevista dall’art. 183 l.fall. ed il ricorso in Cassazione è, dunque, consentito solo nei confronti del provvedimento reso dalla corte di appello.
Discorso in parte diverso viene fatto per il decreto che chiude il giudizio di omologazione, conseguente all’approvazione della proposta di concordato, e che ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che il tribunale neghi o conceda l’omologa. In questo caso, osserva il Collegio, il giudizio ha carattere contenzioso, posto che l’art. 180 l. fall. prevede espressamente l’attuazione del principio del contraddittorio tra le parti, il commissario giudiziale e gli eventuali creditori dissenzienti in un’apposita udienza. Tuttavia, ad escludere la ricorribilità in Cassazione di tale provvedimento è la mancanza del requisito della definitività, stante la reclamabilità dello stesso in corte d’appello ex art. 183 l. fall. Correttamente, dunque, le Sezioni Unite limitano l’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. nei confronti del decreto della corte d’appello che conclude il giudizio di reclamo, analogamente a quanto previsto dall’art. 131 l. fall. per il concordato fallimentare.
Da ultimo non può trascurarsi che la soluzione accolta dalle Sezioni Unite, condivisibile da un punto di vista sistematico, riposa – sotto un profilo sostanziale – sulla circostanza che la domanda di concordato dichiarata improcedibile non preclude la riproponibilità, anche a diverse condizioni, del concordato preventivo, costituendo così un significativo impedimento alla natura cd. definitiva del decreto ex art. 179 l. fall.
Per approfondimenti sui precedenti della Corte, cfr.: Cass. 08 maggio 2014, n. 9998, in www.giustciv.com, con nota di M. Cordopatri; Cass., 25 settembre 2013, n. 21901, in www.ilcaso.it; Cass. 25 ottobre 2010, n. 21860, in Il fall., 2011, 167, con nota di Fabiani; Cass. 02 aprile 2010 n. 8186, Il fall., 321, 2011, con nota di Marelli. L’ordinanza interlocutoria è Cass. 23 febbraio 2016, n. 3472, in Il fall., 2016, 653 ss., con nota di Montanari. Per un’apertura delle Sezioni Unite all’ammissibilità del ricorso straordinario avverso l’ordinanza sul filtro in appello, cfr. la recente Cass., SS.UU., 2 febbraio 2016, n. 1914, in Corr. giur., 2016, 1125 ss. con nota di Tiscini; e in Giur. it., 2016, 1371, con nota di Carratta.