31 Gennaio 2017

Le Sezioni unite inquadrano il regime del lodo sulla questione di validità ed esistenza di una convenzione di arbitrato (rituale) e chiariscono il discrimine tra lodo parziale e lodo non definitivo

di Leo Piccininni Scarica in PDF

Cass., sez. un., 18 novembre 2016, n. 23463, sent. 

 Arbitrato – Lodo parziale – Lodo non defintivo – Impugnabilità immediata – Esclusione (art. 827 c.p.c.)

[1] Il lodo che risolve la questione di validità ed esistenza di una convenzione di arbitrato rituale senza definire il giudizio non è immediatamente impugnabile. 

 CASO

[1] In una controversia arbitrale il collegio pronunciava un lodo con il quale affermava la sussistenza del proprio potere decisorio nel merito, respingendo un’eccezione di inesistenza del patto compromissorio. Il procedimento arbitrale proseguiva senza che quel lodo venisse impugnato. La controversia veniva poi risolta con un lodo definitivo, impugnato per nullità.

Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo e nel successivo giudizio di cassazione si discuteva del regime di impugnazione del lodo che, senza definire il giudizio, si era pronunciato sulla questione di inesistenza della convenzione arbitrale.

La parte ricorrente per cassazione lamentava sul punto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 827, comma 3, e dell’art. 279, comma 2, c.p.c., considerando il tema dell’esistenza di una valida convenzione arbitrale come l’oggetto di una questione di merito suscettibile di autonoma risoluzione con lodo parziale immediatamente impugnabile, a pena di decadenza.

Rilevato un contrasto di orientamenti sulla questione, la prima sezione civile della Corte, con ordinanza interlocutoria Cass. 21 gennaio 2016, n. 1082, ne chiedeva la rimessione alle Sezioni unite .

 SOLUZIONE

[1] Le Sezioni unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: il lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell’art. 827, comma 3, c.p.c., è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c., sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l’intero giudizio. Non sono viceversa immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari (senza definire il giudizio: è implicito).

In forza di tale principio, dopo aver qualificato la questione concernente l’esistenza o la validità di una convenzione arbitrale come una questione pregiudiziale di rito, la Corte ha respinto per infondatezza il motivo di ricorso per cassazione proposto sul punto.

 LE QUESTIONI

[1] Con la sentenza in esame la Cassazione a sezioni unite affronta espressamente due temi.

La Corte anzitutto si domanda se la questione inerente alla valida esistenza di una convenzione arbitrale involga un tema processuale o di merito. Il contrasto sul punto, ad avviso delle Sezioni unite, è residuale: tale questione ha indole processuale, attesa la natura dell’arbitrato quale “equivalente giurisdizionale”. Siffatto inquadramento del tema appare in effetti piuttosto consolidato, almeno finché ci si riferisca all’arbitrato rituale, come nella specie. Per una più articolata ricostruzione dell’argomento, cfr. Izzo, La convenzione arbitrale nel processo. Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013.

Meno perspicua, sul punto, risulta peraltro la digressione con cui la Corte spiega che l’ascrizione al rito o al merito di una questione non è immanente, ma dipende anche dalla prospettiva di giudizio in cui ci si colloca, giacché una norma che regola un’attività processuale può anche fungere da criterio di giudizio. Ferma la premessa teorica, giova infatti precisare che quando la norma processuale assurge a parametro di decisione, essa, pur assumendo una diretta inerenza al “merito” di una questione processuale, non acquisisce tuttavia, ipso facto, una coloritura sostanziale idonea a riflettersi sul rapporto controverso.

Per un secondo verso – introducendo l’oggetto del principio di diritto enunciato – la Corte segna nettamente il discrimine concettuale e applicativo tra il lodo che risolve alcune questioni senza definire il giudizio arbitrale, non immediatamente impugnabile, e il lodo che decide parzialmente il merito, immediatamente impugnabile. Lo schema al quale la Corte riconduce la distinzione è lo stesso delineato negli artt. 360, comma 3, e 361, comma 1, c.p.c.: il lodo parziale di merito è quello di condanna generica o quello che statuisce su alcune delle domande senza definire il giudizio. Ogni pronuncia su questione resa senza concludere la lite è invece oggetto di lodo non definitivo. Il distinto regime di impugnazione per le due tipologie di lodo consegue automaticamente, in forza dell’art. 827, comma 3, c.p.c.

Tale ricostruzione risulta in linea con l’assetto normativo vigente; e può anzi apparire sorprendente che per pervenire ad un simile esito ricognitivo sia stato necessario sollecitare le Sezioni unite. Alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità rivelano peraltro oscillazioni interpretative (talora concernenti proprio la questione di validità della convenzione di arbitrato) che la decisione in esame dovrebbe sopire. Si ponevano in linea con la pronuncia in commento già Cass. 24 luglio 2014, n. 16963, Foro it., 2015, I, 4001, e Cass. 26 marzo 2012, n. 4790, id., Rep. 2012, voce Arbitrato, n.178 ; contra, però, Cass. 6 aprile 2012, n. 5634, in Riv. arbitrato, 2014, 133.

La Corte precisa infine che le questioni che costituiscono oggetto di lodo non definitivo possono essere pregiudiziali di rito o preliminari di merito. L’inciso, nella sua semplicità, serve a chiarire che l’attinenza al merito di singole questioni non vale a rendere “parziale” il lodo che le risolve senza definire il giudizio.

Quanto alle questioni pregiudiziali di merito, invece, se ai sensi dell’art. 819 c.p.c. gli arbitri vi si pronunciano con efficacia di giudicato, su domanda di una o di tutte le parti, senza definire il giudizio, il lodo è senz’altro parziale (perché recante, appunto, una decisione su domanda). Negli altri casi, in cui la questione pregiudiziale di merito può essere conosciuta incidenter tantum, teoricamente non occorre che per risolverla gli arbitri emettano un lodo ad hoc: ove ciò accadesse, tuttavia, il lodo emanato sulla questione pregiudiziale di merito senza efficacia di giudicato sarebbe da considerarsi non definitivo, con ogni conseguenza quanto al regime di impugnazione.