Le Sezioni Unite: incombe sul creditore opposto l’onere di promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ulteriori riflessioni
di Angela Martire Scarica in PDFCassazione SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19596, Pres. Mammone – Est. Cirillo
[1] Opposizione a decreto ingiuntivo – Esperimento della mediazione obbligatoria – Onere in capo al creditore opposto – Sussiste – Conseguenze in caso di inerzia – Improcedibilità del giudizio – Revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, 1° comma bis, D.lgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato 1° comma bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
L’ârret delle Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 19596 del 18.09.20, è scaturito dalla necessità di delineare gli oneri in capo alle parti opponente ed opposta e di stabilire gli effetti del mancato assolvimento, nell’ambito del rapporto consequenziale tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il procedimento di mediazione obbligatoria, alla quale sono assoggettate le controversie in applicazione del disposto di cui all’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010.
Le Sezioni Unite, dirimendo le contrapposte tesi di cui si è fatta portavoce la Sez. III Civ. con l’ordinanza interlocutoria n. 18741 del 12.07.19, si è pronunciata in relazione:
- alla parte onerata dell’attività propulsiva della mediazione obbligatoria, successivamente alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, individuando nel creditore opposto, quale attore in senso sostanziale nell’ambito dell’opposizione ex art. 645 c.p.c., il soggetto sul quale incombe l’onere di dare avvio al procedimento di mediazione, avendo interesse a conseguire il positivo accertamento dei diritti soggettivi a fondamento del provvedimento giurisdizionale ottenuto in sede monitoria;
- alle conseguenze del mancato esperimento della mediazione per inerzia della parte opposta a ciò tenuta, enucleate nella declaratoria di improcedibilità del giudizio (monitorio e di opposizione), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, impregiudicata la facoltà per il creditore di depositare un nuovo ricorso per ingiunzione.
CASO
Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Treviso in accoglimento del ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. proposto da un istituto di credito per il pagamento della somma di € 88.751,46, quale saldo debitore di conto corrente, gli ingiunti proposero opposizione lamentando l’applicazione di interessi usurari nell’ambito del rapporto contrattuale intercorso con la banca e formulando, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento del danno.
Delle pretese avversarie veniva chiesta l’integrale reiezione da parte della banca ingiungente all’atto della propria costituzione nell’instaurato giudizio ex art. 645 c.p.c. avanti il Tribunale di Treviso che, all’esito della prima udienza, emetteva l’ordinanza del 14.02.2016 con la quale concedeva la parziale provvisoria esecuzione del decreto opposto ed assegnava il termine di quindici giorni per l’introduzione del procedimento di mediazione, costituente condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di contratti bancari.
Tuttavia nessuna delle parti presentava domanda di mediazione ed il Tribunale di Treviso, con sentenza del 29.12.2016, ritenendo che il relativo onere incombesse sulla parte opponente, dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione e della domanda riconvenzionale svolta per mancato esperimento della mediazione, assumendo altresì l’esplicarsi degli effetti di cui all’art. 647 c.p.c. con la dichiarata definitività del decreto ingiuntivo passato in giudicato.
Avverso la decisione emessa dal giudice di prime cure, in adesione al precedente della giurisprudenza di legittimità rappresentato dalla sentenza n. 24629/2015, veniva proposto appello dagli originari opponenti debitori avanti la Corte d’Appello di Venezia che, con ordinanza del 20.07.2017 ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., dichiarava l’inammissibilità del gravame, confermando integralmente l’impugnata sentenza in condivisione dei principi espressi nella pronuncia di legittimità ivi richiamata.
Nell’auspicio di una riforma delle statuizioni contenute nelle pronunce di merito, doppiamente conformi – seppure rientranti appieno nella querelle in essere che aveva portato all’alternanza di decisioni di analogo tenore rispetto ad altre diametralmente opposte -, gli appellanti proponevano ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 5 d.lgs. n. 28/2010.
Segnatamente i ricorrenti sostenevano che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte veneta nell’impugnato provvedimento, l’onere di presentare la domanda di mediazione incombesse sull’opposto creditore che aveva proposto la domanda di ingiunzione, in quanto attore sostanziale, e che le conseguenze dell’inerzia di questi si riverberassero sul decreto ingiuntivo determinandone la caducazione e conseguente revoca stante il verificarsi dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità.
L’istituto bancario resisteva con controricorso.
La Terza Sezione Civile della Suprema Corte, con l’ordinanza interlocutoria n. 18741 del 12.07.19 sopra citata, rimetteva gli atti al Primo Presidente ai fini di una valutazione sulla necessità di sottoporre il ricorso all’esame delle Sezioni Unite, stante la particolare rilevanza e complessità della questione trattate.
SOLUZIONE
Le Sezioni Unite non hanno condiviso le argomentazioni fondanti le conformi pronunce dei giudici di merito di primo e secondo grado, così discostandosi dall’orientamento espresso in subiecta materia dalla richiamata sentenza della Terza Sez. Civ. n. 24629/2015 e, al fine di dirimere il contrasto originato dal silenzio sulla vexata questio della legge introduttiva dello strumento deflattivo della mediazione, che ha alimentato l’ampio dibattito giurisprudenziale ed il contributo giunto sul tema dalla dottrina più accreditata, la Suprema Corte ha introdotto il principio di diritto di cui alla massima su riportata.
QUESTIONI
L’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite fornisce un’interpretazione costituzionalmente orientata, sostenuta da “argomenti di carattere testuale, logico e sistematico”.
Le considerazioni che si attagliano al caso in esame, per quanto attiene all’onere di promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, muovono innanzitutto dalla disamina di talune disposizioni normative contenute nel d.lgs n. 28/2010, a partire dall’art. 4, comma 2, che indica gli elementi che l’istanza di mediazione deve contenere, ovverossia: “l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa”.
Al riguardo, la Suprema Corte rileva come sia l’attore, nelle vesti di creditore opposto, a dover chiarire l’oggetto e le ragioni della pretesa, ritenendo a ciò escluso il convenuto, quale debitore opponente, che subisce l’avversa iniziativa processuale seppure in sede monitoria.
Lo stesso dicasi in riferimento al richiamato disposto di cui all’art. 5, comma 1-bis, atteso che – a pena di improcedibilità della domanda giudiziale – l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione nelle controversie aventi ad oggetto le materie ivi tassativamente elencate si pone a carico dell’attore che, nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., è rappresentato per l’appunto dal creditore opposto.
Altro dato normativo ritenuto significativo è rappresentato dal disposto di cui all’art. 5, comma 6, a mente del quale “dal momento dalla comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”. Com’è noto, di tale effetto si avvantaggia parte attrice di talché, alla stregua del collegamento di tale previsione con gli artt. 2943 e 2945 c.c., non è ricollegabile l’interruzione della prescrizione ad una iniziativa del debitore laddove nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il soggetto opponente è propriamente rappresentato dal debitore ingiunto, nella veste sostanziale di convenuto.
Sostiene la Corte che è possibile, dunque, trarre una prima conclusione di carattere testuale dall’interpretazione ermeneutica delle tre norme richiamate, rivelatesi univoche nel ricondurre in capo al creditore opposto, quale attore sostanziale, l’onere di dare avvio alla mediazione.
Le ulteriori ragioni di ordine logico e sistematico a supporto della decisione in commento, si focalizzano sulla bifasicità del procedimento di ingiunzione e sulla posizione processuale ivi assunta dalle parti, inversa in senso sostanziale.
Peraltro, l’obbligatorietà della mediazione attiene ad una fase successiva alla decisione sulle istanze di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, per quanto stabilito nella disposizione contenuta nell’art. 5, comma 4, lett. a) d.lgs. n. 28/2010, in forza del quale “il comma 1-bis ed il secondo comma non trova applicazione nei procedimenti ingiuntivi, ivi incluso il giudizio di opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Ritiene la Corte che dal tenore di tale ultimo dato normativo discenda il fatto che non rilevi un differimento del contradditorio, una volta che si sia instaurato il giudizio di opposizione e sia intervenuta la decisione circa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Sicché ciascuna delle parti assume il proprio ruolo processuale in senso sostanziale nel giudizio ordinario ex art. 645 c.p.c. e sarà di spettanza dell’opposto, quale attore titolare della pretesa creditoria, promuovere la procedura di mediazione.
Ciò in quanto è ormai pacifico (cfr. Cass. SS.UU. n. 19246/2010) che il procedimento d’ingiunzione è connotato da due fasi: la prima definita monitoria e/o sommaria e la seconda rappresentata dal giudizio a cognizione piena, instaurato con l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, e solo in quest’ultimo il giudice dell’opposizione compie un completo esame del rapporto giuridico controverso, non limitandosi alla verifica della sola legittimità del decreto ingiuntivo opposto.
Altri profili sistematici si deducono dal raffronto operato dalle Sezioni Unite tra le diverse conseguenze dell’inerzia in cui dovessero incorrere le parti, a seconda che si tratti dell’opponente o dell’opposto.
Si è molto discusso in dottrina e giurisprudenza su chi nell’ambito dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. abbia l’onere di promuovere la mediazione e, quindi, abbia interesse – in mancanza – ad evitare la conseguente declaratoria di improcedibilità. Tali tesi vengono pertanto richiamate nella sentenza in commento dove con chiarezza si delineano due possibili scenari:
- “se si pone l’onere in questione a carico dell’opponente e questi rimane inerte, la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo;
- se l’onere, invece, è a carico dell’opposto, la sua inerzia comporterà l’improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo;..”.
Difatti, le summenzionate conseguenze derivanti dall’eventuale comportamento inerte delle parti, si inseriscono nell’interpretazione precedentemente fornita su due fronti.
Da una parte[i], come pure sostenuto dalle sezioni semplici con la succitata sentenza n. 24629 del 2015 (disattesa dalle Sezioni Unite), si è ritenuto che fosse il debitore ingiunto a dover introdurre la mediazione, in quanto soggetto proponente l’opposizione quale giudizio a cognizione piena. Da ciò l’interesse dell’opponente al perfezionamento della condizione di procedibilità del giudizio incardinato, posto che diversamente ne sarebbe derivato il passaggio in giudicato ovvero l’irrevocabilità del decreto opposto.
Infatti, in applicazione del disposto ex art. 653, 1° comma 1, c.p.c., l’estinzione del processo di opposizione determina la cristallizzazione del decreto ingiuntivo.
Per contro, non è stata condivisa da tale orientamento l’ipotesi che incombesse sull’ingiungente opposto l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto ingiuntivo, ciò ponendosi in contrasto con la natura stessa del giudizio di opposizione rimesso alla libera scelta dell’ingiunto.
Pertanto, alla stregua di tale filone argomentativo, rivelatosi in precedenza maggioritario, l’espressione “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” contenuta nell’articolo 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 andava riferita alla improcedibilità dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. e non della domanda svolta in sede monitoria e consacrata nel decreto ingiuntivo, suscettibile quindi di acquisire autorità di giudicato e divenire irrevocabile, in caso di mancato avvio della mediazione ad opera dell’opponente.
Su un piano diametralmente opposto[ii] si colloca, invece, la tesi (sposata dalla sentenza in commento) secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che investe il giudice del potere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione, è il creditore opposto ad essere onerato dalla proposizione dell’istanza di mediazione, in quanto attore sostanziale avente interesse a conseguire il positivo accertamento del diritto monitoriamente azionato.
Mentre a carico del debitore opponente tale onere rimane configurabile limitatamente all’eventuale proposizione di domande in riconvenzione o chiamata di terzi.
Ciò posto, una eventuale condotta inerte del creditore opposto condurrebbe alla declaratoria di improcedibilità dell’azione monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, restando impregiudicata la possibilità di agire successivamente per l’ottenimento di un nuovo provvedimento monitorio.
Questa è la tesi cui mostra di aderire la sentenza in commento seppure entrambi i precitati orientamenti richiamino e si allineino a principi di derivazione costituzionale, come già sottolineato nell’ordinanza interlocutoria di remissione della questione alle Sezioni Unite.
La Suprema Corte, nel fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata, richiama il preminente principio contenuto nell’art. 24 della Costituzione, il quale prevede che “tutti possono agire in giudizio per salvaguardare i propri diritti e interessi legittimi” e al secondo comma aggiunge che “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.
Sicché pur ritenendo indubbiamente rilevante il richiamo contenuto nella succitata sentenza n. 24629 del 2015 alla finalità deflattiva della procedura di mediazione, in armonia col principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in caso di conflitto con il diritto di difesa sarà quest’ultimo a prevalere.
Pertanto, ad avviso della Corte il creditore opposto rimasto inerte “non perde nulla” quanto al diritto soggettivo, stante la possibilità di riproporre il giudizio monitorio attesa la non definitività del decreto ingiuntivo, cui si addiverrebbe invece con l’effetto preclusivo della irrevocabilità del decreto a danno del debitore opponente inerte, alla stregua della “definitività del risultato”.
Peraltro, la salvaguardia del diritto di accesso delle parti alla giustizia è principio dominante anche della giurisprudenza comunitaria che si è espressa su tematiche afferenti il rapporto tra strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e diritto di accesso al sistema giudiziario, per quanto stabilito nella Direttiva 2008/52/CE e nella Direttiva 2013/11/UE, rilevando la Corte di Giustizia UE, con sentenza 14 giugno 2017 – causa C 75/16, che l’art. 5, parag. 2, della Direttiva 2008/52 così prevede: “La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario” (cfr. Corte di Appello di Palermo, 17 maggio 2019[iii]).
In considerazione dei predetti assunti, le Sezioni Unite sottolineano che aderire all’indirizzo di stampo tradizionalistico porta a ritenere il decreto ingiuntivo idoneo a passare in giudicato, in conformità a quanto sancito dalle disposizioni normative di cui agli artt. 647 e 653 c.p.c.
Tuttavia una simile impostazione non appare corretta – si argomenta in sentenza – alla stregua della diversità tra l’inerzia sanzionata con l’esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c., discendente dalla mancata proposizione del giudizio di opposizione, e l’inerzia postuma all’instaurazione della fase di opposizione avviata nei termini dal soggetto opponente debitore, al fine di contestare l’avversa pretesa monitoria.
Come altresì evidenziato nella sentenza in commento, la Corte Costituzionale è intervenuta a più riprese in merito a previsioni regolamentanti casi similari, fornendo un ulteriore e decisivo argomento nel senso delineato dalle Sezioni Unite.
Al riguardo, la Suprema Corte si sofferma sulla sentenza n. 98 del 2014 con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17-bis, secondo comma, del D. Lgs. n. 546 del 1992 nella parte in cui sanciva la proposizione del reclamo innanzi agli uffici tributari quale condizione di proponibilità della domanda, conseguendo l’inammissibilità del ricorso alla mancata proposizione del reclamo stesso.
Tale statuizione ha in sostanza ribadito che le forme di tutela giurisdizionale condizionata al previo adempimento di oneri preliminari e/o alternativi sono legittime purché ricorrano certi limiti. Mentre si propende per una illegittimità di quelle previsioni che collegano la decadenza dall’azione giudiziaria al mancato previo esperimento di rimedi amministrativi, ovvero di strumenti alternativi quale è la mediazione.
Inoltre, a conclusione dell’articolata pronuncia, le Sezioni Unite hanno inteso rimarcare quanto le risposte al quesito posto alla Sua attenzione siano in armonia con ulteriori e altrettanto recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, rappresentate dalle sentenze n. 8240 e n. 8241 del 28 aprile 2020[iv] relative al tentativo obbligatorio di conciliazione nell’ambito dei servizi di telefonia nel contesto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
L’approdo ermeneutico espresso dalle Sezioni Unite, in accoglimento dell’unico motivo proposto dai ricorrenti, ha condotto all’integrale riforma dell’impugnata sentenza discostandosi dall’orientamento tradizionale e maggioritario cui hanno fatto riferimento le decisioni doppiamente conformi assunte dal Tribunale e dalla stessa Corte territoriale. Dunque, la Suprema Corte ha riconosciuto che è il creditore opposto quale attore in senso sostanziale, interessato a conseguire il positivo accertamento dei diritti soggettivi fondanti la pretesa creditoria cristallizzata nel provvedimento giurisdizionale, a dover promuovere il procedimento di mediazione, a pena d’improcedibilità del giudizio (monitorio e di opposizione) con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, suscettibile di essere riproposto.
[i]Cass., 3 dicembre 2015, n. 24629; Trib. Nocera Inferiore, 28 marzo 2019, n. 419; Trib. Roma, 26 febbraio 2019, n. 4341; Trib. Bari, 11 settembre 2018, n. 3748; Trib. Bologna, 8 marzo 2018, n. 769; Trib. Verona 28 settembre 2017; Trib. Treviso, 29 dicembre 2016; Trib. Torre Annunziata, 5 dicembre 2017; Trib. Vasto, 30 maggio 2016; Trib. Milano, 9 dicembre 2015, n. 13870; Trib. Nola 24 febbraio 2015; Trib. Bologna 20 gennaio 2015; Trib. Firenze 30 ottobre 2014; Trib. Rimini 5 agosto 2014; Trib. Firenze sez. III, 30 gennaio 2014. In senso adesivo, Luiso, Diritto processuale civile, Milano, 2017, V, 75 Trisorio Liuzzi, Sull’onere di promuovere la mediazione dopo l’opposizione a decreto ingiuntivo, in Giusto proc. civ., 2016, 112.
[ii]Trib. Grosseto, 7 giugno 2018; Trib. Firenze, 16 febbraio 2016; Trib. Busto Arsizio, 3 febbraio 2016, n. 199; Trib. Benevento, 25 gennaio 2016; Trib. Firenze, 20 gennaio 2016; Trib. Cuneo, 1° ottobre 2015; Trib. Pescara, 26 marzo 2015; Trib. Ferrara, 7 gennaio 2015; Trib. Firenze, 30 ottobre 2014; Trib. Varese, 18 maggio 2012, in Giur. it., 2012, p. 2620, con nota di A. Tedoldi; Trib. Lamezia Terme, 19 aprile 2012; C. App. Bologna, 1° ottobre 2019, n. 1730. In senso adesivo, Dalfino, Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: quando la Cassazione non è persuasiva, in Foro it., 2016, I, 1325; Balena, Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria, in Riv. dir. proc., 2016, 1284.
[iii] C. App. Palermo, 17 maggio 2019, n. 1014, in www.judicium.it, con nota del 07.10.19 di Ruggero Siciliano.
[iv]Cass. SS.UU. n. 8240 del 28 aprile 2020, in questa rivista – ediz. del 26.05.20, con nota di G.M. Sacchetto.