23 Ottobre 2018

Le Sezioni Unite della Cassazione confermano: niente reversibilità al coniuge che ha ricevuto l’assegno divorzile una tantum

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cass. Civ. Sezioni Unite sentenza n. 22434 del 24 settembre 2018

Pensione di reversibilità – Assegno divorzile una tantum – Legge 1°dicembre 1970 n. 898 artt. 5 e 9

Ai fini del riconoscimento della pensione di riversibilità, in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’art. 9 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, la titolarità dell’assegno, di cui all’art. 5 della stessa legge, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione.

CASO

La Corte di appello di Messina, convalidando la decisione di primo grado, ha negato il diritto di una donna a percepire una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge per avere ricevuto in unica soluzione l’assegno divorzile.

Contro la decisione, la donna ha presentato ricorso in Cassazione per la violazione degli artt. 5 e 9 della L. n. 898 del 1970, per avere disatteso la natura previdenziale del suo diritto a una quota della pensione di reversibilità, eccependo inoltre l’incostituzionalità della legge divorzile così come interpretata nella sentenza impugnata.

Secondo la ricorrente, la Corte territoriale ha errato nel ritenere equiparabili i due istituti: quello dell’assegno divorzile e quello del diritto dell’ex coniuge alla pensione di reversibilità.

Infatti, mentre l’assegno divorzile ha una natura esclusivamente assistenziale fondata sulla solidarietà post-coniugale e finalizzata a garantire mezzi adeguati all’ex coniuge, la pensione di reversibilità ha natura previdenziale e non costituisce la continuazione dell’assegno di divorzio.

Sulla base dell’art. 38 Cost., che prevede l’attribuzione dei trattamenti previdenziali secondo una valutazione generale e astratta dello stato di bisogno, il requisito della titolarità dell’assegno richiesto dalla legge sul divorzio corrisponderebbe alla qualità di coniuge economicamente debole, vissuta nel matrimonio ormai sciolto.

Negare il riconoscimento al concorso sulla pensione di reversibilità significherebbe negare al coniuge divorziato economicamente debole i suoi diritti previdenziali.

Quindi, la titolarità dell’assegno di cui alla L. n. 898 del 1970 deve essere intesa come accertamento del diritto all’assegno, a prescindere dalle modalità della sua corresponsione che ben possono consistere in una dazione in unica soluzione o periodica.

SOLUZIONE 

La Cassazione, rilevando, in effetti, un contrasto interpretativo tra le sezioni circa la natura giuridica del diritto alla reversibilità, ha emanato un principio di diritto e giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli richiamati di cui alla legge 898/70.

E’ vero che le sentenze n. 159/1998 e n. 12540/1998 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno affermato la natura previdenziale del diritto.

Nell’ambito della prima sezione, alcune sentenze (n. 13108 del 28 maggio 2010 e n. 16744 del 29 luglio 2011) hanno ritenuto che la natura previdenziale del diritto sia decisiva per rendere autonoma l’erogazione della pensione di reversibilità dalla modalità di adempimento dell’obbligazione di natura solidaristica-assistenziale propria dell’assegno divorzile che pertanto può avvenire sia in maniera periodica che in unica soluzione.

Altre pronunce hanno escluso il diritto alla reversibilità se l’assegno di divorzio è corrisposto in unica soluzione.

La sezione lavoro della Cassazione (pronunce n. 3635 dell’8 marzo 2012, n. 26168 del 30 dicembre 2015 e n. 9054 del 5 maggio 2016) ha riconosciuto la natura previdenziale del diritto alla pensione di reversibilità, ma ha escluso il concorso del coniuge divorziato se la corresponsione dell’assegno non sia “attuale” perché è già stata pattuita dalle parti una corresponsione in un’unica soluzione, mediante un’attribuzione di capitale o un trasferimento patrimoniale.

Infatti, solo nel caso in cui il coniuge benefici di un’erogazione economica, al momento del decesso dell’ex coniuge si può configurare la sostituzione dell’assegno divorzile con quello di reversibilità, allo scopo di continuare ad assicurare il sostentamento economico.

L’odierna sentenza delle sezioni Unite, ha richiamato l’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 419 del 20 ottobre 1999) emessa poco dopo la prima pronuncia del 1998 della Cassazione a sezioni unite.

La Corte aveva respinto la sollevata questione di costituzionalità, fornendo un’interpretazione della L. n. 898 del 1970 art. 9 commi 2-3, compatibile con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Secondo il giudice delle leggi “la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica sia nei confronti del coniuge superstite, sia nei confronti dell’ex coniuge.

Quest’ultimo ha diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione i mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, quindi, l’assegno pensionistico consente la continuazione di questo sostegno. “Il diritto alla pensione di reversibilità non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell’assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell’esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (L. n. 898 del 1970, art. 5 comma 6)”.

In conclusione, secondo la Cassazione, deve ritenersi superata la sentenza n. 159 delle sezioni Unite del 1998, che riteneva collegato il diritto alla reversibilità all’apporto data dal coniuge debole alla formazione del patrimonio comune e a quello proprio dell’altro coniuge o nelle aspettative nate durante e per effetto del matrimonio.

Al contrario, il presupposto per l’attribuzione della pensione di reversibilità è, invece, il venir meno di un sostegno economico che era dato in vita dal coniuge o ex coniuge scomparso e la sua finalità è quella di supplire a tale perdita economica.

Nell’interpretare la dizione di coniuge “titolare dell’assegno” di divorzio, di cui alla L. n. 898 del 1970, occorre riferirsi ad una condizione di attualità del diritto, poiché, se il diritto all’assegno divorzile è stato definitivamente soddisfatto, non esiste alla morte dell’ex coniuge una situazione di contribuzione economica periodica e attuale che viene a mancare.

Sulla base di questa interpretazione anche la questione di legittimità costituzionale risulta infondata poiché la Corte Costituzionale ha più volte affermato il presupposto solidaristico dell’istituto della reversibilità e la sua finalità di sopperire alla situazione di difficoltà economica che deriva dalla morte dell’ex coniuge.

QUESTIONI

La sentenza interviene finalmente a fornire un’interpretazione univoca per la giurisprudenza e risolve il problema della titolarità in astratto del diritto alla pensione di reversibilità collegata alla titolarità dell’assegno divorzile, ancorandola ad una titolarità effettiva, basata su un provvedimento giudiziale che prevede la statuizione dell’assegno periodico di mantenimento.

Solo in tal caso si verifica effettivamente la perdita del sostegno economico di cui usufruiva l’ex coniuge dopo lo scioglimento del vincolo coniugale.