9 Gennaio 2018

Le prestazioni erogate dall’INAIL

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 5 ottobre 2017, n. 23263

Infortunio – Indennizzo Inail – Ulteriore risarcimento da parte della Società – Sussiste

MASSIMA

Si deve escludere che le prestazioni eventualmente erogate dall’INAIL esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato o ammalato.

COMMENTO

Con il ricorso de quo, la Società ricorrente chiedeva la cassazione della sentenza di appello, la quale, in riforma della pronuncia di primo grado e in parziale accoglimento delle domande proposte dal lavoratore ricorrente, aveva condannato la Società al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico e morale risentiti all’esito dell’infortunio occorso sul lavoro. La Corte territoriale riconosceva, infatti, che l’evento infortunistico non era ascrivibile d una improvvida azione extra ordinem del lavoratore, bensì ad esclusiva responsabilità datoriale riconducibile alla mancanza di un presidio di sicurezza del macchinario cui era addetto il dipendente e alla omissione di una doverosa attività di vigilanza sulla organizzazione del lavoro. La Cassazione rigetta il ricorso proposto dalla Società. In primo luogo, i Giudici hanno riconosciuto che, in continuità con la costante giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore ex art. 2087 c.c. – la quale, per completezza, si chiarisce che non configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva – è onere del lavoratore provare l’esistenza del danno alla salute, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale, mentre è onere del datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessario ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l’effettivo uso degli strumenti di cautela. Conseguentemente, la Suprema Corte ricorda che il datore non è esonerato dalla responsabilità anche qualora vi fosse un eventuale concorso di colpa del lavoratore, salvo che questa non sia imprevedibile. Tanto premesso, la Corte si sofferma sulla questione liquidazione del risarcimento: a parere della Società ricorrente, il Giudice dell’appello ha erroneamente liquidato il danno non patrimoniale, già liquidato dall’Inail, integrando così un’ipotesi di duplicazione del danno, vietata nel nostro ordinamento. L’indennizzo già riconosciuto dall’Inail deve considerarsi comprensivo anche del danno biologico e, in ipotesi di danno differenziale, la determinazione del risarcimento deve essere determinata sottraendo dall’importo del danno complessivo, quello delle prestazioni liquidate dall’Inail. Sul punto, la Cassazione anzitutto si sofferma sul disposto dell’art. 10 co. 1 D.p.r. n. 1124/196, in virtù del quale il datore di lavoro non è chiamato a rispondere civilmente dei danni coperti dall’assicurazione obbligatoria; di contro, dunque, l’esonero del datore di lavoro sussiste solo nei limiti in cui il danno sia indennizzabile. In altre parole, ove, per ragioni soggettive od oggettive, non opera l’assicurazione obbligatoria, non è configurabile alcun esonero de datore di lavoro. Alla luce di tale chiarimento, la Corte opera un distinguo temporale, poiché nel regime previgente il danno biologico, non essendo coperto dall’Inail, costituiva danno complementare sottratto alla regola dell’esonero e il datore di lavoro poteva sempre essere chiamato a rispondere con azione diretta del lavoratore danneggiato, secondo i comuni presupposti della responsabilità civile. Successivamente, con l’art. 13 D.lgs. 38/2000 la tutela INAIL è stata estesa anche al danno biologico, in quanto si è ritenuto che le medesime ragioni che hanno portato all’introduzione dell’assicurazione sociale obbligatoria contro il rischio di infortuni e malattie professionali, valgono anche per il rischio della menomazione dell’integrità psico-fisica, alla quale si deve accordare una effettiva, tempestiva e automatica riparazione del danno non apprestata dalla disciplina comune. Conseguentemente, la Corte opera la distinzione in virtù del momento storico in cui è avvenuto l’infortunio, pervenendo tuttavia a similare conclusione. Difatti, se l’evento è occorso in data anteriore all’entrata in vigore della citata norma, il datore risponde dell’intero danno non patrimoniale, non potendo essere decurtati gli importi percepiti a titolo di rendita INAIL, poiché corrispondenti al solo danno patrimoniale per la diminuita capacità lavorativa. Se l’evento è occorso in epoca successiva all’entrata in vigore del citato Decreto Legislativo, l’esonero da responsabilità per il datore di lavoro non riguarda comunque il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all’art. 2059 c.c. e, dunque, l’integrale risarcimento è riconosciuto solo se sussistono i presupposto della relativa responsabilità del datore di lavoro. In definitiva, anche alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale (sent. 356 e 485/1991) e alla ratio dell’art. 13 D.lgs. 38/2000 si deve escludere che le prestazioni eventualmente erogate dall’INAIL esauriscono di per sé e a priori il ristoro del danno subito dal lavoratore.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”