Cass. civ. Sez. V, sentenza del 9 marzo 2020, n. 6569 Parole chiave: Consorzi – Obbligazioni Massima: “Il contratto di consorzio di cui all’art. 2602 c.c. comporta non già l’assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, realizzativo di un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti, bensì la costituzione tra le stesse di un’organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali, in seguito all’ampliamento della causa storica di tale contratto intervenuta con la modifica dell’art. 2606 c.c., introdotta dalla l. n. 377 del 1976, e l’entrata in vigore della l. n. 240 del 1981, è affidata ad un’organizzazione autonoma avente, nell’attività di gestione svolta, rilevanza esterna, sicché il consorzio, coerentemente coi principi … Leggi tutto Le obbligazioni derivanti da attività attuative del contratto di consorzio svolte da imprese consorziate sono assunte in capo alle stesse e non al consorzio
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