Le obbligazioni derivanti da attività attuative del contratto di consorzio svolte da imprese consorziate sono assunte in capo alle stesse e non al consorzio
di Dario Zanotti, Avvocato Scarica in PDFCass. civ. Sez. V, sentenza del 9 marzo 2020, n. 6569
Parole chiave: Consorzi – Obbligazioni
Massima: “Il contratto di consorzio di cui all’art. 2602 c.c. comporta non già l’assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, realizzativo di un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti, bensì la costituzione tra le stesse di un’organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali, in seguito all’ampliamento della causa storica di tale contratto intervenuta con la modifica dell’art. 2606 c.c., introdotta dalla l. n. 377 del 1976, e l’entrata in vigore della l. n. 240 del 1981, è affidata ad un’organizzazione autonoma avente, nell’attività di gestione svolta, rilevanza esterna, sicché il consorzio, coerentemente coi principi di cui agli artt. 2608 e 2609 c.c., nel contrattare con i terzi, ai sensi dell’art. 2615, comma 2, c.c., opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che l’obbligazione sorge in capo ad essi per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse. (Nella specie, la S.C., nel cassare con rinvio la sentenza del giudice di merito, ha ritenuto che soggetto passivo della Tarsu fosse la società consorziata che aveva assunto la gestione delle aree di sosta a pagamento, benché gli obblighi contrattuali nei confronti del Comune fossero stati assunti dall’associazione temporanea di imprese di cui la stessa era consorziata)”.
Disposizioni applicate: art. 2602 ss. c.c.
Con la sentenza in analisi la Suprema Corte approfondisce il tema delle obbligazioni assunte da un’impresa facente parte di un consorzio.
La vicenda analizzata dalla Cassazione riguarda l’impugnazione avanti una Commissione Tributaria Provinciale di una cartella di pagamento con la quale un Comune italiano aveva preteso che una società a responsabilità limitata, facente parte di un consorzio, provvedesse al versamento della T.A.R.S.U. (ora T.A.R.I.). La società, contestando le pretese dell’ente locale, ha affermato che, in quanto impresa consorziata e giacché il pagamento di tale tributo deriverebbe dall’attività che la stessa svolge per il consorzio, il Comune avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese nei confronti del consorzio stesso. La Commissione Tributaria Regionale ha poi accolto quanto dedotto dalla società in questione rilevando la carenza di legittimazione passiva della società a responsabilità limitata.
La Suprema Corte, adita in ultima istanza su ricorso del Comune, ha così analizzato la decisione del giudice di appello, secondo il quale il soggetto che ha assunto obblighi contrattuali nei confronti del Comune non sarebbe la s.r.l. (che è una semplice impresa consorziata) ma il consorzio, perciò l’ente pubblico avrebbe dovuto rivolgere la pretesa tributaria proprio nei confronti di quest’ultimo.
Tuttavia, secondo l’opinione della Cassazione, il contratto di consorzio di cui all’art. 2602 c.c. non comporta l’assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, con la creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il consorzio e le imprese consorziate, ma unicamente la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate (a tal proposito, all’interno della stessa sentenza è citato il precedente conforme Cass., 27 gennaio 2014, n. 1636).
Secondo l’attuale assetto normativo, peraltro, il consorzio, contrattando con terzi ex art. 2615 c.c., opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spendita del nome degli stessi (cfr. Cass., Sez. 1, 16 marzo 2001, n. 3829), con la conseguenza che le obbligazioni dei consorziati sorgono direttamente in capo agli stessi per il solo fatto che siano state assunte nel loro interesse.
Nel caso di specie, il consorzio ha espressamente assunto la gestione tecnica ed amministrativa di un servizio comunale, affidato all’impresa consorziata in questione. Dunque, l’obbligazione tributaria non avrebbe potuto che sorgere in capo alla stessa S.r.l., quale aderente al consorzio, che ne ha specificamente speso la denominazione nei confronti del Comune come affidataria di tale servizio.
Pertanto, alla luce di questi elementi la s.r.l. è il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria.
In conclusione, la Suprema Corte ha chiarito che, in generale, il contratto di consorzio non comporta l’assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, ma la costituzione tra le stesse di un’organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali è affidata ad un’organizzazione autonoma avente rilevanza esterna nell’attività di gestione svolta, sicché il consorzio opera quale mandatario dei consorziati, senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che l’obbligazione sorge in capo ai consorziati per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse.