23 Gennaio 2018

Le nuove regole sulla modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Il Protocollo del CNF del 29 novembre 2017

 Il Consiglio Nazionale Forense, ha elaborato le linee guida per la gestione dei conflitti familiari in materia di mantenimento dei figli.

Il Protocollo è stato approvato Il 14 luglio scorso, di concerto con la Commissione Famiglia e le associazioni del settore, ed è stato è stato trasmesso a tutti gli ordini degli avvocati il 29 novembre 2017.

La finalità dichiarata è quella di disporre di strumenti efficaci che riducano il più possibile il contenzioso riguardante l’individuazione e la modalità di rimborso delle spese relative ai figli, che non rientrano nel contributo ordinario.

L’esigenza deriva dai mutati principi introdotti con la riforma della legge sulla filiazione, in cui l’affidamento esclusivo ad un genitore ha ceduto il passo all’affidamento condiviso, che meglio incarna il criterio universalmente riconosciuto della bigenitorialità.

In questo panorama, l’assegno di mantenimento dovrebbe avere natura meramente perequativa, mentre la forma del mantenimento diretto è stata ritenuta dal legislatore la più adatta a realizzare l’uguaglianza economico-sociale, giuridica e culturale dei due genitori.

Dove non sussistono queste caratteristiche, e un genitore ha maggiori compiti e oneri di cura e di tempo trascorso con i figli, si configura la necessità di un assegno di mantenimento.

L’art. 337 ter co. 4 c.c. dice che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico tenendo presenti:

  • le esigenze attuali del figlio;
  • il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • le risorse economiche di entrambi i genitori;
  • la valenza economica dei compiti domestici e di cura di ciascun genitore.

Il tipo di affidamento e il tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore influiscono sulla determinazione del mantenimento.

In ipotesi di collocamento o frequentazione paritaria del minore da parte di ciascuno dei genitori e in equivalenza di condizioni economiche, si giustifica il regime di mantenimento diretto del minore, e si rilevano sempre più applicazioni di questa tipologia di mantenimento (C. App. Genova 22.9.2012 n. 112, Trib. Ravenna 21.1.2015 ).

Tra le problematiche che maggiormente alimentano il conflitto tra genitori, è quella che riguarda la suddivisione tra spese di mantenimento ordinario e straordinario.

Secondo il Protocollo del CNF, in caso di mancata espressa pattuizione delle parti, la qualificazione delle due tipologie di spese sarà effettuata secondo le seguenti indicazioni.

SPESE COMPRESE NELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). 

SPESE EXTRA ASSEGNO CHE NON NECESSITANO DEL PREVENTIVO ACCORDO

Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.

SPESE EXTRA ASSEGNO CHE NECESSITANO DEL PREVENTIVO ACCORDO

Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio baby sitting laddove l’esigenza nasca con la separazione e debba coprire l’orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d’istruzione, soggiorni all’estero per motivo di studio; corsi per l’apprendimento delle lingue straniere; 

Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto; conseguimento della patente presso autoscuola private. 

Spese sportive: attività sportiva comprensive dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica; 

Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. 

Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.

Per questa categoria di spese, viene introdotta una regola importante.

RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO

Il genitore, a fronte di una richiesta formalizzata dall’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall’istanza.

Al di là delle linee guida fornite, il CNF afferma che è dovere dell’interprete, dare attuazione alle norme sul mantenimento, attraverso un analisi concreta della situazione di fatto.

Le parti e i loro difensori sono invitati quindi a riservare all’interno degli accordi, ampio spazio e al dettaglio di tali spese. Stessa cosa per i ricorsi introduttivi del giudizio in cui si devono rendere note quelle che erano già le spese correnti nella famiglia ancora unita.