Le notificazioni via pec alle pubbliche amministrazioni nel pct e nel ptt
di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDFLa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015) offre spunti per una riflessione in materia di notifiche a mezzo PEC sia in materia di processo civile telematico sia in materia di processo tributario telematico L’art. 9, comma I, lett. h) introduce infatti nel decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 l’art. 16 bis relativo alla disciplina delle comunicazioni e notificazioni per via telematica il quale dispone:
- Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risult dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l’indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.
- In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.
- Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.
- L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.
Molti sono gli spunti che offre la novella legislativa ma in questa sede ci si sofferma solo sul terzo comma il quale introduce (finalmente) una norma di rango primario che legittima il ricorso alle notifiche “telematiche” anche in ambito di contenzioso tributario. In tal modo dovrebbe essere definitivamente sancita l’ammissibilità di tale procedimento anche in seno al processo tributario, risolvendosi così un dibattito che aveva ricevuto risposte contrastanti sia in dottrina sia in giurisprudenza.
Si delinea così un assetto lineare, essendo in vigore:
- il sopra citato art. 16 bis d. lgs. 156/15 (norma primaria);
- gli articoli da 5 a 9 del d. m. Economia e Finanze n. 163/13 (norma regolamentare, di rango secondario);
- gli art. 5 e 10 del decreto del direttore generale delle Finanze 4 agosto 2015, recanti le specifiche tecniche per l’utilizzo degli strumenti del processo tributario telematico.
Il sistema ha dunque ora una sua coerenza e consente un primo approfondimento relativo ad un interrogativo fondamentale, vale a dire: dove il ricorrente può/deve reperire gli indirizzi di posta elettronica certificata per procedere con l’attività di notifica?
La soluzione del problema è, evidentemente, di importanza fondamentale, stante che da essa dipende la possibilità concreta di notificare, o meno, un atto a mezzo della posta elettronica certificata.
Bene, in tal caso nel processo tributario telematico si è seguita una strada diversa dal processo civile telematico.
L’art. 5 del d.m. 163 del 2013 prevede infatti che “le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all’indirizzo di PEC di cui all’articolo 7”.
A sua volta l’art. 7, comma V, del d.m. 163 del 2013 prevede che “per gli enti impositori, l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell’IPA (indice delle pubbliche amministrazioni, n.d.r.)”.
Come noto, invece, nel processo civile telematico le cose stanno diversamente; l’art. 16 ter del d.l. 179 del 2012 non richiama più il suddetto indice IPA tra quelli fra i quali è possibile estrarre gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni, cosicché l’unico elenco utilizzabile a tal fine è il “Registro PP.AA.”, consultabile sul portale dei servizi telematici del ministero della Giustizia (e solo previa autenticazione con certificato digitale), al quale le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto comunicare entro il 30 novembre ’14 i propri indirizzi PEC utilizzabili al fine della notifica di atti giudiziari.
La realtà, purtroppo nota a tutti gli operatori del diritto, è che ben pochi enti hanno provveduto a tale comunicazione e così ancora oggi, a quasi un anno dalla scadenza del termine (priva di sanzione, invero) nel suddetto registro non compaiono, ad esempio, i comuni di Milano o di Napoli, che sono invece regolarmente presenti nell’IPA.
Ciò evidentemente preclude la possibilità di effettuare una notifica “telematica” alla gran parte delle pubbliche amministrazioni, essendo invero pacifico in giurisprudenza che il reperimento di indirizzi PEC al di fuori dei pubblici registri indicati dalla legge determina la nullità della notifica, sanabile solo a seguito della costituzione della controparte (in tal senso, v. Trib. Milano, 23 giugno ’15).
E questa sarebbe invero la sorte (paradossale) di una notificazione ad una pubblica amministrazione se effettuata all’interno di un procedimento civile estraendo l’indirizzo PEC dall’IPA e non dall’Indice PP.AA.; la notifica infatti andrebbe a buon fine ma sarebbe ritenuta nulla perché mancante della necessaria copertura legislativa.
L’art. 7 del d.m. 163/13 va dunque salutato con favore in quanto rende possibile la notifica telematica a praticamente tutte le pubbliche amministrazioni, cosa che non sarebbe stata invece possibile laddove il legislatore tributario avesse scelto di adeguarsi a quanto previsto per il rito civile. Tale considerazione non può però non essere accompagnata da una riflessione di segno contrario e cioè che questa scelta dell’attribuzione di valore privilegiato ad un registro (l’IPA), ben conosciuto e facilmente consultabile da ogni cittadino prima ancora che dai professionisti, annida in sé un evidente margine di rischi ed errore nell’attività di notificazione.
Si ponga il caso di un professionista poco avvezzo a tale normativa specialistica che notifichi un ricorso tributario all’Agenzia delle Entrate all’indirizzo estratto dal Registro PP.AA. (comunicazioni_cancellerie@pce.agenziaentrate.it) e non a quello estratto dall’indice IPA (agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it), previsto, come detto, dall’art. 7 del d.m. 163/13; in caso di mancata costituzione dell’Agenzia quale sarà la sorte di tale notifica? Sarà nulla pur essendo stato tratto un indirizzo da quello che pacificamente (e per definizione) è un pubblico registro solo perché il legislatore ha indicato che, nel processo tributario, il pubblico registro di riferimento dev’essere un altro (e il discorso, mutatis mutandis, vale anche per il caso inverso, cioè laddove si notifichi utilizzando, nel processo civile, un indirizzo estratto dall’IPA anziché dal registro PP.AA.)?
Francamente una sanzione del genere apparirebbe spropositata e meglio farebbe il legislatore a ritornare sui suoi passi e a non selezionare i pubblici registri utilizzabili in base al tipo di processo che si celebra ma semplicemente a rispettare il senso delle parole e a considerare pubblici (e validi ai fini della notifica) tutti i registri consultabili dai professionisti.
Diversamente, l’utilizzo di un mezzo davvero in grado di snellire e velocizzare l’attività processuale, qual è la notificazione a mezzo della posta elettronica certificata, verrà inevitabilmente depresso per colpa delle incertezze del legislatore o degli inadempimenti delle stesse pubbliche amministrazioni (che non comunicano i propri indirizzi PEC al Registro PP.AA.).
24 Gennaio 2017 a 19:36
Che tristezza, ad oggi ancora non è cambiato nulla.