Le notificazioni telematiche ultimi aggiornamenti giurisprudenziali
di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDFLa materia delle notificazioni telematiche è stata interessata da pronunce contrastanti della Corte di Cassazione, soprattutto negli ultimi mesi
La vicenda che appare maggiormente significativa (e si spera chiarificatrice) concerne la sentenza n. 24160 del 2019 con la quale è stato affermato che “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC”.
Nel caso scrutinato dalla Suprema Corte ci si è trovati di fronte ad una notificazione di un ricorso per regolamento di competenza effettuata ad un indirizzo PEC intestato al Tribunale di Firenze ipotizzando (in maniera indubbiamente errata) che il magistrato contro il quale si agiva potesse essere domiciliato presso tale indirizzo. In tale contesto si è giunti ad esprimere favor pressoché assoluto per il ReGindE come pubblico elenco utilizzabile per la notificazione telematica, giungendo addirittura a dichiarare la non utilizzabilità del registro INI-PEC.
La suddetta soluzione giuridica fornita dalla Suprema Corte è però apparsa da subito errata in quanto si è giunti ad affermare un principio di diritto, la prevalenza del suddetto pubblico registro sull’altrettanto pubblico registro INI-PEC, che non trova alcun fondamento nella normativa vigente e che è infondato anche a livello tecnico in quanto le basi di dati utilizzate per popolare entrambi sono le stesse, ovvero gli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati dagli Ordini professionali.
Inoltre l’assunto si poneva e si pone in radicale contrato con la previsione dell’art. 16-ter d.l. 179 del 2012, che identifica entrambi i registri in questione come validi ai fini della notificazione a mezzo PEC
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