Le linee guida del “nuovo” concordato preventivo
di Marco Capra Scarica in PDFCome è noto, la Legge n. 132/2015 ha apportato considerevoli innovazioni alla Legge Fallimentare, con l’intento di agevolare le procedure di gestione della crisi d’impresa.
In particolare, in tema di concordato preventivo, tre sono le principali questioni sulle quali è intervenuta la riforma: la reintroduzione della previsione di un soddisfacimento minimo (almeno il 20%) dei crediti chirografari nei concordati liquidatori, le offerte concorrenti e le proposte concorrenti.
Tali temi sono stati affrontati dal Tribunale di Bergamo, il quale, dopo un’analisi della Legge n. 132/2015, ha emesso la circolare operativa n. 2/2016 del 3 marzo 2016, fornendo le linee guida per una migliore comprensione della riforma.
Per quanto concerne la soddisfazione minima dei crediti chirografari, prevista dal comma 4, articolo 160 L.F., si denota la volontà del Legislatore di restituire la credibilità persa dalla procedura negli anni passati, in cui spesso vi è stata l’omologazione di concordati liquidatori i cui piani prevedevano percentuali irrisorie di soddisfacimento per il chirografo, così stimolando l’imprenditore a far emergere la crisi prima dell’erosione totale dell’attivo.
Sebbene tale previsione sia stata, per certi versi, accolta favorevolmente dalla dottrina, non mancano alcuni elementi di incertezza lasciati dal Legislatore.
In primo luogo, si registra la mancata modificazione dell’articolo 162, secondo comma, L.F., secondo il quale la proposta di concordato sarebbe inammissibile qualora “non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160 commi primo e secondo e 161”. Ci si chiede dunque se il mancato rispetto della soglia di soddisfacimento dei creditori chirografari non rilevi ai fini dell’ammissibilità della proposta, ovvero se il mancato rinvio dell’articolo 162 L.F. al comma quattro dell’articolo 160 L.F. sia solo frutto di un difetto di coordinamento tra norme.
Sempre con riferimento al quarto comma dell’art 160 L.F., ci si chiede inoltre se, in ipotesi di divisione dei creditori chirografari in classi, la percentuale di soddisfazione minima del 20% debba essere rispettata anche all’interno della classe stessa, oppure se il raggiungimento di tale soglia debba essere considerato all’interno della generalità dei crediti iscritti in chirografo.
Precisato che il comma quarto dell’articolo 160 L.F. si applica soltanto ai concordati liquidatori, il Tribunale di Bergamo interpreta il raggiungimento della soglia di soddisfacimento dei creditori chirografari come rilevante ai fini della ammissibilità della proposta stessa, dal ché si desume che il mancato inserimento di tale previsione all’interno dell’articolo 162, secondo comma, sia da considerarsi come un mero difetto di coordinamento.
Secondo il Tribunale, inoltre, la possibilità di suddividere in classi le categorie di creditori, e di prevedere per ciascuna di esse delle percentuali di pagamento diverse, permetterebbe al debitore di proporre ad alcune classi di chirografari un pagamento inferiore al 20% purché, all’interno di tale categoria “la media ponderata di tutti i pagamenti sia pari o superiore alla soglia di legge”.
Altra questione affrontata dai Giudici orobici è la disciplina delle offerte concorrenti, ora regolata dall’articolo 163-bis L.F..
La novella prevede che il Tribunale disponga una procedura competitiva per trovare offerte concorrenti nel caso in cui il piano di concordato preveda la cessione di azienda, rami d’azienda o di beni specifici a terzi già individuati. La nuova disciplina, applicabile a tutte le tipologie di concordato (sia liquidatorio, che in continuità) determina dunque l’inammissibilità dei concordati in cui erano già stati predeterminati l’acquirente e le condizioni di cessione (c.d. “concordati chiusi”).
Ciò non toglie che, secondo la circolare operativa qui in commento, “la proposta possa comunque essere accompagnata da un’offerta da parte di un soggetto già individuato”, purché venga posta in essere da parte del Tribunale competente la procedura di ricerca di ulteriori soggetti interessati.
Infine, con riferimento alle proposte concorrenti, il Legislatore ha introdotto nella Legge Fallimentare, all’articolo 163, la possibilità di formulare una proposta di soddisfacimento concorrente dei creditori concorsuali da parte di soggetti titolari del 10% dei crediti (risultanti dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata del debitore) con la conseguente acquisizione del patrimonio del debitore.
Nella circolare del Tribunale di Bergamo si evidenzia come tra i soggetti legittimati possano essere ricompresi anche quelli che originariamente non facevano parte dei creditori concorsuali.
Tale proposta, da depositare entro i 30 giorni che precedono l’adunanza dei creditori, può essere avanzata solo qualora il debitore non offra il pagamento almeno del 40% dei crediti chirografari (30% se si tratta di concordato il continuità) e sarà successivamente valutata in sede di adunanza dalla massa dei creditori, insieme alla proposta concorrente del debitore.
La ratio di questo nuovo elemento è quello di spingere il debitore ad attivarsi tempestivamente verso un risanamento della propria azienda, evitando il subentro di un possibile proponente concorrente tramite la previsione di soddisfacimento di almeno il 40% dei crediti iscritti in chirografo (30% nell’ipotesi di concordato in continuità).
Il contributo del Tribunale di Bergamo è sicuramente da apprezzare, vuoi perché migliora la comprensione della riforma, vuoi perché contribuisce a superare alcune incertezze operative.
L’auspicio è che altre Sezioni Fallimentari vogliano proseguire l’opera.