Le interferenze tra la mediazione tributaria e il processo telematico tributario
di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDFCome noto la mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall’art. 39, comma 9, del decreto legge n. 98 del 2011 che ha inserito l’art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992. Quest’ultima disposizione è stata poi modificata dall’art. 9, c.1, lett. l), del decreto legislativo n. 156 del 2015.
In questa sede non ci si soffermerà sugli aspetti sostanziali di tale procedimento ma sulle interazioni dello stesso con il processo, in particolare con le norme e le caratteristiche del processo tributario telematico.
Di particolare interesse, in quest’ottica, è il termine dilatorio previsto nel caso di specie per l’iscrizione a ruolo del ricorso; una volta avviato il procedimento, occorre infatti attendere che trascorrano novanta giorni dal ricevimento del ricorso da parte della Direzione regionale o provinciale o del Centro operativo o dell’ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia, senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l’accoglimento, anche parziale, o il diniego dell’istanza, per poter far sì che inizi a decorrere il termine di trenta giorni per l’eventuale costituzione in giudizio del contribuente.
La costituzione avverrà ovviamente con il deposito presso la Commissione tributaria provinciale del ricorso e la violazione del predetto termine dilatorio concede facoltà all’Agenzia delle entrate di eccepire l’improcedibilità del ricorso, con conseguente rinvio della trattazione da parte del presidente al fine di consentire l’ultimazione del procedimento.
L’aspetto particolare da esaminare alla luce dell’avvio del processo tributario telematico è relativo alla possibile scadenza del certificato di firma digitale del professionista nel lasso di tempo tra la notificazione del ricorso e la successiva iscrizione a ruolo dello stesso.
Posto che i certificati in questione hanno scadenza triennale potrà ben verificarsi che il giorno di scadenza degli stessi si venga a collocare nell’arco temporale intercorrente tra la firma digitale (e notificazione) del ricorso e l’iscrizione a ruolo dello stesso.
Tenendo presente che si tratta di ricorsi notificati a mezzo PEC possono così verificarsi due situazioni critiche, che si esaminano nella presente trattazione:
- Firma digitale del professionista scaduta ma firma del gestore PEC valida
In tale scenario l’allegazione, come documento principale, del ricorso notificato potrà comportare l’impossibilità di iscrizione a ruolo del ricorso dal momento che il S.I.G.I.T. registrerà la provenienza di un “atto con firma scaduta” e tale dunque da comportare un errore bloccante nel sistema informatico di gestione dell’infrastruttura processuale.
Vale peraltro la pena chiarire che non si pongono problemi di invalidità (sopravvenuta) sostanziale del ricorso notificato dal momento che, nel caso in analisi, la ricevuta di consegna della PEC fornisce la data certa in cui il ricorso è stato notificato munito (quantomeno sino a prova contraria) di firma digitale in corso di validità.
Si ricorda infatti che ai sensi dell’art. 62 dpcm 22 febbraio ’13 “le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato” e che la PEC costituisce appunto riferimento temporale opponibile ai terzi ai sensi dell’art. 41 del medesimo dpcm.
In tali casi, dunque, un consiglio pratico potrebbe essere quello di allegare all’iscrizione a ruolo un ricorso firmato ex novo come atto principale e di produrre ovviamente la ricevuta di consegna della PEC di notifica all’interno della quale sarà contenuto il ricorso con la firma digitale apposta in origine.
- Firma digitale del professionista e firma del gestore PEC entrambe scadute
Questo caso presenta aspetti maggiormente problematici dal momento che, per effetto della scadenza della firma digitale allegata alla ricevuta di consegna della PEC, non si può affermare con certezza di essere in possesso di un valido riferimento temporale opponibile ai terzi in grado di convalidare la firma digitale scaduta.
La contemporanea presenza di firme digitali scadute potrebbe infatti indurre il collegio giudicante a dubitare del requisito della data certa e dell’opponibilità ai terzi della firma digitale (del ricorso) scaduto, il che potrebbe anche creare problemi di ammissibilità dell’atto, in specie laddove la controparte non si costituisse.
Al fine di eliminare in radice tale pericolo è dunque opportuno osservare due semplici regole:
- verificare la data di scadenza della firma digitale apposta sulla ricevuta di consegna della PEC con la quale si è provveduto alla notificazione del ricorso;
- se tale data sia anteriore a quella in cui si potrà iscrivere a ruolo il ricorso occorrerà aver cura di versare la PEC in un sistema di conservazione a norma CAD e dpcm 3 dicembre ’13 in modo da associare alla stessa un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi ed in grado perciò di consentire l’iscrizione a ruolo del ricorso in piena condizione di validità.