9 Febbraio 2021

Le incertezze sul momento da cui decorre il termine per riassumere il processo interrotto dalla dichiarazione di fallimento

di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. VI, 21 agosto 2020, n. 17535 – Pres. Scaldaferri – Rel. Campese

Parole chiave: Decreto ingiuntivo – Opposizione – Fallimento di una parte – Interruzione – Riassunzione – Termine – Decorrenza – Data di conoscenza legale o effettiva

[1] Massima: In caso di interruzione del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una parte ai sensi dell’art. 43, comma 3, l.fall., il termine per la riassunzione del giudizio per la parte non colpita dall’evento interruttivo che abbia presentato domanda di ammissione al passivo decorre dalla data in cui è stata depositata o inviata tale domanda.

Disposizioni applicate: cod. proc. civ., artt. 300, 305, 645; r.d. 267/1942, artt. 43, 92, 94

CASO

Una società otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della cooperativa di cui era consorziata.

Il giudizio di opposizione radicato dalla debitrice ingiunta veniva interrotto per il sopravvenuto fallimento della società creditrice e, quindi, dichiarato estinto, essendo stata accolta l’eccezione proposta della curatela di tardività della riassunzione del processo.

La pronuncia veniva, tuttavia, riformata in appello, con sentenza che revocava, altresì, il decreto ingiuntivo.

La curatela interponeva, quindi, ricorso per cassazione, lamentando che non fosse stata fatta corretta applicazione dell’art. 305 c.p.c., in quanto il termine di tre mesi per la riassunzione era stato fatto decorrere dalla dichiarazione di interruzione del processo adottata dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, anziché dalla data in cui l’opponente aveva presentato la domanda di ammissione al passivo (che, collocandosi prima di tale dichiarazione, dimostrava l’effettiva conoscenza dell’intervenuto fallimento della controparte).

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando, per l’effetto, estinto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e definitivo il provvedimento monitorio, in quanto la riassunzione del processo era intervenuta tardivamente, ossia allorché erano decorsi più di tre mesi dalla presentazione, da parte della società opponente, della domanda di ammissione al passivo, sebbene, in quel momento, tale termine non fosse ancora decorso assumendo come riferimento la data della dichiarazione di interruzione del giudizio.

QUESTIONI

La questione sottoposta all’esame dei giudici di legittimità riguardava l’individuazione del dies a quo del termine per la riassunzione del processo interrotto ex art. 43 l.fall. per la parte non colpita dall’evento interruttivo.

La disposizione innanzi citata stabilisce che l’apertura del fallimento determina, da un lato, la perdita della capacità processuale da parte dell’imprenditore, con conseguente subentro del curatore, nei giudizi aventi per oggetto rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento (comma 1) e, dall’altro lato, l’interruzione del processo (comma 3).

Secondo l’interpretazione prevalente, prima che l’art. 43 l.fall. venisse modificato dal d.lgs. 5/2006, la produzione dell’effetto interruttivo presupponeva, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 300 c.p.c., che l’evento (ossia l’intervenuto fallimento della parte) fosse dichiarato o notificato, con conseguente esclusione di un’interruzione automatica in dipendenza del mero avvio della procedura concorsuale.

Con la riforma dell’art. 43 l.fall. e allo scopo di accelerare le procedure applicabili alle controversie in materia fallimentare, è stata, invece, introdotta un’ipotesi di interruzione di diritto o automatica del processo, proprio al fine di evitare che la stessa possa essere dichiarata a distanza di tempo, per effetto del meccanismo delineato dall’art. 300 c.p.c.

A fronte di ciò, è stata avvertita l’esigenza di armonizzare l’interruzione automatica con la previsione dell’art. 305 c.p.c. (a mente del quale il processo si estingue se non è proseguito o riassunto nel termine di tre mesi dall’interruzione), nell’ottica di evitare il fenomeno della cosiddetta estinzione misteriosa, determinata dall’inerzia della parte che non abbia operato la riassunzione per non avere avuto consapevolezza – o per non essere stata posta in condizione di averla – dell’interruzione prodottasi ipso iure in dipendenza del mero verificarsi dell’evento interruttivo.

In questo senso, nella giurisprudenza costituzionale si è da tempo consolidato il principio in forza del quale, nei casi di interruzione automatica del processo e per non frustrare il diritto di difesa della parte cui il fatto interruttivo non è riferibile, il termine per la riassunzione decorre non dal giorno in cui esso si è verificato, ma dal giorno in cui la parte interessata alla riassunzione ne è venuta a conoscenza.

La Corte di cassazione, ponendosi nel solco di questo principio, ha, quindi, affermato che, in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all’art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o dalla notificazione dell’evento interruttivo, secondo la previsione dell’art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate (la pronuncia che si annota cita, in proposito, l’arresto di Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 2019, n. 2658). Pertanto, sebbene la dichiarazione di fallimento determini l’automatica interruzione del processo, il termine per la riassunzione ad opera della parte non colpita dall’evento dev’essere fatto decorrere dalla conoscenza legale della sentenza che ha dichiarato il fallimento (riconducibile a una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che risulti comunque assistita da fede privilegiata) solo se anteriore rispetto alla dichiarazione o alla notificazione dell’evento interruttivo, riprendendo pieno vigore, in difetto, la regola dettata dall’art. 300 c.p.c. (come affermato, tra le altre, da Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2018, n. 31010, da Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2018, n. 9578 e da Cass. civ., sez. III, 28 dicembre 2016, n. 27165).

In altre parole, in tutti i casi di interruzione di diritto del processo, la verifica della possibilità della conoscenza dell’evento interruttivo, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, dev’essere ancorata a criteri sicuri e oggettivi, onde neutralizzare la criticità insita nell’essere tale termine, di per sé, disancorato dal verificarsi dell’interruzione ed assumendo, quindi, natura mobile e variabile.

La conoscenza legale ed effettiva – nell’accezione innanzi delineata – della sentenza dichiarativa di fallimento riveste, quindi, natura di requisito essenziale per la decorrenza del termine per la riassunzione del processo a opera della parte non colpita dall’evento interruttivo (così come, a parti invertite, il curatore deve avere una conoscenza effettiva dello specifico giudizio colpito dall’interruzione, affinché, nei suoi confronti, inizi a decorrere il termine per la riassunzione), mentre deve reputarsi insufficiente, ai medesimi fini, la conoscenza altrimenti acquisita, non dovendosi attribuire rilievo alla mera diffusione della notizia, ma dovendosi avere riguardo pure alla fonte da cui proviene.

Tuttavia, occorre sempre distinguere la situazione di chi sia rimasto estraneo al procedimento di liquidazione concorsuale, rispetto a quella di chi, al contrario, vi abbia preso parte, nelle more del processo interrotto (per esempio, partecipando alla fase prefallimentare o presentando domanda di ammissione al passivo): nel secondo caso, com’è evidente, non sussistono le medesime esigenze di tutela che impongono una forma di conoscenza legale della dichiarazione di fallimento.

Nella fattispecie sottoposta all’esame dei giudici di legittimità, quindi, la richiesta di ammissione al passivo (che, producendo nei confronti della massa gli effetti della domanda giudiziale in virtù di quanto stabilito dall’art. 94 l.fall., esclude che l’istante possa essere considerato estraneo al procedimento concorsuale) presentata dalla controparte della fallita prima che fosse dichiarata l’interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, imponeva di collocare prima di tale momento e, precisamente, in concomitanza con l’invio al curatore della domanda di insinuazione, la decorrenza del termine per la riassunzione.

Non può, peraltro, sottacersi che, anche di recente (si veda, per esempio, Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2020, n. 12890), la giurisprudenza ha affermato che la conoscenza legale della dichiarazione di fallimento deve investire non già la parte personalmente, ma il difensore che la assiste nel processo interrotto, quale soggetto in grado di apprezzare gli effetti giuridici dell’evento interruttivo e di comprendere se e quando sia necessario attivarsi per la tempestiva riassunzione.

Seguendo tale orientamento, non potendosi dare per scontata l’identità tra il procuratore che assiste la parte nel processo interrotto e quello che ha sottoscritto e inviato al curatore la domanda di ammissione al passivo nell’interesse della medesima parte, non sempre all’esecuzione di tale incombente può senz’altro essere ricondotta la conseguenza che la pronuncia che si annota ne ha fatto derivare al fine di sancire la tardività della riassunzione.

Anche in considerazione di tale aspetto, tra l’altro, l’ordinanza di Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2020, n. 21961, ha disposto la rimessione della causa al Primo Presidente per l’eventuale devoluzione alle Sezioni Unite della questione inerente all’esatta e univoca individuazione del momento da cui deve farsi decorrere il termine per la riassunzione del giudizio interrotto ai sensi dell’art. 43, comma 3, l.fall.

Nonostante il tentativo di dare un assetto chiaro e definitivo alla questione, non può ancora dirsi, pertanto, che l’obiettivo sia stato raggiunto.