Le eccezioni opponibili dal garante autonomo
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF30Il tratto distintivo del contratto autonomo di garanzia è che il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia a prima richiesta del creditore garantito, e senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all’efficacia ed alla vicenda del rapporto principale.
L’inopponibilità da parte del garante autonomo delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale «non può comportare un’incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario» (Cass. n. 16345/2018; Trib. Firenze 8.6.2022 n. 1749).
Sotto il profilo funzionale, il regime “autonomo” del Garantievertrag trova infatti un limite (Cass. n. 3193/2021; Cass. n. 371/2018; Cass. n. 16345/2018; Cass., Sez. Un., n. 3947/2010) quando:
– le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia (Cass. n. 3326/2002; Cass. n. 31956/2018; Cass. n. 25914/2019) ovvero al rapporto garante/beneficiario (Cass. n. 6728/2002);
– il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito (Cass. n. 10652/2008);
– la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa (ad es. interessi usurari) ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; Cass. n. 26262/2007; Cass. n. 5044/2009; Cass. n. 20397/2017; App. Milano 4.2.2016; Trib. Napoli 15.10.2021). Con particolare riguardo agli interessi anatocistici, la Cassazione ha affermato che il garante autonomo è pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi su di un uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti previste dall’art. 1283 c.c. ovvero dall’art. 120 TUB per gli esercenti l’attività bancaria). Va evidenziato, del resto, che, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta (Cass. n. 371/2018; Cass. n. 3873/2021; Cass. n. 24011/2021). In definitiva, la natura di norma imperativa dell’art. 1283 c.c. rende anche i garanti autonomi legittimati a far valere la nullità delle clausole anatocistiche eventualmente pattuite;
– sia proponibile, in linea di carattere generale, la c.d. exceptio doli generalis seu presentis, perché risulta, ad esempio, evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causa (rilevano condotte abusive e fraudolente del beneficiario) (Cass. n. 16213/2015; Cass. n. 16345/2018; Cass. n. 6525/2021). Al riguardo, nel contratto autonomo di garanzia l’abusività della richiesta di garanzia, ai fini dell’accoglimento dell’exceptio doli, deve risultare prima facie o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell’inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale. Il debitore può avvalersi del rimedio generale dell’exceptio doli purché alleghi e dimostri la condotta abusiva del creditore che abbia escusso la garanzia in carenza del diritto di credito, al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento e/o all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio al debitore (così Trib. Bologna 7.5.2020).
Le “eccezioni” predette attestano, come evidenziato da Cass., Sez. Un. n. 3947/2010, che l’accessorietà dell’obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante (v. anche Cass. n. 371/2018; Cass. n. 4006/1989).
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