Le detrazioni Irpef per il convivente more uxorio
di Redazione Scarica in PDFPer il convivente more uxorio spazio in dichiarazione alle detrazioni Irpef in materia di ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico e bonus giovani coppie. Con riferimento quest’ultima, si ricorda che la detrazione è possibile sempreché l’immobile sia destinato ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ma procediamo con ordine.
Come noto, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione Irpef prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir spetta, tra gli altri, al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile, anche in assenza di un contratto di comodato.
La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della L. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà) la quale equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili.
Pertanto, come precisato dalla risoluzione AdE 64/E/2016, il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 16-bis del Tuir, può fruire della detrazione alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi.
Così, ad esempio, si può fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia (circolare AdE 7/E/2017).
Si ricorda che lo “status di convivenza” deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero alla data di inizio dei lavori (risoluzione AdE 184/E/2002 e circolare AdE 15/E/2005).
Preme evidenziare che, ai fini dell’accertamento della “stabile convivenza” la L. 76/2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 223/1989; tale “status” può:
- risultare dai registri anagrafici (si tratta della dichiarazione di costituzione della convivenza ovvero di mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza di cui all’articolo 13 del D.P.R. 223/1989);
- essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000.
Anche in caso di spese per lavori condominiali, il convivente more uxorio del proprietario dell’immobile potrà fruire della detrazione nel caso abbia effettivamente sostenuto la spesa. In tale eventualità, sul documento rilasciato dall’amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spesa, il convivente dovrà indicare i propri dati anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.
Per quanto riguarda, invece, gli interventi di riqualificazione energetica si fa presente che vanno applicate, in tal caso, le regole previste per i soggetti aventi diritto alla detrazione per recupero del patrimonio edilizio.
Discorso diverso, riguarda l’agevolazione per l’acquisto di mobili d’arredo da parte di giovani coppie.
In tal caso, per aver diritto alla detrazione, è necessario, contemporaneamente:
- essere coppia convivente more uxorio da almeno 3 anni; tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante autocertificazione.
- non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età.
- essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia. L’immobile può essere acquistato a titolo oneroso o gratuito e l’acquisto può essere effettuato da entrambi conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, l’acquisto va effettuato dal componente che non ha superato il 35° anno d’età nel 2016. Non è preclusa l’agevolazione se l’immobile viene acquisito con contratto di appalto, sempreché lo stesso sia ultimato entro il 2015 o il 2016.
La detrazione, si ricorda, spetta per le spese sostenute nel 2016 in relazione all’acquisto, anche effettuato all’estero, di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia, mentre non spetta per l’acquisto di grandi elettrodomestici. Così, ad esempio, se una coppia convivente more uxorio acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell’appartamento ad ottobre 2016, avrà diritto alla detrazione sempreché l’immobile sia destinato ad abitazione principale di entrambi, entro il termine di presentazione del modello Redditi 2017. Ai fini dichiarativi, nell’ambito del rigo RP58, il contribuente, oltre a riportare l’importo della singola rata e la spesa sostenuta, deve barrare la casella 1 nel caso il requisito anagrafico sia posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“