24 Ottobre 2017

Le conseguenze del difetto di competenza del giudice di primo grado sul giudizio di impugnazione

di Enrico Picozzi Scarica in PDF

Cass., Sez. VI-3, 21 luglio 2017, n. 18050 – Pres. Amendola – Est. Olivieri

Impugnazioni civili – Declaratoria di incompetenza del giudice di pace – Appello al tribunale per motivi di competenza – Rigetto della censura – Cassazione della sentenza d’appello – Rimessione al giudice di Pace – Necessità – Esclusione (C.p.c. artt. 38, 341, 353, 354, 383, co. 3)

[1] Qualora il Tribunale abbia confermato l’errata pronuncia di incompetenza emessa dal giudice di pace e la sentenza di secondo grado venga annullata, il giudice di legittimità deve rinviare la causa al medesimo tribunale, affinché questi possa deciderla nel merito, restando esclusa la possibilità di rimetterla al giudice di pace competente.

 CASO

[1] Il Giudice di Pace di Napoli rigettava in rito – dichiarando la propria incompetenza per territorio ed individuando nel Giudice di Pace di Pozzuoli l’organo competente – la domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale proposta dai danneggiati. Questi ultimi, pertanto, spiegavano appello, contestando l’incompletezza e la conseguente inefficacia dell’eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla convenuta società assicuratrice. Nondimeno, il Tribunale di Napoli respingeva l’impugnazione, confermando l’incompetenza del giudice adito in prime cure. I soccombenti, allora, proponevano regolamento di competenza innanzi alla Suprema Corte.

SOLUZIONE

Il giudice di legittimità accoglie l’impugnazione, evidenziando che l’eccezione di incompetenza territoriale, così come prospettata, non risultava estesa a tutti i possibili criteri di collegamento previsti dall’art. 18 c.p.c. (residenza e domicilio, in relazione alla persona del convenuto danneggiante) e dall’art. 19 c.p.c. (sede legale, stabilimento o presenza di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, in relazione alla convenuta società assicuratrice). Ciò precisato, la Suprema Corte si preoccupa inoltre di chiarire le conseguenze processuali della propria pronuncia, rilevando che la cassazione della sentenza d’appello – nella specie emessa dal Tribunale di Napoli – per ragioni di competenza – comporta un rinvio della causa al medesimo giudice dell’impugnazione, con esclusione della possibilità di rimetterla al primo giudice competente (nella specie il Giudice di Pace di Pozzuoli).

 QUESTIONI

Con la pronuncia in commento, il giudice di legittimità torna a ribadire un principio, già precedentemente espresso in forme più articolate da Cass., sez. III, 24 marzo 2016, n. 5887 nonché da Cass., sez. VI-3, 2 luglio 2015, n. 13623, stando alle quali, il tribunale, nei cui confronti sia contestata una declinatoria di incompetenza resa dal giudice di pace, sia che reputi la censura infondata, sia che la reputi fondata, deve, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, pronunciarsi sul merito della controversia. Ciò, peraltro, costituisce una necessaria conseguenza della tassatività delle ipotesi di rimessione contemplate dagli artt. 353 e 354 c.p.c., specie – in riferimento al caso affrontato dalla sentenza annotata – a seguito dell’abrogazione del co. 4, del medesimo art. 353 c.p.c., in base al quale il pretore doveva rimettere la causa al conciliatore ove, in riforma della sentenza di questi, ne affermasse la competenza.

Ad ogni modo, accanto all’ipotesi appena descritta, ovvero quella in cui il difetto di competenza del giudice di primo grado divenga oggetto di apposito motivo di gravame, occorre pure prendere in considerazione l’eventualità che il summenzionato vizio possa investire lo stesso giudice dell’impugnazione. Al riguardo sembra possibile distinguere almeno due differenti situazioni. In primo luogo, si pensi al caso in cui l’impugnazione sia proposta ad un giudice territorialmente incompetente: in tale evenienza le Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. Un., 14 settembre 2016, n. 18121) hanno chiarito che il rapporto processuale sarebbe suscettibile di proseguire, attraverso il meccanismo della translatio, innanzi all’organo dichiarato competente (ma, contra in precedenza Cass., Sez. III, 10 marzo 2005, n. 2709; Cass., Sez. VI-3, 2 novembre 2015, n. 22321). In secondo luogo, si pensi al caso in cui l’impugnazione sia proposta ad un giudice di diverso grado rispetto a quello previsto dalla legge (in via esemplificativa, si veda Cass., Sez. I, 6 settembre 2007, n. 18716; Cass., Sez. III, 2 febbraio 2010, n. 23661;): anche rispetto a tale fattispecie, il Supremo Collegio (cfr. Cass. 18121/2016, cit.), nella sua massima composizione, non ha escluso il prodursi dell’effetto conservativo del gravame, illegittimamente interposto, subordinandolo tuttavia alla tempestiva riassunzione innanzi al giudice effettivamente competente per grado (nella medesima direzione, si veda A. Carratta, Incompetenza del giudice d’appello e translatio iudicii, in Giur. it., 2016. 1622). A distinte conclusioni, infine, la giurisprudenza è pervenuta allorché l’errore dell’impugnante venga ad involgere la scelta del mezzo di impugnazione da esperire (ad es. proposizione di un appello in luogo di un ricorso per cassazione o viceversa, cfr. Cass., 7 dicembre 2016, n. 25078, su questa Rivista, con nota di F. Cossignani): in questo caso infatti, si afferma che il meccanismo della translatio non potrebbe operare e l’errore dell’impugnante non sarebbe rimediabile (contra, in dottrina, seppur con distinzioni, Poli, Impugnazione proposta al giudice incompetente e translatio iudicii, in Riv. dir. proc., 2016,  408-410).