26 Settembre 2017

Le conseguenze in appello della nullità dell’atto introduttivo del processo di primo grado per vizi afferenti alla vocatio in ius

di Roberta Metafora Scarica in PDF

Cass. civ., 19 giugno 2017, n. 15126; Pres. Frasca; Est. Scoditti.

Impugnazioni civili – Appello – Nullità della citazione introduttiva del processo di primo grado – Rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.– Necessità – Esclusione (cod. proc. civ., artt. 156, 159, 164, 353, 354).

[1] La deduzione con l’atto di appello, da parte del convenuto in primo grado dichiarato contumace, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per un vizio afferente alla “vocatio in ius” (nella specie l’erronea indicazione del tribunale adito), non dà luogo alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è riconducibile ad uno dei casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, senza che, tuttavia, sia necessario disporre la rinnovazione dell’atto di evocazione in giudizio.    

 CASO

[1] Proposto appello avverso un’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione, il giudice di secondo grado dichiarava la nullità della citazione introduttiva del processo di primo grado, a causa dell’assoluta incertezza nell’indicazione del tribunale adito; partendo dalla premessa che il vizio riscontrato non rientrava nell’elenco tassativo di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., disponeva la rinnovazione degli atti nulli e decideva nel merito la causa.

Avverso la decisione veniva proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte respinge il ricorso; premesso che la violazione dei criteri di ripartizione degli affari tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate non può mai dare luogo a questioni di competenza territoriale, ma alla nullità della citazione introduttiva del giudizio, essendo precluso al convenuto di conoscere effettivamente la sede presso la quale avrebbe dovuto costituirsi, la S.C. afferma che detto vizio, laddove ne venga dal giudice di appello accertata l’esistenza, non è idoneo a dar luogo alla rimessione della causa al primo giudice, non rientrando in alcuno dei casi tassativi elencati negli artt. 353 e 354 c.p.c., ma impone al giudice di secondo grado di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, senza che, però, egli debba disporre la rinnovazione anche dell’atto introduttivo, essendosi quest’ultimo sanato (ancorché ex nunc), in virtù dell’art. 156, ult. co., c.p.c. per effetto della proposizione dell’appello ad opera della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo grado.

QUESTIONI

[1] Con il provvedimento annotato, la Cassazione non solo ribadisce che i rapporti tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate si pongono in termini di ripartizione d’affari nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario e non di competenza territoriale (così v. tra le altre, Cass. 24 gennaio 2006, n. 1309), ma precisa anche che qualora l’attore abbia erroneamente indicato nell’atto di citazione la sede principale, ma poi abbia incardinato la causa presso una sezione distaccata dello stesso, ciò dà luogo alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio, «dovendosi interpretare l’art. 163 c.p.c. alla luce del diritto costituzionale di difesa, nel senso che l’atto introduttivo non solo deve indicare il tribunale centrale, ma anche la sede distaccata e, se indica solo il primo, deve essere seguito dall’iscrizione presso di esso» (così testualmente anche Cass. 13 ottobre 2014, n. 21557).

La decisione in epigrafe, inoltre, supera definitivamente quell’orientamento espresso in passato in seno alla stessa Suprema Corte secondo cui è inammissibile l’appello proposto dalla parte convenuta in primo grado, ivi dichiarata contumace e rimasta soccombente nel merito, se sia limitato alla sola deduzione di vizi dell’atto introduttivo inerenti alla vocatio in ius e non comportanti la rimessione della causa al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. (Cass. 29 settembre 2005, n. 19159); viene invece confermata la tesi secondo cui la nullità in questione, non riconducibile a nessuna di quelle testualmente e tassativamente indicate negli artt. 353 e 354 c.p.c., comporta l’onere per il giudice d’appello di disporre, ove possibile, la rinnovazione degli atti nulli, con conseguente attribuzione al convenuto, rimasto contumace in primo grado, del potere di svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse, precisandosi che tra gli atti processuali di cui va disposta la rinnovazione non rientra la nullità della citazione introduttiva per il vizio della vocatio in ius, la quale sarebbe sanata dalla proposizione dell’appello ad opera della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo grado (Cass. sentenza 27 maggio 2005, n. 11292).

Quanto a tale ultimo aspetto, si registra il dissenso di autorevole dottrina, la quale osserva (ed il rilievo pare più che condivisibile) che l’applicazione dell’art. 156, 3° comma, c.p.c. comporta l’impossibilità per il giudice di pronunciare a monte la nullità della citazione, per cui «non si comprende in che modo avrebbe potuto attivarsi il meccanismo della propagazione del vizio agli atti successivi dipendenti ex art. 159, comma 1°, c.p.c.» (Panzarola, L’appello per soli motivi di rito e la sanatoria in appello della nullità della citazione introduttiva di primo grado per mancata indicazione della udienza di comparizione, in Riv. dir. proc., 2006, 1421).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia, quanto alla tassatività o meno delle cause di rimessione al primo giudice, alle opere di Olivieri, La rimessione al primo giudice nell’appello civile, Napoli, 1999 e Balena, La rimessione della causa al primo giudice, Napoli 1984, nonché alla nota di Toffoli, Sulla possibilità e i limiti dell’applicazione in via analogica delle disposizioni degli artt. 353 e 354 c.p.c. in tema di rinvio della causa al primo giudice da parte del giudice d’appello, in Foro it., 1996, I, 1302 ss.

Sul raggiungimento dello scopo come causa di sanatoria, cfr. R. Poli, Invalidità ed equipollenza degli atti processuali, Torino 2012, 415 ss.