L’e-commerce e i contribuenti minimi o forfettari
di Redazione Scarica in PDFAi fini Iva il commercio elettronico è sottoposto ad un regime Iva dedicato, al sussistere di specifiche condizioni; tale concetto non è, invece, valido nel caso in cui il soggetto che partecipa all’operazione – dal lato attivo o dal lato passivo – sia un soggetto che abbia adottato il c.d. regime dei contribuenti minimi (D.L. 98/2011) oppure che abbia adottato il regime forfettario (L. 190/2014). In altri termini, per tali soggetti, le regole applicative sono quelle “ordinarie”.
Le operazioni per le quali, in ogni caso, tali soggetti devono prestare attenzione sono le c.d. operazioni intracomunitarie.
In particolare, in presenza di cessioni intracomunitarie nei confronti di soggetti passivi Iva “stabiliti” in altro Paese della UE, il contribuente minimo italiano non effettua un’operazione intracomunitaria, ma un’operazione interna senza diritto di rivalsa e sulla fattura deve indicare sempre la seguente dizione “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge Finanziaria per il 2008 (L. 244/2007). Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011”. In tal caso, il minimo non dovrà comunque procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni.
In caso di acquisti intracomunitari di beni il contribuente minimo ha l’obbligo di procedere all’iscrizione al VIES ed integrare con l’Iva le fatture relative agli acquisti intracomunitari. Ne consegue che in tali casi si dovrà procedere al versamento dell’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni in quanto l’Iva sugli acquisti non è detraibile. Inoltre, il minimo dovrà procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni.
Per i contribuenti forfettari – L. 190/2014 – il riferimento di prassi è rappresentato dalla circolare AdE 10/E/2016. Con tale documento di prassi l’Agenzia ha stabilito che per tali soggetti è necessario operare una “macro” distinzione tra:
cessioni intracomunitarie;
acquisti intracomunitari.
Le cessioni di beni effettuati nei confronti di soggetti passivi Iva UE non sono considerate cessioni intracomunitarie, bensì operazioni interne e sulle fatture andrà indicata una dicitura che potrebbe avere il seguente tenore letterale “Non costituisce operazione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, D.L. 331/1993”, con conseguente esenzione dalla compilazione dei modelli Intra.
Per gli acquisti intracomunitari va operata un’ulteriore distinzione tra:
acquisti inferiori a 10.000 euro;
acquisti superiori a 10.000 euro.
Nel caso in cui gli acquisti intracomunitari siano di importo inferiore ai 10.000 euro nell’anno precedente e fino a quando, nell’anno in corso non è stato superato tale limite, l’Iva deve essere assolta nel Paese del cedente comunitario. Quindi, per il soggetto acquirente italiano non sussiste l’obbligo di iscrizione al VIES e compilazione degli elenchi Intrastat beni.
Se gli acquisti intracomunitari superano il limite dei 10.000 euro l’acquisto è rilevante in Italia secondo le regole ordinarie degli acquisti intracomunitari, di conseguenza, l’acquirente italiano deve:
iscriversi al VIES;
applicare il reverse charge in Italia (indicando l’aliquota iva dovuta e la relativa imposta);
procedere alla doppia annotazione nei registri Iva, senza diritto alla detrazione dell’imposta;
versare l’Iva dovuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Considerato che l’Iva sugli acquisti (e nel caso specifico acquisti intracomunitari) sia per i minimi che per i forfetari risulta indetraibile, con obbligo di riversamento della stessa entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, sembra ragionevole ritenere che la mancata iscrizione al VIES non infici tali operazioni, ma, anzi, agevoli l’operatività. Infatti, dal lato acquisti di beni intra-UE trova applicazione l’Iva del Paese UE di origine che, molto spesso, risulta inferiore rispetto a quella italiana (attualmente del 22%) senza complicazioni per il riversamento tramite F24 dell’Iva. Inoltre, in tali casi, si ricorda che viene meno dell’obbligo di compilazione degli elenchi Intrastat beni.
Si pensi ad esempio ad un soggetto forfetario che acquista un PC dalla Germania. In tal caso se il forfetario è iscritto al VIES riceverà fattura dal cedente tedesco senza applicazione dell’Iva in Germania con obbligo di reverse charge in Italia. Essendo l’Iva indetraibile il forfetario dovrà procedere a riversare l’Iva (nella misura ordinaria del 22%) in Italia entro il 16 del mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione.
Invece, se il forfetario non è iscritto al VIES riceverà fattura dal cedente tedesco con Iva in Germania nella misura attualmente del 19%, senza obbligo di riversamento Iva in Italia. Di fatto in tal caso il forfetario risparmia il 3% di Iva, con agevolazioni dal punto di vista operativo.
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