Le azioni di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di una società non possono costituire oggetto di deferimento al giudizio degli arbitri
di Dario Zanotti, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., Sez. VI, 13 ottobre 2016, ordinanza n. 20674.
Parole chiave: Società di capitali – Nullità – Bilancio – Arbitrato
Massima: “Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.”
Disposizioni applicate: Artt. 2379, 2479-ter c.c.; art. 34 d.lgs. 5/2003
Attraverso la presente ordinanza, la Suprema Corte fornisce alcuni elementi utili per comprendere la ratio per individuare i diritti indisponibili relativi al rapporto sociale (ciò ai fini di determinare quali controversie tra soci, oppure tra soci e società, non siano compromettibili).
Tizio e Caio hanno citato in giudizio Alfa S.p.A. presso un Tribunale per sentir dichiarare la nullità di una delibera di approvazione del bilancio di Alfa (il “Bilancio”) per violazione dei principi di prudenza e per incompletezza delle informazioni fornite, inidonee a rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria di Alfa ed il risultato di esercizio. Alfa, costituendosi in giudizio, ha eccepito l’incompetenza del Tribunale in virtù della clausola compromissoria prevista dall’art. 29 dello statuto di Alfa (lo “Statuto”)
Il Tribunale adito da Tizio e Caio, accogliendo l’eccezione di Alfa, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale indicato nello Statuto. Gli attori hanno quindi proposto regolamento di competenza presso la Suprema Corte.
Il Tribunale ha motivato la propria decisione osservando, in estrema sintesi, che sono escluse dal novero delle controversie compromettibili soltanto quelle attinenti a diritti indisponibili. Nella specie, la delibera che ha approvato il Bilancio può essere impugnata con azione (di nullità) soggetta a termini di decadenza: secondo il Tribunale, tale decadenza è sintomo di “disponibilità” del diritto; pertanto, la controversia di specie avrebbe potuto essere compromessa in arbitri.
Sul punto, tuttavia, la Suprema Corte, in virtù degli artt. 34 e 35 D.Lgs 5/2003, ha ripetutamente escluso la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza e la precisione. Ciò infatti perché, in linea generale, non possono costituire oggetto di compromesso le controversie riguardanti interessi della società o la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi (cfr. Cass., 23 febbraio 2005, n. 3772; e Cass., 12 settembre 2011. n. 18600) – ed è evidente come vizi di un bilancio non abbiano riflesso solo sulle vicende interne alla società, ma anche verso tutti i soggetti che vi entrano in contatto, il cui affidamento (e diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente) deve essere protetto dall’ordinamento (cfr. Cass., 10 giugno 2014, n. 13031).
Il Tribunale, invece, ha motivato il proprio convincimento dall’analisi degli artt. 2379, comma 1, e 2479-ter, comma 3, c.c. laddove indicano le ipotesi di impugnabilità senza limiti di tempo soltanto di alcune deliberazioni (ossia, quelle che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili), ricavando come debbano considerarsi sicuramente disponibili (e quindi deferibili al giudizio degli arbitri) i diritti la cui azione sia soggetta a limiti temporali – con ciò quindi sostenendo che sono indisponibili solo i diritti la cui azione sia esercitabile senza limiti temporali.
La Cassazione, al contrario, rileva come tali norme si limitino a stabilire semplici termini di decadenza, che rispondono ad una finalità di stabilità e certezza delle situazioni giuridiche, senza che ciò implichi per se un giudizio sulla disponibilità o meno dei diritti ivi coinvolti. La Suprema Corte non condivide perciò l’orientamento del Tribunale che ha escluso l’indisponibilità degli interessi tutelati dai principi di verità, chiarezza e precisione del bilancio per il fatto che il diritto all’impugnazione possa venir meno a causa della decadenza.
Infatti, le norme che stabiliscono i predetti principi non solo sono imperative, ma trascendono l’interesse del singolo, essendo dettate a tutela, oltre che dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.
In conclusione, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per difetto degli indicati requisiti attiene pertanto a diritti indisponibili, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, D.Lgs. 5/2003, non può costituire oggetto di deferimento al giudizio degli arbitri.