Le agenzie di investigazione, per operare lecitamente, non debbano sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria
di Evangelista Basile Scarica in PDFCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, 4 settembre 2018, n. 21621
Licenziamento – giusta causa – accertamento sul mancato rispetto dell’orario di lavoro o lo scostamento da esso – agenzia investigativa – illegittimità – sussiste
MASSIMA
Deve ritenersi che il controllo dell’agenzia investigativa, non possa riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, l’inadempimento essendo anch’esso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma debba limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione: ne consegue che le agenzie di investigazione, per operare lecitamente, non debbano sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e che è illegittimo il licenziamento laddove l’accertamento riguarda il mancato rispetto dell’orario di lavoro o lo scostamento da esso.
COMMENTO
Il datore di lavoro non può ricorrere a un’agenzia investigativa per accertare l’inadempimento del lavoratore alle obbligazioni direttamente riconducibili al contratto di lavoro: il ricorso a tale strumento, difatti, è confinato alle ipotesi di danno extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c. Sulla scorta di tale massima la Suprema Corte ha riconosciuto l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore che, impiegato come addetto al sistema di rilevazione delle presenze in servizi, era stato colto dall’ispettore privato a far figurare fittiziamente la propria persona sul posto di lavoro in diverse giornate nei mesi di novembre e dicembre 2011. Difatti, se è vero che, a tutela del patrimonio aziendale, è legittimo che l’imprenditore ricorra alla collaborazione di guardie giurate e di personale di vigilanza, ciò non consente al medesimo di avvalersi dei predetti soggetti per verificare la correttezza dell’adempimento alla prestazione lavorativa da parte dei prestatori di lavoro. L’attività dell’agenzia investigativa, difatti, non può sconfinare nella vigilanza sull’attività lavorativa vera e propria, riservata, questa, al solo datore di lavoro e alla sua organizzazione dell’impresa: l’intervento dei soggetti esterni, invece, può ben essere disposto nel caso in cui – vi sia anche solo il timore che – illeciti siano in corso di esecuzione. Sulla scorta di tali principi, la Cassazione ha rinviato alla Corte territoriale per un diverso esame della questione.