21 Maggio 2019

L’azione esecutiva collettiva di cui al nuovo art. 840 terdecies c.p.c.

di Daniela Parisi Scarica in PDF

Come noto, con il voto favorevole del Senato della Repubblica del 3 aprile 2019, su testo già definito dalla Camera dei Deputati, è stato approvato il disegno di legge n. 844 e, quindi, promulgata la legge 31 aprile 2019, n. 31, rubricata “Disposizioni in materia di azione di classe”.

Nonostante i promotori della riforma (in primis, le associazioni dei consumatori) confidassero nell’attuazione di procedure di immediata e diffusa applicazione che potessero rispondere alle concrete esigenze degli utenti, la Legge n. 31 del 2019 ha, almeno in parte, deluso tali aspettative, dacché, da un lato, rinvia la sua entrata in vigore a un anno dalla sua pubblicazione (momento che determinerà anche l’abrogazione delle corrispondenti disposizioni sull’azione di classe contenute nel Codice del Consumo, agli artt. 139, 140 e 141) e, dall’altro, riguarderà solo ed esclusivamente le condotte illecite commesse dopo la data di sua entrata in vigore. Per gli illeciti compiuti anteriormente, la normativa di riferimento sarà ancora quella del Codice del Consumo, con tutte le criticità già messe in evidenza dall’esiguo numero di azioni promosse in questi anni, dovuto, in estrema sintesi, non solo ai costi e ai tempi della procedura, ma soprattutto al difficile superamento del vaglio preventivo di ammissibilità.

In ogni caso, una lettura – seppur sommaria – della riforma è sin d’ora doverosa, visto che essa determinerà l’inserimento nel nostro codice di rito, alla fine del libro IV dedicato ai procedimenti speciali, un nuovo titolo VIII-bis “Dei procedimenti collettivi”, composto da 15 articoli (dall’art. 840-bis all’art. 840-sexiesdecies).

In sintesi, la nuova class action, pur inserendosi nel codice di procedura nei termini sopra descritti, vi deroga con riferimento ad alcuni principi generali, fissando, ad esempio, una nuova competenza a decidere della controversia alle Sezioni specializzate in materia d’impresa presso il Tribunale del luogo ove ha sede l’impresa o l’ente convenuto.

La domanda dovrà essere introdotta con ricorso – che è appunto la forma tipica dell’atto introduttivo, eccezion fatta per le intimazioni di sfratto, dei procedimenti speciali di cui al Libro IV del codice di rito, nel quale, abbiamo detto, la disciplina oggi in esame si inserisce – e si applicheranno, con diverse e importanti variazioni in rito, le norme del procedimento sommario.

Viene estesa anche la titolarità attiva dell’azione, riconosciuta non più soltanto ai consumatori per i casi di responsabilità contrattuale delle imprese verso i propri clienti, ma anche a tutti coloro i quali avanzino pretese risarcitorie, anche di natura extracontrattuale, in relazione alla lesione di “diritti individuali omogenei” (come poi meglio circoscritti nel corso della procedura di adesione e da distinguersi dagli “interessi collettivi” richiamati nel Codice del Consumo, da tempo ritenuti non tutelabili attraverso l’azione di classe); per tutelare siffatte posizioni il Legislatore del 2019 ha introdotto anche un’azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive.

Lo svolgimento della procedura si articola in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all’ammissibilità dell’azione e alla decisione sul merito, e l’ultima relativa alla liquidazione delle somme dovute agli aderenti all’azione. L’ultima, in particolare, e il suo fondersi con l’attività prettamente esecutiva saranno oggetto di questo breve intervento.

Certamente innovativa è la scelta legislativa di consentire l’adesione all’azione di classe anche dopo la pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei (così come doverosamente precisati nel decreto di accoglimento di cui all’art. 840-octies c.p.c.), prevedendo l’apertura della relativa procedura con la nomina di un giudice delegato e di un rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti in possesso dei requisiti per essere scelti come curatori fallimentari per la gestione della procedura medesima (artt. 840-sexies e septies c.p.c.), così come la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe e per i difensori, in caso di accoglimento della domanda, con il riconoscimento della cosiddetta quota lite.

Sin qui, diremmo, il Legislatore si preoccupa di definire la fase di accertamento del diritto rivendicato dalla classe degli aderenti, disciplinando i possibili mezzi di impugnazione non solo della sentenza di accoglimento della domanda (escludendo l’applicazione dell’art. 325 c.p.c.), ma viepiù del decreto motivato emesso dal giudice delegato che – ai sensi dell’art. 840-octies c.p.c. – accoglie in tutto o in parte la domanda in adesione, condannando il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione.

Il decreto – che conterrà “il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti”, depositato dal rappresentante comune degli aderenti, in perfetta analogia con il progetto di distribuzione redatto dal curatore fallimentare (e della liquidazione giudiziale nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019), a immagine e somiglianza del quale, infatti, il Legislatore della nuova class action ha costruito la figura del rappresentante comune di cui all’art. 840-sexies c.p.c. – costituisce titolo esecutivo e deve essere comunicato al convenuto, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori delle parti.

La peculiarità dei diritti e delle fattispecie sottese alle controversie di cui al nuovo Titolo VIII-bis del Libro quarto del codice di rito ha imposto al Legislatore di occuparsi anche (e in modo del tutto innovativo) delle modalità con le quali il debitore deve provvedere all’adempimento della “condanna di classe”.

Anzitutto, l’adempimento del titolo esecutivo portato dal decreto di cui all’art. 840-octies c.p.c. non è – contrariamente a quanto il codice di rito prevede per la tutela ordinaria dei diritti soggettivi – una fase separata e distinta dal procedimento che lo ha generato, ché lo stesso, invece, può chiudersi solo alla verifica da parte dello stesso giudice delegato (che funge da giudice della cognizione e dell’esecuzione a un tempo) dell’esito satisfattivo o meno delle pretese economiche degli aderenti (art. 840-quinquiesdecies c.p.c.).

In tale prospettiva, non deve pertanto stupire che il Legislatore della riforma si preoccupi di disciplinare persino le modalità con le quali il debitore provvede ad adempiere spontaneamente al decreto di cui all’art. 840 octies c.p.c.: non potrà corrispondere le somme dovute direttamente ai singoli creditori, ma dovrà versarle su un conto corrente dedicato alla procedura e, solo in seguito alla predisposizione del piano di riparto da parte del rappresentante comune (torna anche qui l’analogia con il curatore fallimentare) e all’ordine di pagamento del giudice delegato, si darà luogo alla distribuzione agli aderenti.

Anche l’azione esecutiva, per rispettare le finalità della riforma, deve necessariamente assumere una forma collettiva (art. 840-terdecies c.p.c).

Precisamente, l’esecuzione forzata del decreto di cui all’art. 840-octies c.p.c è sottratta ai singoli aderenti e affidata in via esclusiva al rappresentante comune,  che compie tutti gli atti nell’interesse di questi, anche in relazione a eventuali giudizi di opposizione.

Il rappresentante comune – pur dotato dei più ampi poteri rappresentativi – deve sempre essere autorizzato dal giudice delegato a stare in giudizio, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del Tribunale, nei quali è consentito al rappresentante comune di agire senza alcuna preventiva autorizzazione.

La volontà del Legislatore di attribuire anche all’azione esecutiva una natura c.d. “collettiva” è chiara e inequivocabile: “Non è mai ammessa l’esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune”, recita l’art. 840-terdecies c.p.c.

Le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi, ma non ancora definitivi, devono essere trattenute (cioè non possono essere distribuite) e depositate secondo le modalità fissate dal giudice delegato.

Sfuggono ai criteri di accantonamenti, depositi e trattenute – e potranno essere distribuite immediatamente – le somme dovute per i crediti riconosciuti in favore del rappresentante comune e degli avvocati dei ricorrenti, che godono – anche qui in stretta analogia con il rito concorsuale – del diritto a essere liquidati in prededuzione.

Il compenso del rappresentante comune non può essere superiore a un decimo della somma ricavata nel corso dell’esecuzione forzata e gode altresì di un privilegio, nella misura del 75%, sui beni oggetto dell’esecuzione.

Oltre al decreto di cui all’art. 840-octies c.p.c., il Legislatore ha dotato di efficacia esecutiva anche gli accordi di natura transattiva conclusi sulla base di uno schema predisposto sempre dal rappresentante comune e pubblicato sul portale della procedura e che sarà efficace nei confronti degli aderenti, eccezion fatta per quelli che abbiano sollevato tempestive e motivate contestazioni, ai quali ultimi è concessa la facoltà di privare il rappresentante comune del potere di stipulare l’accordo in loro vece.