16 Giugno 2015

L’azione combinata di conciliazione, mediazione e arbitrato per la deflazione del contenzioso civile

di Elisa Bertillo Scarica in PDF

Trib. Pavia, ord. 9 marzo 2015

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Procedimento civile – Conciliazione giudiziale – Mediazione delegata – Trasferimento del giudizio in sede arbitrale (Cod. proc. civ., art. 185 bis; d. leg. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5; d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162, art. 1).

[1] Il giudice può prevedere che, in caso di esito negativo della procedura di mediazione delegata, si svolga un’udienza di trattazione orale per valutare l’opportunità di trasferire il giudizio in sede arbitrale.

CASO
[1] Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c., propone una soluzione conciliativa della lite, disponendo che, qualora le parti non ritengano di aderirvi, debbano, a pena di improcedibilità dell’azione, svolgere il procedimento di mediazione, partecipandovi personalmente. Rinvia, quindi, la causa ad un’udienza successiva per la verifica dell’esito della procedura di mediazione e, in caso di sua conclusione negativa, per la trattazione orale sulla sussistenza delle condizioni e sull’opportunità per le parti di presentare l’istanza congiunta di trasferimento del giudizio in sede arbitrale, ex art. 1, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, convertito in l. 162 del 2014. In subordine, qualora le parti non ritengano di procedere al trasferimento, l’udienza proseguirà per la precisazione delle conclusioni.

SOLUZIONE
[1] La pronuncia si segnala per il tentativo di coniugare l’utilizzo di diversi meccanismi di soluzione stragiudiziale della controversia.
Il provvedimento in epigrafe si allinea ad una precedente pronuncia del Tribunale di Roma, ordinanza del 30 marzo 2014, in cui il giudice riconosce la possibilità di «prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato». In particolare, il giudice, dispone che, in caso di mancato accordo sulla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., la parte più diligente debba avviare il procedimento di mediazione ex art. 5, comma 2, d.leg. 28/2010, a pena di improcedibilità dell’azione.
Per quanto attiene allo svolgimento del tentativo di mediazione, il giudice esclude che sia sufficiente la partecipazione dei soli avvocati all’incontro preliminare informativo. Ritiene, al contrario, da una parte, necessaria la presenza delle parti, o dei rispettivi procuratori legali a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri di conciliare la lite, dall’altra, la prosecuzione della mediazione oltre l’incontro preliminare. A tal fine, invita il mediatore a indicare nel verbale quale tra le parti dichiari di non voler proseguire la procedura oltre il primo incontro, comportamento che sarà valutabile ai sensi degli artt. 116, 91 e 96 c.p.c. Sul punto, la pronuncia si inserisce in un consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Vasto 9 marzo 2015, in corso di pubblicazione in Giur. it.; Trib. Siracusa 17 gennaio 2015, in www.mcmmediazione.com; Trib. Rimini, 16 luglio 2014, in www.mcmmediazione.com; Trib. Firenze, 19 marzo 2014, in De Jure; Trib Roma, 19 marzo 2014, in De Jure; Trib. Firenze, 18 marzo 2014, in www.mcmmediazione.com)

QUESTIONI
[1] Il provvedimento appare innovativo perché dispone lo svolgimento, in caso di negativo esperimento del procedimento di mediazione, di un’udienza di trattazione orale, al fine di valutare la sussistenza delle condizioni nonché l’opportunità di trasferire la controversia in sede arbitrale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.l. 132/14, convertito in l. 162/14; in caso di esito positivo e di istanza congiunta delle parti, si provvede all’invio del fascicolo al Presidente dell’Ordine degli Avvocati; qualora, invece, le parti decidano di proseguire la causa in sede giudiziale, nella medesima udienza queste provvedono alla precisazione delle conclusioni.