L’avvocato dev’essere digitale (lo dice anche la Corte di Cassazione)
di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDFDa qualche giorno è oggetto di commento una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 22320 del 27 giugno – 25 settembre 2017, che, eccettuati alcuni arresti in tema di efficacia e garanzia di autenticità delle firme elettroniche da approfondire meglio in separata tesi, spende parole importanti in punto dotazioni informatiche dello studio legale.
Oggetto del contendere era infatti la mancata lettura di un file con estensione .p7m (dunque munito di firma digitale in formato CAdES) e la conseguente argomentazione in forza della quale veniva “prospettata pure una disparità di trattamento con le notifiche cartacee (o, rectius, in formato analogico) per la pienezza della conoscenza e/o conoscibilità che queste, a differenza di quelle telematiche, assicurerebbero ove si imponesse al destinatario di dotarsi di specifici strumenti o programmi di lettura o decodifica”
A tali argomentazioni la Corte di Cassazione risponde in maniera molto netta e, giustamente, negativa, chiarendo come non possa sostenersi “nell’attuale contesto di diffusione degli strumenti informatici ed in ogni caso delle telecomunicazioni con tali mezzi, quello che consenta di leggere correntemente il formato di un atto notificato nel rispetto di quelle regole, corrispondenti a standard tecnici minimi ed adeguatamente diffusi e pubblicizzati, comporti, per un professionista legale quale ordinario ovvero normale destinatario di quelle regole, un onere eccezionale od eccessivamente gravoso: integrando piuttosto la dotazione di quegli strumenti un necessario complemento dello strumentario corrente della sua attività quotidiana e, quindi, un adminiculum ormai insostituibile per l’esercizio corrente della sua professione, attesa l’immanente e permanente quotidiana possibilità dell’impiego, da parte sua o nei suoi confronti, degli strumenti tecnici consistenti nella notifica col mezzo telematico di atti, soprattutto processuali”.
La posizione espressa dalla Corte di Cassazione, che recepisce peraltro il predominante indirizzo della giurisprudenza di merito, è dunque netta: l’avvocato è obbligato a dotarsi di quegli strumenti tecnici che gli consentano di svolgere la professione nel pieno rispetto di tutte le regole tecniche che, ad esempio, presidiano lo svolgimento del rito processuale, incluse dunque anche quelle sul processo civile telematico (ma il discorso può ovviamente essere esteso anche a tutti gli altri processi telematici, amministrativo e tributario inclusi).
È evidente a questo punto che la ratio sottesa alla sentenza può essere estesa a tutte le dotazioni informatiche (minimali) che lo studio legale deve possedere per poter svolgere l’attività processuale al giorno d’oggi.
Quasi certamente, dunque, non costituirebbe un’esimente suscettibile di tradursi in una vittoriosa istanza di rimessione in termini lo smarrimento o il danneggiamento delle dotazioni in uso per la generazione della firma digitale; utilizzando le parole della Cassazione non costituisce certamente onere gravoso per il professionista il dotarsi di un dispositivo di firma digitale “di scorta”, da utilizzare in caso di malfunzionamento dell’altro in suo possesso.
Inoltre, si dubita possano costituire valida esimente le problematiche sulla rete internet (fissa) dello studio. Al giorno d’oggi vi sono infatti molteplici modalità di connessione da mobile (smartphone, router portatili, dispositivi USB) che consentono di sopperire alla temporanea assenza di connessione da rete fissa.
In conclusione, possiamo dunque affermare che, maggior ragione dopo quest’ultima sentenza della Corte di Cassazione, lo studio dell’avvocato non può non essere digitale.